Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1443/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza alla sentenza n. 884/2025 depositata il 31.03.2025 dal Tribunale di Torino, sezione lavoro, nel giudizio RG n. 8817/2024, non impugnata nei termini e passata in giudicato, con cui il Tribunale “accerta l’abusiva reiterazione, oltre il termine di 36 mesi, dei contratti a tempo determinato intercorsi fra le parti; dichiara tenuto e condanna il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento in favore della ricorrente dell’importo pari a n. 5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 22, comma 36, L. 724/1994 sino al saldo, a titolo di risarcimento dei danni per i titoli dedotti in giudizio”.

Giustizia amministrativa202600547

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, con il pagamento del capitale e degli interessi liquidati, chiedendo altresì la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia dell'Amministrazione. Il giudicato aveva accertato l'abusiva reiterazione, oltre il limite di 36 mesi, di contratti a tempo determinato e aveva condannato il Ministero al risarcimento del danno. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale e non ha contestato l'inadempimento. Il TAR ha inoltre rilevato d'ufficio l'assenza iniziale della prova della notificazione del titolo esecutivo, assegnando alle parti un termine ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.; la ricorrente ha successivamente depositato la documentazione comprovante la notificazione della sentenza, attestata conforme all'originale e notificata via PEC al Ministero il 2 aprile 2025. Alla data del ricorso era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza. Ha ritenuto sussistenti i presupposti sostanziali e processuali: il titolo civile era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato al Ministero, il termine dilatorio di 120 giorni era inutilmente decorso e l'Amministrazione non aveva dato esecuzione alla condanna. Ha ordinato al Ministero di pagare alla ricorrente le somme liquidate dal giudice civile, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza di ottemperanza. Ha nominato, per l'ipotesi di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta nel Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, autorizzandolo a delegare l'incarico anche a dirigenti o funzionari di altre articolazioni ministeriali e a utilizzare i capitoli di spesa disponibili, inclusi, se necessario, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso. Ha precisato che il commissario può esercitare i poteri necessari all'attuazione del giudicato senza essere limitato dalle ordinarie competenze dell'ufficio di appartenenza e che, trattandosi di funzione istituzionale svolta da un dirigente o funzionario pubblico, non è dovuto uno specifico compenso. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. La sentenza è stata trasmessa anche alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio per le eventuali valutazioni di competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato civile nei confronti dell'Amministrazione.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio, assegnando un termine per il deposito di memorie; nel caso concreto è stato utilizzato per consentire la produzione della prova della notificazione del titolo.

  • art. 14, comma 1, D.L. 669/1996

    Impone il decorso di un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo prima dell'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha ritenuto l'applicabilità anche al giudizio di ottemperanza.

  • art. 475 c.p.c.

    Nella formulazione richiamata dal giudice, consente l'attestazione di conformità del titolo all'originale; la spedizione in forma esecutiva non è più necessaria a decorrere dal 28 febbraio 2023.

  • art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022

    Ha riformulato l'art. 475 c.p.c. nel quadro normativo che ha eliminato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.

  • art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022

    È richiamato per la decorrenza, dal 28 febbraio 2023, dell'abrogazione della necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    È la disposizione richiamata dal giudicato civile per la corresponsione di interessi legali o rivalutazione monetaria fino al saldo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a un giudicato civile nei confronti di una pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato all'amministrazione soccombente e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, D.L. 669/1996.
  • La mancanza iniziale nel fascicolo della prova della notificazione del titolo può essere oggetto di rilievo d'ufficio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.; il giudice deve consentire alle parti il contraddittorio sulla questione e può acquisire la prova successivamente depositata entro il termine assegnato.
  • Accertata l'inottemperanza a una condanna pecuniaria contenuta in un giudicato civile, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione il pagamento delle somme dovute entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta, nell'esercizio dei poteri conferiti dal giudice, non è vincolato alle ordinarie attribuzioni dell'ufficio di appartenenza e può delegare l'esecuzione a un altro soggetto idoneo, anche appartenente a una diversa articolazione della medesima amministrazione, per assicurare l'effettiva e tempestiva esecuzione del giudicato.
  • Per dare esecuzione a una condanna pecuniaria, il commissario ad acta può utilizzare i capitoli di spesa dell'amministrazione o dell'ufficio competente e, se necessario, altri capitoli disponibili, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso, secondo un criterio di buona amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processualeSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.