L.R. Valle d'Aosta 11/2020
Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nelle attività sociali ed economiche della Regione autonoma Valle d'Aosta in relazione allo stato di emergenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplinava in Valle d’Aosta la gestione dell’emergenza COVID-19 e la ripresa delle attività sociali ed economiche, fissando regole su spostamenti, mascherine, attività produttive, commerciali, sportive, culturali, turistiche, trasporti e controlli. È però stata in parte sospesa e poi dichiarata costituzionalmente illegittima negli articoli centrali; risulta quindi oggi sostanzialmente obsoleta.
Misure regionali anti-COVID-19 per attività sociali ed economiche in Valle d’Aosta
Misure regionali di contenimento del COVID-19 in Valle d’Aosta
La legge regionale disciplina la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio della Valle d’Aosta e, contestualmente, la ripresa delle attività sociali ed economiche maggiormente colpite. Il quadro normativo è però oggi sostanzialmente superato, anche perché la Corte costituzionale ha sospeso e poi dichiarato illegittimi gli articoli centrali della disciplina.
Ambito di applicazione e impostazione generale
La legge mirava a conciliare tutela della salute, libertà di movimento e ripresa delle attività economiche e sociali. Le attività produttive, industriali, commerciali, professionali, di servizi alla persona, sociali, culturali, ricreative e sportive erano subordinate al rispetto delle misure di sicurezza regionali sino alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato a livello statale.
Regole generali per spostamenti, prevenzione e comportamento individuale
Nel territorio regionale erano previsti:
- divieto di assembramento;
- obbligo di distanziamento interpersonale di sicurezza;
- uso di protezioni delle vie respiratorie da parte di adulti e bambini in età scolare quando fosse possibile incontrare persone non conviventi.
Restavano ferme le misure dei protocolli vigenti, modificabili dalla Giunta in relazione all’andamento epidemiologico. Le persone che non tolleravano le mascherine per particolari condizioni psicofisiche erano esonerate dall’obbligo, fermo il rispetto delle distanze.
I soggetti con sintomi respiratori e febbre superiore a 37,5 °C dovevano restare al domicilio e contattare il medico. Per chi era in quarantena o positivo era previsto il divieto assoluto di mobilità, salvo visita medica secondo le disposizioni dell’autorità sanitaria.
Attività sportive, motoria, agricole e ricreative
L’attività sportiva e motoria doveva svolgersi nel rispetto della distanza di sicurezza e dei protocolli vigenti; le stesse regole valevano anche per l’attività ludica in parchi, aree verdi e parchi giochi, con misure igienico-sanitarie adeguate. In presenza di minori era richiesto l’accompagnamento.
Erano inoltre consentite, con idonee misure di sicurezza, la coltivazione di superfici agricole e orti, la cura del bosco, la caccia, la pesca e la cura di animali domestici e bestiame.
Eventi, manifestazioni e attività economiche
Per eventi e competizioni sportive si applicavano le norme emergenziali vigenti. Per eventi e manifestazioni pubbliche, durante lo stato di emergenza, valevano le disposizioni emergenziali, con eccezione degli eventi determinati con ordinanza del Presidente della Regione e degli eventi ecclesiastici o religiosi, da svolgersi secondo le regole di sicurezza fissate con ordinanza regionale.
Le attività economiche dovevano assicurare un adeguato rapporto tra superficie e persone e ingressi dilazionati, applicando i protocolli di sicurezza vigenti fino alla cessazione dello stato di emergenza.
Regole per specifici settori riaperti dalla legge
A decorrere dall’entrata in vigore della legge potevano svolgere regolare attività, se compatibile con le misure di sicurezza:
- attività commerciali al dettaglio;
- servizi alla persona e altri servizi;
- ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande;
- attività artistiche e culturali, compresi musei, biblioteche e centri giovanili;
- strutture ricettive e attività turistiche;
- impianti a fune ad uso sportivo o turistico-ricreativo;
- attività produttive industriali, artigianali e commerciali su tutto il territorio regionale.
Per le attività produttive, artigianali e commerciali era richiesto anche il rispetto dei protocolli territoriali e nazionali. Per la sospensione di tali attività il Presidente della Regione poteva intervenire in caso di necessità legate all’andamento sanitario o per violazione dei protocolli.
Istruzione, formazione, trasporti e concorsi
Per i servizi educativi per l’infanzia, le scuole di ogni ordine e grado, l’università, l’alta formazione, i corsi professionali, i master, i corsi sanitari, le università per anziani e ogni altra attività formativa o prova d’esame, così come per viaggi d’istruzione, scambi, gemellaggi, visite e uscite didattiche, si applicava la normativa statale emergenziale, salvo ulteriori interventi regionali.
Gli esami di idoneità presso gli uffici periferici della motorizzazione civile dovevano svolgersi con distanza minima di un metro e copertura di naso e bocca.
Le procedure concorsuali pubbliche e private potevano svolgersi solo se fosse garantita la distanza di almeno un metro e l’obbligo di coprire naso e bocca.
Per il trasporto pubblico locale l’assessore competente poteva programmare i servizi per assicurarne la modulazione rispetto alle esigenze sanitarie e ai servizi minimi essenziali, evitando sovraffollamento; per il trasporto pubblico di linea valevano la normativa statale emergenziale e le ulteriori prescrizioni del Presidente della Regione, d’intesa con l’assessore competente.
Poteri regionali e comunali; controlli e sanzioni
Il Presidente della Regione era il centro del coordinamento dell’emergenza e poteva adottare ordinanze, sentita l’Unità di supporto e coordinamento, per stabilire le misure di sicurezza delle attività disciplinate dalla legge. La Giunta regionale, d’intesa con le parti sociali, poteva adottare protocolli di regolamentazione per lo svolgimento in sicurezza delle attività.
I sindaci potevano adottare misure ulteriori e più restrittive in ragione dei rischi locali e dovevano individuare i luoghi di potenziale assembramento predisponendo misure di prevenzione.
Il mancato rispetto delle misure era sanzionato secondo l’art. 4 del decreto-legge n. 19/2020.
Strutture di supporto e piano per la ripresa
Era istituita un’Unità di supporto e coordinamento per l’emergenza COVID-19, con funzioni di raccordo tra soggetti regionali ed esterni, supporto tecnico-legale e sanitario, valutazione di interventi migliorativi e proposta di misure anti-contagio.
La Giunta regionale doveva predisporre un piano di azioni per fronteggiare l’emergenza economica e favorire la graduale ripresa e il rilancio delle attività, sulla base delle indicazioni di una commissione consiliare speciale e compatibilmente con l’andamento epidemiologico e le risorse disponibili.
Copertura finanziaria e decorrenza
L’attuazione della legge avveniva senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. La legge era dichiarata urgente ed entrava in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale.
Stato di validità attuale
La disciplina è oggi sostanzialmente obsoleta: la Corte costituzionale ha prima sospeso in via d’urgenza l’efficacia della legge e poi, con sentenza n. 37/2021, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2 e 4, commi 1, 2 e 3. Le disposizioni restanti sono comunque legate a un contesto emergenziale ormai concluso.
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