L.R. Valle d'Aosta 14/2020
Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2021/2023. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge regionale valdostana di collegamento alla stabilità 2021/2023 che modifica numerose leggi settoriali. Interviene su urbanistica, paesaggio, ambiente, turismo, trasporti e beni regionali, e introduce contributi per esercizi di vicinato. Molte misure sono temporanee o riferite al 2021/2023; l’atto è entrato in vigore il 1° gennaio 2021.
Disposizioni collegate alla stabilità 2021/2023 della Valle d'Aosta: urbanistica, paesaggio, ambiente, turismo e altre modifiche normative
Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2021/2023 della Valle d’Aosta
La legge regionale della Valle d’Aosta interviene su una pluralità di materie settoriali, aggiornando la disciplina urbanistica, paesaggistica, ambientale, turistica e altre norme di settore. Accanto a modifiche permanenti, contiene anche proroghe e misure sperimentali o transitorie, in larga parte riferite al periodo 2020-2021 o al triennio 2021/2023.
Ricerca e sviluppo
Vengono ampliate le condizioni soggettive per accedere agli interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo: tra i beneficiari sono ricompresi anche le imprese industriali con almeno dieci dipendenti, se presentano progetti individuali, e le imprese industriali con almeno cinque dipendenti ciascuna, se presentano progetti in collaborazione. È inoltre soppressa una parte della disciplina precedente relativa all’articolazione dei contributi.
Urbanistica, edilizia e stato legittimo degli immobili
La disciplina urbanistica viene resa più esplicita e, in parte, più flessibile. In particolare:
- si ridefinisce la ristrutturazione edilizia su edifici non classificati come monumento, documento o di pregio, prevedendo che possa arrivare fino alla demolizione e ricostruzione sullo stesso sedime e, in casi limitati, anche su sedime diverso secondo condizioni specifiche;
- vengono riconosciute ulteriori possibilità per gli interventi finalizzati a consentire l’accesso e la fruizione degli spazi esterni di un immobile in cui risiede una persona disabile, previa motivata deliberazione del consiglio comunale;
- si chiarisce che le trasformazioni urbanistiche o edilizie comprendono le attività che modificano suoli o manufatti esistenti, anche quando realizzate con edilizia libera, e che restano comunque soggette al rispetto delle norme urbanistiche, paesaggistiche, sismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, energetiche e di tutela idrogeologica.
La legge introduce inoltre il nuovo istituto dello “stato legittimo” degli immobili, imponendo alle amministrazioni di acquisire d’ufficio documenti e dati già in loro possesso e vietando di richiedere attestazioni o perizie sulla veridicità di tali elementi. Per gli immobili più risalenti, privi di titolo edilizio obbligatorio originario, lo stato legittimo può essere desunto da dati catastali storici e da altri documenti probanti.
Sul piano procedurale:
- il rilascio di taluni atti è previsto entro 15 giorni, anche in via telematica;
- sono ridefinite le opere di manutenzione straordinaria;
- è ampliato il rilascio dell’agibilità anche per costruzioni esistenti prive di certificato, nel rispetto dei requisiti di legge;
- i mutamenti di destinazione d’uso urbanisticamente rilevanti sono soggetti a contributo di onerosità e a permesso di costruire;
- sono introdotte tolleranze costruttive fino al 2% e ulteriori tolleranze esecutive per irregolarità di minima entità, nonché una disciplina per difformità pregresse già oggetto di attestazioni o accertamenti comunali;
- si consente, in caso di demolizione e ricostruzione, di mantenere le distanze legittimamente preesistenti, con possibilità di ampliamenti fuori sagoma e oltre l’altezza massima dell’edificio demolito nei limiti consentiti.
Tutela del paesaggio
In materia paesaggistica, la legge adegua la disciplina regionale al d.P.R. 31/2017, ampliando il rinvio alle disposizioni statali sulle esclusioni e sulla procedura semplificata di autorizzazione paesaggistica. È prevista anche l’applicazione del procedimento semplificato per il rinnovo delle autorizzazioni paesaggistiche e, nelle more di una revisione organica della normativa regionale, l’operatività delle disposizioni statali più favorevoli o più semplificate.
Inoltre, per i contributi eventualmente da restituire, è consentita la rateizzazione fino a 24 mesi senza interessi.
Proroghe in materia urbanistica legate all’emergenza 2020-2021
Per il periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2021 sono previste proroghe straordinarie:
- permessi di costruire: termine per l’inizio dei lavori di 3 anni e per l’ultimazione di 5 anni dall’inizio, con proroga ordinaria fino a 24 mesi; sopra i 1.500 metri il termine finale è di 7 anni;
- SCIA: rilascio degli atti di assenso entro 30 giorni e ultimazione lavori entro 4 anni;
- deposito della segnalazione di agibilità: termine di 120 giorni;
- PUD in scadenza nel medesimo periodo: proroga automatica di 1 anno.
Ambiente: servizio idrico e materiali litoidi
Nel servizio idrico integrato viene modificata la disciplina delle tariffe/corrispettivi, sostituendo il riferimento alla componente “fissa” con “variabile”.
Per cave, miniere e acque minerali viene ridisciplinata l’asportazione dei materiali litoidi dagli alvei:
- l’attività è consentita solo previa domanda e nei tratti individuati per il ripristino delle sezioni di deflusso;
- non inserisce le aree nel PRAE, ma i quantitativi estratti concorrono al volume annuo complessivo regionale;
- l’autorizzazione è rilasciata dal dirigente competente entro 60 giorni;
- sono previste prescrizioni tecniche, comunicazioni ai soggetti interessati e un contributo dovuto dal titolare;
- la Giunta deve adottare entro 90 giorni criteri, modalità e norme tecniche di attuazione;
- le nuove regole si applicano alle istanze presentate dopo l’approvazione di tale deliberazione.
Turismo e sostegno agli esercizi di vicinato
La disciplina degli interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali viene aggiornata con la soppressione di alcuni riferimenti alla cessione di quote societarie e alla classificazione alberghiera.
Viene poi introdotta una misura sperimentale, valida per il triennio 2021/2023, per gli esercizi di vicinato che vendono generi alimentari e di prima necessità:
- contributi a fondo perduto fino a 15.000 euro per la nuova apertura;
- contributi a fondo perduto fino a 6.000 euro annui per il mantenimento;
- per il sostegno al mantenimento, sono richiesti volume d’affari medio annuo IVA non superiore a 120.000 euro e impiego di non più di 2,5 ULA;
- i contributi operano nel rispetto del regime de minimis;
- al termine del triennio la Giunta riferisce alla commissione consiliare competente sugli effetti della sperimentazione.
Regime dei beni regionali, contratti pubblici e trasporti
Nel regime dei beni della Regione si esclude l’applicazione della disciplina ordinaria di trasferimento per taluni immobili realizzati nell’interesse regionale con risorse, in tutto o in parte, private e con opzione di acquisto prevista sin dall’avvio della procedura: in tal caso provvede la Giunta, previa perizia di stima.
In materia di contratti pubblici sono abrogati alcuni commi di una disposizione della legge regionale 8/2020.
Nel trasporto pubblico di linea viene inserita tra le categorie tutelate quella del minore non udente.
Certificazione energetica
Per il solo periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021, il certificatore energetico che abbia rilasciato un APE non corretto deve redigere un nuovo documento entro 45 giorni dalla contestazione, con spese a proprio carico. In caso di mancato adempimento, e comunque al quarto attestato non corretto sostanzialmente, si applica la sanzione amministrativa prevista dalla legge regionale di settore. Dal 1° gennaio 2022 il conteggio delle non conformità non sanzionate si azzera.
Proroga di termini in materia di strade regionali
Sono prorogati al 31 dicembre 2021 alcuni termini già fissati al 31 dicembre 2020 nella disciplina di attuazione della normativa sulle strade regionali.
Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore
L’attuazione della legge deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente. La legge entra in vigore il 1° gennaio 2021.
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