L.R. Valle d'Aosta 1/2021
Disciplina in materia di Avvocatura regionale. Modificazioni alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 6 (Istituzione dell'Avvocatura regionale).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Valle d’Aosta 3 febbraio 2021, n. 1 riorganizza l’Avvocatura regionale: prevede indennità per il personale D, disciplina pratica forense e tirocini, regola compensi professionali, criteri di riparto e tetto annuo, con applicazione anche alle cause pendenti o ai recuperi in corso alla data di entrata in vigore.
Disciplina dell’Avvocatura regionale e dei compensi professionali degli avvocati funzionari
Disciplina dell’Avvocatura regionale e dei compensi professionali
La legge regionale della Valle d’Aosta interviene sulla legge istitutiva dell’Avvocatura regionale per disciplinarne l’organizzazione interna, l’attività formativa presso l’ufficio legale e il sistema dei compensi professionali spettanti agli avvocati funzionari. La disciplina si applica esclusivamente nel territorio regionale.
Personale dell’Avvocatura e indennità
Per l’esercizio delle funzioni dell’Avvocatura regionale è previsto l’impiego di personale appartenente alla categoria D. A tale personale spetta, dalla data di iscrizione nell’elenco speciale degli avvocati addetti agli uffici legali degli enti pubblici, un’indennità definita in sede di contrattazione collettiva decentrata, correlata allo svolgimento delle funzioni di difesa in giudizio dell’Amministrazione regionale.
Pratica forense e tirocini presso l’Avvocatura
Presso l’Avvocatura regionale può essere svolta la pratica forense per l’accesso alla professione di avvocato. La pratica:
- non attribuisce alcun titolo per l’accesso all’impiego presso l’Amministrazione regionale;
- non può superare il tempo minimo richiesto per l’ammissione agli esami di abilitazione;
- può essere svolta, in base alla disciplina richiamata, per un periodo non superiore a dodici mesi.
L’individuazione dei praticanti avviene tramite avviso pubblico, che deve indicare numero dei praticanti e criteri di selezione. Il dirigente dell’Avvocatura può interrompere il rapporto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno quindici giorni, in caso di comportamenti contrari al decoro e all’interesse dell’Amministrazione regionale.
Al praticante avvocato spetta un compenso per l’attività svolta ed è garantita copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera, nonché per infortuni.
Presso l’Avvocatura regionale possono inoltre svolgersi, previa convenzione con gli atenei interessati, tirocini curriculari per studenti laureandi in giurisprudenza e altre forme di formazione universitaria o professionale relative alla professione forense previste dalla normativa vigente. Anche tali rapporti non costituiscono titolo per l’accesso all’impiego regionale e non possono durare oltre il tempo minimo richiesto per il relativo percorso formativo o abilitante.
Compensi professionali degli avvocati funzionari
Agli avvocati funzionari spettano, in aggiunta alla retribuzione salariale, di risultato e all’indennità di avvocatura, i compensi professionali derivanti da provvedimenti giurisdizionali favorevoli all’ente, al netto delle spese generali introitate nel bilancio dell’Amministrazione. Rientrano tra i presupposti, tra gli altri, sentenze, ordinanze, decreti, provvedimenti del giudice dell’esecuzione, rinunce e transazioni in controversie patrocinate dall’Avvocatura regionale.
Le tipologie di provvedimenti rilevanti sono individuate con provvedimento del dirigente dell’Avvocatura regionale. I compensi sono liquidati per ciascun grado di giudizio, indipendentemente da impugnazioni successive, e spettano sia quando la controparte è condannata alle spese sia quando il provvedimento favorevole dispone la compensazione totale o parziale delle spese.
I compensi spettano anche agli avvocati collocati a riposo o trasferiti ad altra struttura dell’Amministrazione regionale per i due anni successivi alla quiescenza o al trasferimento.
Compensi in caso di compensazione delle spese
Quando il giudice dispone la compensazione totale o parziale delle spese, i compensi sono liquidati sulla base di una notula interna redatta secondo i parametri del decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto dei valori minimi delle tabelle applicabili in relazione al tipo di procedimento, al valore della causa e all’autorità adita.
In caso di compensazione parziale, la liquidazione avviene nella stessa misura percentuale stabilita dal giudice. I compensi sono aggiornati automaticamente con l’entrata in vigore di nuovi parametri professionali.
Ripartizione dei compensi e recupero delle spese
Quando le spese sono poste a carico della parte soccombente, l’Avvocatura regionale deve curarne senza ritardo l’esazione. Le somme recuperate in favore dell’Amministrazione regionale spettano agli avvocati funzionari secondo le regole stabilite dalla legge.
Se il recupero verso la parte soccombente è impossibile, in tutto o in parte, il compenso a carico del bilancio regionale è riconosciuto nei limiti previsti dalla norma, in particolare:
- fino alla minore somma tra i minimi tariffari e quanto stabilito dal provvedimento giurisdizionale;
- per la parte residua non recuperata, mediante corresponsione della differenza tra quanto recuperato e quanto liquidato dal giudice.
Criteri di riparto e rapporti con avvocati esterni
I compensi professionali sono ripartiti per il 50 per cento in parti uguali tra gli avvocati funzionari e per il restante 50 per cento secondo una valutazione del dirigente dell’Avvocatura regionale sul rispetto di parametri qualificanti.
Se alla difesa partecipano uno o più avvocati esterni con mandato congiunto agli avvocati funzionari, l’ammontare dei compensi maturati a seguito di provvedimento favorevole è ridotto del 50 per cento. Non si considera associazione alla difesa il solo conferimento di mandato esterno per esigenze di domiciliazione, con mera sottoscrizione degli atti o sola presenza in udienza.
Tetto massimo annuo dei compensi
I compensi professionali sono corrisposti nel rispetto del limite annuo massimo pari al trattamento economico complessivo individualmente spettante, come previsto dall’articolo 9, comma 7, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014.
Regime transitorio
La legge si applica:
- alle cause in corso per le quali, alla data di entrata in vigore, non sia stato ancora depositato il provvedimento giurisdizionale;
- alle cause già concluse con provvedimento emanato alla stessa data, se siano ancora attivabili o in corso le procedure di recupero nei confronti della parte soccombente.
Per tali casi, i compensi professionali sono ripartiti in parti uguali tra tutti gli avvocati funzionari assegnati all’Avvocatura regionale.
Atti attuativi e disciplina applicativa
La Giunta regionale può definire, con propria deliberazione, ulteriori criteri o modalità, anche procedimentali, necessari per l’applicazione della legge. Inoltre, previa contrattazione collettiva, individua:
- i parametri in base ai quali è corrisposto o decurtato il compenso professionale;
- i criteri, l’entità e le modalità di liquidazione dei rimborsi al praticante avvocato;
- le modalità di liquidazione dei compensi professionali spettanti agli avvocati funzionari.
Aspetti finanziari ed entrata in vigore
L’onere complessivo è quantificato in 66.000 euro annui a decorrere dal 2021, a carico del bilancio regionale 2021-2023 sulla Missione 01, Programma 011, Titolo 1. La copertura è assicurata mediante utilizzo delle risorse già iscritte nei medesimi bilanci. La spesa è qualificata come obbligatoria e la Giunta può disporre le variazioni di bilancio occorrenti.
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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