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Risoluzione

Risoluzione n. 282 del 7/07/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che i soci di cooperative edilizie possono fruire della detrazione Irpef del 36% per gli acconti versati con bonifico per la costruzione di box auto pertinenziali anche se il verbale di assegnazione non è registrato, purché la sussistenza del vincolo pertinenziale risulti formalizzata nel verbale del Consiglio di amministrazione accettato e trascritto nei libri sociali obbligatori.

Detrazione 36% per box pertinenziali assegnati da cooperative edilizie

Detrazione per box pertinenziali assegnati da cooperative edilizie

La risoluzione affronta il caso dell’assegnazione, da parte di cooperative edilizie di abitazione, di alloggi e box auto pertinenziali ai soci. Il tema centrale è stabilire se, ai fini della detrazione Irpef del 36% prevista dall’art. 1 della legge n. 449 del 1997, sia necessario un verbale di assegnazione regolarmente registrato oppure se sia sufficiente la delibera del Consiglio di amministrazione trascritta nei libri sociali della cooperativa.

Quesito posto

La Lega Nazionale, per conto di cooperative edilizie associate, chiede chiarimenti sulle condizioni richieste per riconoscere la detrazione d’imposta del 36% in relazione ai box auto pertinenziali assegnati ai soci. Viene evidenziato che, in pratica, le cooperative non sempre registrano il verbale di accettazione della domanda di assegnazione dell’alloggio principale e del relativo box; di conseguenza, i soci effettuano acconti tramite bonifico prima del rogito notarile e senza un verbale registrato.

L’istante domanda quindi se, anche in assenza di verbale registrato, i soci promissari assegnatari possano beneficiare della detrazione di cui all’art. 1 della legge n. 449 del 1997.

Soluzione prospettata dal contribuente

Secondo la Lega Nazionale, la detrazione dovrebbe spettare anche senza registrazione del verbale di assegnazione. La tesi si fonda sul fatto che l’assegnazione risulta comunque da un atto trascritto nel libro verbali del Consiglio di amministrazione, che è uno dei libri sociali obbligatori delle società cooperative.

Quadro normativo e precedenti richiamati

L’Agenzia richiama l’art. 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ammette alla detrazione Irpef del 36% i soggetti che realizzano autorimesse e posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune.

Vengono inoltre richiamati precedenti chiarimenti amministrativi:

  • circolare 12 maggio 2000, n. 95, punto 2.1.7, secondo cui la detrazione spetta anche per l’acquisto di box o posti auto pertinenziali già realizzati, limitatamente alle spese imputabili alla realizzazione delle pertinenze e purché comprovate da apposita attestazione del costruttore;
  • circolare 20 giugno 2002, n. 55, punto 1, secondo cui, se l’atto definitivo è stipulato dopo il versamento di acconti, la detrazione compete sugli acconti pagati con bonifico fino a concorrenza del costo di costruzione dichiarato dalla ditta costruttrice, a condizione che esista un compromesso di vendita regolarmente registrato da cui risulti il vincolo pertinenziale;
  • risoluzione 28 febbraio 2008, n. 38, che ha precisato che la necessità del preliminare registrato deriva dall’esigenza di formalizzare la destinazione funzionale del box al servizio dell’abitazione richiesta dalla norma agevolativa.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

Nel caso delle cooperative edilizie, la procedura di assegnazione è considerata peculiare: la domanda del socio per l’assegnazione dell’abitazione e del box deve essere accettata dal Consiglio di amministrazione. Il relativo verbale viene poi trascritto nel libro verbali del Consiglio di amministrazione, che rientra tra i libri sociali obbligatori delle cooperative ai sensi degli artt. 2516 e 2421 del codice civile, e deve essere vidimato.

Secondo l’Agenzia, questa procedura consente già di formalizzare la sussistenza del vincolo pertinenziale tra alloggio abitativo e box prima dell’assegnazione degli immobili. Pertanto, il procedimento previsto per le cooperative, essendo assistito dalle formalità proprie del settore e dalla relativa vigilanza amministrativa, soddisfa l’esigenza di formalizzare il rapporto di pertinenzialità tra box e abitazione.

Conclusione operativa

La risoluzione afferma che i soci delle cooperative edilizie possono beneficiare della detrazione Irpef del 36% per gli acconti pagati con bonifico, nei limiti del costo di costruzione del box pertinenziale, già dal momento dell’accettazione della domanda di assegnazione da parte del Consiglio di amministrazione, anche se tale delibera non è stata registrata.

La detrazione spetta quindi anche se il rogito viene stipulato in un periodo d’imposta successivo, purché sussistano le formalità proprie del procedimento cooperativo e sia formalizzato il vincolo pertinenziale nel verbale del Consiglio di amministrazione.

Indicazione finale di vigilanza

Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare affinché i principi enunciati nella risoluzione siano applicati in modo uniforme.

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