Regolamento (UE) 2024/3249
Regolamento (UE) 2024/3249 della Commissione, del 20 dicembre 2024, che stabilisce la riapertura delle attività di pesca dell’ippoglosso nero nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 per i pescherecci battenti bandiera francese mediante abrogazione del regolamento (UE) 2024/2826
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la riapertura delle attività di pesca dell’ippoglosso nero nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 per la flotta francese, dopo che era stata disposta la chiusura per esaurimento del contingente. La riapertura si fonda sulla nuova disponibilità di quantitativo per tale stock, risultante da scambi di possibilità di pesca. Il regolamento abroga il precedente regolamento di chiusura e si applica retroattivamente dall’8 novembre 2024.
Riapertura, per la campagna di pesca 2024, delle attività di pesca dell’ippoglosso nero nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 per i pescherecci battenti bandiera francese o immatricolati in Francia, con abrogazione del precedente regolamento di chiusura.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai pescherecci battenti bandiera francese o immatricolati in Francia che pescano ippoglosso nero (Reinhardtius hippoglossoides) nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2, nell’ambito della campagna di pesca 2024. L’effetto è territoriale e settoriale, limitato allo stock indicato in allegato (GHL/1N2AB) e non riguarda altri Stati membri o altri stock. L’applicazione decorre retroattivamente dall’8 novembre 2024; il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Riapertura delle attività di pesca dell’ippoglosso nero nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2
Il regolamento interviene nel quadro della gestione annuale dei contingenti ittici per il 2024 e mira a consentire nuovamente, per la flotta francese, la pesca di uno specifico stock di ippoglosso nero nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2. La misura segue una precedente chiusura e si giustifica con la rinnovata disponibilità di contingente per effetto di scambi di possibilità di pesca.
Contesto normativo e motivazione
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1224/2009 sul sistema di controllo della pesca, in particolare l’articolo 36, paragrafo 2, quale base giuridica dell’intervento. Nei considerando si precisa che il regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio fissa i contingenti per il 2024 e che, in un primo momento, la Francia aveva notificato il 10 ottobre 2024 la decisione di vietare le attività di pesca di questo stock a decorrere dal 26 luglio 2024, ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009. Successivamente, il regolamento (UE) 2024/2826 della Commissione aveva formalizzato la chiusura per i pescherecci battenti bandiera francese.
Presupposto per la riapertura
La Commissione prende atto che, secondo le informazioni trasmesse dalle autorità francesi l’8 novembre 2024, la Francia dispone nuovamente di un quantitativo per il contingente relativo allo stock interessato, in seguito a scambi di possibilità di pesca conclusi a norma dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 sulla politica comune della pesca. Su tale base, la riapertura è ritenuta opportuna e viene prevista fino a nuova comunicazione.
Effetti dispositivi
L’articolo 1 dispone la riapertura, per la campagna di pesca 2024, delle attività di pesca dell’ippoglosso nero nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 per i pescherecci battenti bandiera francese o immatricolati in Francia indicati nell’allegato. Lo stesso articolo abroga il regolamento (UE) 2024/2826, eliminando così il precedente divieto di pesca.
Decorrenza, applicazione e retroattività
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dall’8 novembre 2024. La retroattività è espressamente giustificata nei considerando: consente di sfruttare il quantitativo reso nuovamente disponibile prima della fine dell’anno e, secondo la Commissione, non lede il principio di certezza del diritto né la tutela del legittimo affidamento, poiché il contingente è effettivamente tornato disponibile.
Allegato e identificazione tecnica della misura
L’allegato qualifica la misura come "23/TQ257 - Riapertura" e identifica lo Stato membro interessato nella Francia. Lo stock è indicato con il codice GHL/1N2AB, la specie è l’ippoglosso nero (Reinhardtius hippoglossoides), l’area è costituita dalle acque norvegesi delle zone 1 e 2, la data di chiusura è il 26 luglio 2024 e la data di riapertura l’8 novembre 2024.
Portata pratica per gli operatori
Per gli operatori interessati, il regolamento comporta il venir meno del divieto di pesca precedentemente imposto e la possibilità di riprendere le attività, nei limiti del contingente nuovamente disponibile e secondo le regole della campagna 2024. Il testo non introduce ulteriori obblighi procedurali o sanzionatori, limitandosi a modificare lo stato di apertura della pesca per lo stock specifico.
Disposizioni principali
Riapertura delle attività di pesca
Per la campagna di pesca 2024 sono riaperte le attività di pesca dell’ippoglosso nero nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 per i pescherecci battenti bandiera francese o immatricolati in Francia indicati nell’allegato.
Abrogazione del regolamento di chiusura
È abrogato il regolamento (UE) 2024/2826, che aveva vietato le attività di pesca dell’ippoglosso nero nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 per i pescherecci francesi.
Decorrenza e applicazione retroattiva
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dall’8 novembre 2024, data individuata come momento di riapertura effettiva.
Presupposto sostanziale della riapertura
La riapertura è motivata dalla nuova disponibilità di quantitativo nel contingente relativo allo stock, resa possibile da scambi di possibilità di pesca conclusi ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Dati identificativi dello stock e della misura
L’allegato individua la misura come n. 23/TQ257 - Riapertura, lo Stato membro interessato come Francia, lo stock come GHL/1N2AB, la specie come ippoglosso nero (Reinhardtius hippoglossoides), l’area come acque norvegesi delle zone 1 e 2, con data di chiusura 26 luglio 2024 e data di riapertura 8 novembre 2024.
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