Regolamento (UE) 2024/3248
Regolamento (UE) 2024/3248 della Commissione, del 20 dicembre 2024, che stabilisce la riapertura delle attività di pesca dell’occhialone nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali della zona 9 per i pescherecci battenti bandiera portoghese mediante abrogazione del regolamento (UE) 2024/1949
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la riapertura della pesca dell’occhialone per i pescherecci portoghesi nella zona 9, dopo la precedente chiusura adottata nel 2024. La riapertura è motivata dalla disponibilità nuovamente acquisita di contingente da parte del Portogallo a seguito di scambi di possibilità di pesca ai sensi della normativa sulla politica comune della pesca. L’atto ha efficacia retroattiva dal 6 novembre 2024 e abroga il regolamento (UE) 2024/1949 a decorrere dalla medesima data.
Riapertura delle attività di pesca dell’occhialone nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali della zona 9 per i pescherecci battenti bandiera portoghese o immatricolati in Portogallo, con abrogazione del regolamento (UE) 2024/1949.
Ambito di applicazione
Si applica esclusivamente, per la campagna di pesca 2024, ai pescherecci battenti bandiera portoghese o immatricolati in Portogallo che effettuano pesca dell’occhialone (Pagellus bogaraveo) nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali della zona 9. L’efficacia decorre dal 6 novembre 2024, con entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Il regolamento abroga il precedente divieto introdotto dal regolamento (UE) 2024/1949; non disciplina altre flotte, altre specie o altre zone di pesca.
Riapertura delle attività di pesca dell’occhialone nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali della zona 9 per il Portogallo
Il regolamento (UE) 2024/3248 della Commissione interviene nel quadro della gestione dei contingenti ittici per la campagna 2024 e riapre la pesca dell’occhialone per i pescherecci portoghesi nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali della zona 9. L’atto si fonda sul sistema di controllo della politica comune della pesca e prende atto della disponibilità, nuovamente acquisita dal Portogallo, di un quantitativo di contingente per tale stock.
Contesto normativo e motivazioni
La Commissione richiama il regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio, che fissa i contingenti per il 2024, nonché il regolamento (CE) n. 1224/2009 sul regime di controllo unionale della pesca, in particolare l’articolo 36, paragrafo 2. In precedenza, il Portogallo aveva notificato, il 14 giugno 2024, la decisione di vietare la pesca dell’occhialone a decorrere dal 19 giugno 2024; conseguentemente, il regolamento (UE) 2024/1949 aveva disposto la chiusura delle attività per i pescherecci battenti bandiera portoghese. Successivamente, però, le autorità portoghesi hanno informato la Commissione, il 4 novembre 2024, che il Portogallo disponeva nuovamente di un quantitativo di contingente grazie a scambi di possibilità di pesca conclusi ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Ambito soggettivo e oggettivo
La misura riguarda esclusivamente i pescherecci battenti bandiera portoghese o immatricolati in Portogallo. L’oggetto materiale è la pesca dell’occhialone (Pagellus bogaraveo). L’ambito territoriale comprende le acque dell’Unione e le acque internazionali della zona 9. Non risultano estensioni ad altre flotte, specie o zone.
Contenuto dispositivo
L’articolo 1 stabilisce la riapertura, per la campagna di pesca 2024, delle attività di pesca dell’occhialone per i soggetti indicati nell’allegato. La stessa disposizione abroga il regolamento (UE) 2024/1949, che aveva imposto la chiusura. L’allegato precisa i dati identificativi della misura: stock SBR/09-, specie occhialone, zona di pesca, data di chiusura 19 giugno 2024 e data di riapertura 6 novembre 2024.
Decorrenza, applicazione ed effetti pratici
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applichi a decorrere dal 6 novembre 2024. La Commissione motiva espressamente l’efficacia retroattiva richiamando la disponibilità del contingente e affermando che tale scelta non pregiudica la certezza del diritto né il legittimo affidamento. Per gli operatori portoghesi, la conseguenza pratica è la rimozione del divieto di pesca nel periodo indicato e la possibilità di sfruttare il contingente residuo prima della fine dell’anno.
Disposizioni principali
Riapertura della pesca dell’occhialone
Per la campagna di pesca 2024 sono riaperte le attività di pesca dell’occhialone nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali della zona 9 per i pescherecci battenti bandiera portoghese o immatricolati in Portogallo, come indicato nell’allegato.
Abrogazione del precedente divieto
Il regolamento (UE) 2024/1949, che aveva chiuso le attività di pesca dell’occhialone per i pescherecci portoghesi nella medesima zona, è abrogato.
Decorrenza ed efficacia temporale
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente a decorrere dal 6 novembre 2024.
Base normativa e motivazione
L’atto è adottato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. La riapertura è giustificata dal fatto che, secondo le autorità portoghesi, il Portogallo dispone nuovamente di un quantitativo per il contingente relativo allo stock, a seguito di scambi di possibilità di pesca conclusi ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Dato tecnico dell’allegato
L’allegato identifica la misura di "riapertura" per lo stock SBR/09- di occhialone (Pagellus bogaraveo), nella zona delle acque dell’Unione e delle acque internazionali della zona 9, con data di chiusura 19 giugno 2024 e data di riapertura 6 novembre 2024.
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