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Legge

L.R. Valle d'Aosta 15/2020

Disposizioni urgenti per permettere la revisione degli ambiti territoriali sovracomunali di cui all’articolo 19 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, nonché il correlato conferimento dei nuovi incarichi ai segretari degli enti locali. Modificazioni alla legge regionale 24 settembre 2019, n. 14.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 15/2020Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Valle d’Aosta n. 15/2020 disciplina in via urgente la rideterminazione degli ambiti associativi comunali alla scadenza delle convenzioni al 31 dicembre 2020 e il conseguente rinnovo degli incarichi di segretario. Prevede regole transitorie fino al completamento dei procedimenti, modifica la l.r. 14/2019 e opera dal giorno successivo alla pubblicazione. Atto oggi abrogato dalla l.r. 15/2025.

Revisione degli ambiti territoriali sovracomunali e conferimento dei segretari degli enti locali in Valle d'Aosta

Revisione degli ambiti territoriali sovracomunali e conferimento dei segretari degli enti locali

La legge regionale disciplina, per la Valle d’Aosta, una soluzione urgente e transitoria in materia di esercizio associato di funzioni comunali e di segretari degli enti locali. L’obiettivo è consentire la rideterminazione degli ambiti territoriali sovracomunali alla scadenza delle convenzioni in essere al 31 dicembre 2020 e il conseguente conferimento dei nuovi incarichi di segretario.

Ambito applicativo e finalità

Il provvedimento interviene nelle more di una revisione organica della disciplina regionale su funzioni e servizi comunali associati e sui segretari. La disciplina è pensata per gestire il passaggio tra vecchie e nuove convenzioni, anche in deroga alle regole ordinarie, e riguarda esclusivamente il territorio della Valle d’Aosta.

Nuovi criteri per l’obbligo di convenzionamento

Dal 1° gennaio 2021 non sono più soggetti all’obbligo di convenzione previsto dall’articolo 19 della l.r. 6/2014:

  • i Comuni con popolazione residente al 31 dicembre 2019 superiore a 2.000 abitanti;
  • i Comuni con popolazione residente al 31 dicembre 2019 fino a 2.000 abitanti, se il parametro “Ricettività”, calcolato sui dati 2019, è superiore a 0,5.

Per i Comuni restanti, l’ambito territoriale ottimale della convenzione deve essere unico per tutte le funzioni e i servizi interessati e deve essere costituito:

  • da due o più Comuni con popolazione complessiva al 31 dicembre 2019 pari almeno a 1.000 abitanti, oppure
  • da almeno tre Comuni.

I Comuni convenzionati, preferibilmente appartenenti alla stessa Unité des Communes valdôtaines, possono anche non essere contermini.

Procedura per la rideterminazione degli ambiti

La legge stabilisce un procedimento accelerato per la revisione degli ambiti:

  • entro il 31 gennaio 2021 i Comuni potevano rideterminare volontariamente l’ambito territoriale ottimale e sottoscrivere le nuove convenzioni;
  • se uno o più Comuni obbligati non raggiungevano un accordo, entro il 28 febbraio 2021 la Giunta regionale, previa diffida del Presidente della Regione e previo parere della Commissione consiliare competente, individuava l’ambito territoriale ottimale con propria deliberazione e invitava i Comuni alla sottoscrizione.

Le nuove convenzioni efficaci decorrevano dalla conclusione del procedimento di conferimento degli incarichi di segretario.

Disciplina del conferimento degli incarichi di segretario

La legge modifica la l.r. 14/2019 riscrivendo la disciplina del conferimento degli incarichi di segretario di ente locale. In sintesi:

  • tutti gli iscritti all’Albo ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della l.r. 46/1998 hanno diritto a un incarico;
  • l’incarico è conferito secondo le modalità previste dalla l.r. 10/2015 e dal r.r. 4/1999;
  • per gli iscritti all’Albo ai sensi dell’articolo 1, comma 6, sono previsti incarichi a tempo determinato per supplenza o reggenza in specifici casi di vacanza o assenza del titolare;
  • i titolari rientranti, i vincitori e gli idonei del corso-concorso subentrano nei posti conferiti temporaneamente;
  • per gli incarichi ai soggetti iscritti all’Albo ai sensi del comma 6 è previsto un ordine di priorità tra idonei del corso-concorso, soggetti che hanno superato il corso 2009/2010 e altri iscritti già presenti all’entrata in vigore della legge;
  • negli enti locali con personale dirigenziale interno, l’incarico può essere affidato, senza nuovi o maggiori oneri, a un proprio dipendente a tempo indeterminato appartenente alla qualifica unica dirigenziale e iscritto all’Albo.

Assegnazione dei segretari e intervento sostitutivo

Entro 45 giorni dalla conclusione del procedimento di rideterminazione degli ambiti, l’Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d’Aosta provvede all’assegnazione dei segretari sulla base dei nuovi posti individuati.

In caso di inadempienza degli enti locali nell’individuazione del segretario da assegnare, il Presidente dell’Agenzia, previa diffida, può provvedere in via sostitutiva con atto proprio, mediante estrazione a sorte tra i soggetti ancora disponibili.

Revisione organica futura

La legge fissa al 31 dicembre 2021 il termine per la revisione organica della disciplina regionale in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e di segretari degli enti locali. A tal fine è istituito un gruppo di lavoro composto da rappresentanti del Consiglio regionale e del CPEL, con presenza di almeno un rappresentante dell’Agenzia dei segretari.

Regime transitorio

Fino al completamento del procedimento di revisione degli ambiti restano valide le convenzioni di esercizio associato vigenti alla data di entrata in vigore della legge, comprese quelle prorogate dalla l.r. 4/2020.

Gli incarichi di segretario in essere sono ulteriormente prorogati fino alla conclusione del procedimento di conferimento dei nuovi incarichi. Sono inoltre prorogati gli incarichi di responsabili dei servizi:

  • fino al 30° giorno successivo alla conclusione del procedimento di conferimento;
  • comunque non oltre il 30 giugno 2021.

Effetti sulle convenzioni di segreteria

Le convenzioni di segreteria stipulate ai sensi dell’articolo 3 restano invariate fino al rinnovo degli incarichi di segretario conseguenti alle prime elezioni generali comunali successive all’entrata in vigore della legge, salvo una specifica eccezione per le convenzioni dei Comuni interessati dalla rideterminazione degli ambiti ottimali.

Le convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 6/2014, salvo quelle appena richiamate, possono essere risolte con l’entrata in vigore della futura legge di revisione organica.

Coordinamento con la normativa previgente e clausola finanziaria

Per quanto non disciplinato diversamente, continuano ad applicarsi, se compatibili, la l.r. 14/2019, la l.r. 10/2015, la l.r. 6/2014, la l.r. 46/1998, la l.r. 54/1998 e il r.r. 4/1999.

L’attuazione della legge deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Decorrenza ed efficacia

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. In base alla nota finale, l’atto risulta oggi abrogato dalla l.r. 15/2025 e quindi non più utile come disciplina vigente.

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