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Risoluzione

Risoluzione n. 283 del 7/07/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia chiarisce che la detrazione del 55% spetta solo per le spese strettamente connesse alla sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale con uno agevolabile, non per il rifacimento generale dei pavimenti. Precisa inoltre che, per lavori a cavallo tra 2008 e 2009, la detrazione compete nell’anno di sostenimento della spesa e che i pagamenti rateali non impediscono il beneficio se effettuati con bonifico nei termini di legge.

Detrazione 55% per sostituzione impianti di climatizzazione invernale e limiti sulle spese ammissibili

Detrazione del 55% per sostituzione impianti di climatizzazione invernale

La risoluzione esamina l’applicazione dell’agevolazione prevista dall’art. 1, comma 347, della legge n. 296 del 2006 per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. Il caso riguarda l’acquisto di un appartamento in un edificio esistente e la volontà di sostituire l’impianto a radiatori e caldaia a gas con un impianto radiante a pavimento, portando in detrazione il 55% delle spese sostenute.

Quesito del contribuente

L’istante chiede se possano rientrare nella detrazione tutte le spese collegate al rifacimento del pavimento e alla realizzazione dell’impianto radiante, in particolare:

  • manodopera per la dismissione del vecchio pavimento;
  • carico, trasporto e smaltimento del materiale di demolizione;
  • fornitura e posa in opera dei materiali/componenti dell’impianto radiante;
  • tubazioni e coibentazioni dalla caldaia ai collettori;
  • massetto necessario per l’impianto radiante;
  • nuovi mattoni;
  • battiscopa;
  • spese del falegname per l’accorciamento delle porte interne;
  • eventuale tinteggiatura delle pareti.

Propone inoltre tre soluzioni interpretative:

  • detraibilità del 55% per le spese strettamente attinenti all’impianto radiante, se fatturate e pagate con bonifico;
  • possibilità di detrarre nel 2008 le spese sostenute nel 2008 e nel 2009 quelle sostenute nel 2009, in caso di lavori a cavallo d’anno;
  • possibilità di pagare le fatture a rate, con bonifici corrispondenti a fatture parziali.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia ricorda che la detrazione per il risparmio energetico è stata introdotta dalla legge finanziaria 2007 (art. 1, commi da 344 a 349, della legge n. 296 del 2006) e che, originariamente, era limitata al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007. Successivamente, la legge n. 244 del 2007 ha esteso l’agevolazione alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010.

Le categorie di intervento agevolate sono quattro, con limiti massimi di detrazione differenziati, da 30.000 euro a 100.000 euro.

Requisiti e adempimenti per la fruizione

Per gli interventi effettuati dal 1° dicembre 2008, la detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo compreso tra tre e dieci, a scelta irrevocabile del contribuente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui la spesa è stata sostenuta.

Per le spese sostenute dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, comprese quelle relative a interventi iniziati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, il beneficiario deve:

  • acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell’intervento ai requisiti di legge;
  • acquisire e trasmettere all’ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori:
    • i dati contenuti nell’attestato di certificazione energetica, ovvero nell’attestato di qualificazione energetica secondo lo schema dell’allegato A, redatto da un tecnico abilitato, anche coincidente con quello che rilascia l’asseverazione;
    • la scheda informativa di cui all’allegato E del decreto;
  • effettuare il pagamento mediante bonifico bancario o postale;
  • conservare ed esibire, su richiesta degli uffici finanziari, la ricevuta della trasmissione all’ENEA e le fatture, ricevute fiscali o altra documentazione idonea a comprovare le spese.

Ambito oggettivo dell’agevolazione

La risoluzione chiarisce che la detrazione di cui al comma 347 riguarda la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. Gli interventi agevolabili sono quelli di sostituzione, integrale o parziale, di impianti preesistenti con:

  • caldaie a condensazione, con contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;
  • dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, pompe di calore ad alta efficienza;
  • dal medesimo periodo, impianti geotermici a bassa entalpia, con contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione.

Sono quindi elementi caratterizzanti:

  • la sostituzione di un impianto già esistente;
  • l’installazione di uno dei sistemi espressamente previsti dalla norma.

Restano esclusi:

  • l’installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano privi;
  • la sostituzione con generatori di calore diversi da quelli espressamente indicati, anche se ad alto rendimento.

Spese ammissibili e spese escluse

L’Agenzia precisa che l’agevolazione può comprendere, ai sensi dell’art. 3 del decreto attuativo, lo smontaggio e la dismissione dell’impianto esistente, nonché la fornitura e posa in opera di apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche e delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d’arte.

Richiamando la circolare n. 36 del 31 maggio 2007, viene ribadito che possono essere comprese anche le opere edilizie funzionali alla realizzazione dell’intervento di risparmio energetico. Tuttavia, non tutte le spese programmate dal contribuente sono automaticamente detraibili: sono ammesse solo quelle strettamente connesse alla realizzazione dell’intervento che consente il risparmio energetico.

Nel caso esaminato, a titolo esemplificativo, l’Agenzia afferma che la detrazione non spetta per:

  • il rifacimento di tutti i pavimenti;
  • la dismissione del vecchio pavimento;
  • lo smaltimento del materiale derivante dal vecchio pavimento.

L’individuazione concreta delle spese connesse deve essere effettuata da un tecnico abilitato e non rientra nelle valutazioni esprimibili in sede di interpello.

Rapporto con la detrazione per ristrutturazioni

Per le spese che non danno diritto alla detrazione del 55%, il contribuente può eventualmente fruire della detrazione del 36% per interventi di ristrutturazione, prevista dall’art. 1 della legge n. 449 del 1997 e successive modificazioni, se ne ricorrono i presupposti.

Lavori eseguiti a cavallo tra 2008 e 2009

In relazione ai lavori ancora in corso e non ultimati, l’Agenzia richiama il comma 1-quater dell’art. 4 del decreto attuativo: la detrazione spetta nel periodo d’imposta in cui la spesa è sostenuta, purché il contribuente attesti che i lavori non sono ancora ultimati.

Ne consegue che, se i lavori si svolgono tra il 2008 e il 2009, nel 2008 possono essere detratte solo le spese effettivamente sostenute in quell’anno, mentre le spese sostenute nel 2009 saranno detraibili nel relativo periodo d’imposta.

Pagamenti rateali

Quanto al pagamento delle fatture a rate, l’Agenzia ritiene che tale modalità non impedisca la fruizione dell’agevolazione, a condizione che:

  • i pagamenti rateali avvengano mediante bonifico bancario o postale;
  • i pagamenti siano effettuati negli anni di vigenza dell’agevolazione, quindi entro il 2010.

Conclusioni operative

In sintesi, la risoluzione delimita in modo restrittivo l’ambito delle spese detraibili al 55% per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale. Le spese relative al solo rifacimento del pavimento o alle attività accessorie non strettamente funzionali all’intervento energetico non sono agevolabili con tale misura, fermo restando l’eventuale accesso alla detrazione per ristrutturazioni ove spettante. Le modalità di pagamento rateale e la ripartizione temporale delle spese sono ammesse nei limiti sopra indicati.

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