R.R. Liguria 3/2012
Regolamento per il servizio di economato della Giunta regionale di cui all'articolo 24 della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.) e successive modificazioni).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina il servizio di economato della Giunta regionale del Lazio, previsto dalla legge regionale n. 5/2008. È però abrogato dal regolamento regionale 23 dicembre 2016, n. 7; resta rilevante solo per i rapporti e le interpretazioni riferite al periodo di vigenza, ferma l’interpretazione autentica degli artt. 5 e 27 introdotta nel 2022.
Servizio di economato della Giunta regionale
Servizio di economato della Giunta regionale
Il regolamento disciplina l’organizzazione e il funzionamento del servizio di economato della Giunta regionale del Lazio, in attuazione dell’articolo 24 della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5. La disciplina è oggi priva di vigenza pratica generale, poiché il regolamento è stato abrogato dall’articolo 27 del regolamento regionale 23 dicembre 2016, n. 7.
Ambito di applicazione e finalità
La regolamentazione riguarda il servizio di economato della Giunta regionale, cioè la gestione delle spese e delle operazioni minute riconducibili alla struttura economale dell’amministrazione regionale. Il testo si colloca nell’ambito della disciplina regionale delle attività contrattuali e degli acquisti di beni e servizi.
Regime di efficacia e attualità della disciplina
Il regolamento ha avuto applicazione nel periodo compreso tra la sua entrata in vigore e l’abrogazione disposta dal regolamento regionale 23 dicembre 2016, n. 7. Per l’uso odierno, il testo assume rilievo soprattutto come disciplina storica o per la ricostruzione di rapporti, atti o responsabilità maturati durante la sua vigenza.
Interpretazione autentica successiva
La normativa segnala che l’articolo 55 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 16 contiene un’interpretazione autentica degli articoli 5 e 27 del regolamento. Tale intervento è rilevante solo per la lettura delle disposizioni richiamate e non restituisce efficacia generale al regolamento abrogato.
Valutazione di obsolescenza
Il regolamento deve considerarsi obsoleto ai fini operativi, perché espressamente abrogato e riferito a una disciplina organizzativa superata. Conserva utilità prevalentemente ricostruttiva o interpretativa per questioni sorte nel periodo di vigenza.
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