Salta al contenuto
Regolamento

R.R. Liguria 3/2012

Regolamento per il servizio di economato della Giunta regionale di cui all'articolo 24 della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.) e successive modificazioni).

Normativa regionaleR.R. Liguria 3/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina il servizio di economato della Giunta regionale del Lazio, previsto dalla legge regionale n. 5/2008. È però abrogato dal regolamento regionale 23 dicembre 2016, n. 7; resta rilevante solo per i rapporti e le interpretazioni riferite al periodo di vigenza, ferma l’interpretazione autentica degli artt. 5 e 27 introdotta nel 2022.

Servizio di economato della Giunta regionale

Servizio di economato della Giunta regionale

Il regolamento disciplina l’organizzazione e il funzionamento del servizio di economato della Giunta regionale del Lazio, in attuazione dell’articolo 24 della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5. La disciplina è oggi priva di vigenza pratica generale, poiché il regolamento è stato abrogato dall’articolo 27 del regolamento regionale 23 dicembre 2016, n. 7.

Ambito di applicazione e finalità

La regolamentazione riguarda il servizio di economato della Giunta regionale, cioè la gestione delle spese e delle operazioni minute riconducibili alla struttura economale dell’amministrazione regionale. Il testo si colloca nell’ambito della disciplina regionale delle attività contrattuali e degli acquisti di beni e servizi.

Regime di efficacia e attualità della disciplina

Il regolamento ha avuto applicazione nel periodo compreso tra la sua entrata in vigore e l’abrogazione disposta dal regolamento regionale 23 dicembre 2016, n. 7. Per l’uso odierno, il testo assume rilievo soprattutto come disciplina storica o per la ricostruzione di rapporti, atti o responsabilità maturati durante la sua vigenza.

Interpretazione autentica successiva

La normativa segnala che l’articolo 55 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 16 contiene un’interpretazione autentica degli articoli 5 e 27 del regolamento. Tale intervento è rilevante solo per la lettura delle disposizioni richiamate e non restituisce efficacia generale al regolamento abrogato.

Valutazione di obsolescenza

Il regolamento deve considerarsi obsoleto ai fini operativi, perché espressamente abrogato e riferito a una disciplina organizzativa superata. Conserva utilità prevalentemente ricostruttiva o interpretativa per questioni sorte nel periodo di vigenza.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.