L.R. Liguria 12/2012
Testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl testo unico regola in Liguria ricerca, coltivazione, autorizzazioni, pianificazione, vigilanza, sanzioni e contributi dell’attività estrattiva. Prevede il PTRAC, il catasto dei siti, il procedimento unico SUAP, cauzioni e obblighi di ripristino ambientale. Sono presenti norme transitorie inizialmente legate all’adozione del Piano, oggi in gran parte superate.
Disciplina dell’attività estrattiva in Liguria
Disciplina dell’attività estrattiva in Liguria
Il testo unico definisce la disciplina generale dell’attività estrattiva nella Regione Liguria, con attenzione a sicurezza del lavoro, sostenibilità ambientale, tutela paesaggistica e sviluppo delle imprese. Regola sia la ricerca sia la coltivazione dei materiali di cava, oltre a pianificazione, autorizzazioni, controlli, sanzioni e garanzie patrimoniali.
Finalità e obiettivi generali
La Regione persegue un assetto ordinato dell’attività estrattiva finalizzato a:
- assicurare l’approvvigionamento dei materiali inerti necessari al fabbisogno regionale;
- riqualificare paesaggisticamente e ambientalmente le aree escavate e recuperare i siti dismessi o abbandonati;
- promuovere l’uso dei materiali pregiati tipici della Liguria;
- favorire il riutilizzo dei materiali derivanti da demolizioni, restauri e sbancamenti;
- valorizzare la prossimità tra cave e utilizzatori;
- garantire misure compensative per i territori interessati. La Regione promuove inoltre ricerca, innovazione e diffusione di tecnologie utili al raggiungimento di tali finalità.
Ambito di applicazione
La disciplina si applica alla ricerca e coltivazione di materiali di cava appartenenti alla seconda categoria del r.d. 1443/1927, tra cui torba, materiali per costruzioni edilizie, stradali e idrauliche, terre coloranti, farine fossili, quarzo, sabbie silicee, pietre molari, pietre coti e altri materiali industrialmente utilizzabili non rientranti nelle miniere.
Funzioni regionali e pianificazione territoriale
Alla Regione spettano la formazione e approvazione del Piano Territoriale Regionale delle Attività di Cava, la definizione di criteri, indirizzi e procedure, il rilascio delle autorizzazioni, la gestione del catasto dei siti estrattivi e l’indirizzo della vigilanza. Il Piano regionale delle attività di cava assicura il coordinamento della coltivazione delle cave e individua le aree nelle quali l’attività può essere consentita, tenendo conto di criteri di razionalizzazione dello sfruttamento dei giacimenti esistenti, limitazione dei nuovi poli a cielo aperto in aree sensibili e coerenza con il fabbisogno della collettività ligure. Ha durata decennale e prevale sugli strumenti territoriali e urbanistici locali nei limiti previsti dalla legge.
Contenuti e approvazione del Piano regionale delle attività di cava
Il Piano è formato, in sintesi, da:
- quadro conoscitivo sui giacimenti esistenti;
- quadro operativo con poli estrattivi, siti di deposito dei rifiuti di estrazione e zone per le opere in superficie delle cave in sotterraneo;
- norme di attuazione con modalità e condizioni di esercizio e sistemazione finale;
- documento sui contenuti fondamentali del Piano, modificabili solo con variante sostanziale;
- piano di monitoraggio. La formazione avviene tramite procedura coordinata con la VAS: Rapporto preliminare, proposta di Piano e Rapporto Ambientale, consultazione pubblica, osservazioni e pareri degli enti interessati, pronunciamento vincolante della Regione in sede VAS, approvazione finale della Giunta e del Consiglio regionale. Le modifiche ai piani territoriali regionali correlate al Piano seguono la medesima procedura.
Varianti, aggiornamenti e catasto dei siti estrattivi
Le varianti che incidono sui contenuti fondamentali del Piano sono approvate dal Consiglio regionale secondo la procedura del Piano stesso; le altre varianti, necessarie nell’ambito dei programmi di coltivazione, sono approvate dalla Giunta regionale nel procedimento autorizzatorio. Gli aggiornamenti conseguenti alla chiusura e sistemazione di un sito e le rettifiche per errori materiali sono adottati dal dirigente competente. La Regione istituisce il catasto dei siti estrattivi, comprendente siti in esercizio, inattivi e dismessi, con indicazione della localizzazione territoriale e della tipologia del giacimento. Il catasto serve alla pianificazione e alla riqualificazione ambientale e si aggiorna a seguito delle varianti o di approfondimenti conoscitivi.
Autorizzazione regionale alla coltivazione di cava
L’autorizzazione alla coltivazione di cava, comprese le eventuali strutture di deposito a servizio dell’attività estrattiva, è rilasciata dalla Regione nell’ambito di una conferenza di servizi gestita dallo SUAP. L’istanza richiede il possesso della disponibilità giuridica delle aree e adeguate capacità tecnico-economiche. Il procedimento autorizzatorio è unico e sostituisce tutte le autorizzazioni, intese, nulla osta e assensi necessari, inclusi, se dovuti, autorizzazione paesaggistica e titolo idrogeologico. Ha durata di 150 giorni. Se il programma è soggetto a VIA, si applica la disciplina speciale richiamata dalla legge regionale e dal d.lgs. 152/2006. L’efficacia del provvedimento finale è subordinata alla prestazione della cauzione a favore del Comune.
Contenuto dell’autorizzazione e programma di coltivazione
L’autorizzazione ha ad oggetto il programma di coltivazione del complesso estrattivo e disciplina l’intero ciclo produttivo, includendo:
- aree oggetto di coltivazione;
- gestione dei rifiuti di estrazione;
- accumuli provvisori dei materiali;
- impianti di trattamento e lavorazione;
- strade di accesso e piste di servizio;
- eventuali volumetrie e manufatti;
- progetto di sistemazione e recupero ambientale;
- investimenti finanziari necessari. Il provvedimento indica inoltre i titoli di disponibilità dei fondi, fasi di attuazione, prescrizioni e vincoli, elementi essenziali del programma, Comune o Comuni destinatari del contributo di estrazione, quota di riparto, importo e modalità della garanzia, nonché i termini per iniziare l’attività e completare il recupero ambientale.
Durata, sospensione, varianti e trasferimento dell’autorizzazione
L’autorizzazione resta efficace fino al completamento del programma di coltivazione e recupero ambientale. La fase di sistemazione deve iniziare entro un anno dalla fine della coltivazione e concludersi entro il termine indicato nell’autorizzazione o, in mancanza, entro cinque anni, salvo proroga motivata. Segue poi un monitoraggio biennale con eventuali interventi correttivi. La sospensione volontaria va comunicata allo SUAP entro 15 giorni, salvo ripresa entro 180 giorni; è consentita al massimo per due anni nell’arco di cinque. La ripresa dei lavori va denunciata almeno otto giorni prima. Le varianti sostanziali seguono il procedimento autorizzatorio ordinario; le altre varianti possono essere realizzate con SCIA, ferma restando l’acquisizione dei titoli settoriali richiesti. La titolarità dell’autorizzazione non è trasferibile senza preventiva autorizzazione regionale. Il subentro richiede verifica dei requisiti del cessionario, della disponibilità delle aree, della conformità dello stato dei luoghi e del pagamento dei contributi; è prevista anche la gestione dello svincolo della cauzione del cedente.
Attività estrattiva in presenza di grotte e corsi d’acqua
Se il programma di coltivazione interferisce con grotte censite nel catasto regionale, è necessario il parere vincolante della struttura regionale competente, sentita la Delegazione Speleologica Ligure, sulla base di un’indagine speleologica specialistica. Se durante l’attività viene intercettata una grotta non censita, il titolare deve segnalarla e sospendere subito l’attività nel solo intorno interessato; può chiedere il nulla osta alla prosecuzione allegando una nuova indagine speleologica. Sono ammessi, negli ambiti di cava previsti dal Piano, gli interventi sui corsi d’acqua esistenti necessari all’attuazione del programma, purché sia garantito il deflusso e la funzionalità idraulica. Il progetto di ricomposizione deve prevedere il ripristino o la reinalveazione del tratto interessato.
Contributo di estrazione e destinazione delle entrate
Il titolare dell’autorizzazione versa entro il 31 maggio di ogni anno un contributo commisurato al tipo e alla quantità di materiale estratto nell’anno precedente, con importi distinti per materiali da taglio e rivestimento, materiali per usi chimico-industriali/edile-stradali/manufatti, sabbie e ghiaie da terreno alluvionale. Un trentesimo del contributo spetta direttamente alla Regione per programmazione e gestione; la restante parte è destinata ai Comuni interessati. I Comuni destinano le somme a interventi di riqualificazione ambientale, riequilibrio idrogeologico e funzioni connesse al vincolo idrogeologico, pubblicando una relazione annuale sulle somme percepite e sul loro utilizzo. È ammesso lo scomputo tramite convenzioni per l’esecuzione diretta degli interventi, anche di somma urgenza. Il titolare comunica entro il 31 marzo i dati dell’attività svolta nell’anno precedente.
Decadenza, revoca e sospensione dell’autorizzazione
La Regione dispone la decadenza dell’autorizzazione in caso di mancanza dei requisiti, perdita della disponibilità dei fondi, mancato avvio nei termini, gravi violazioni o situazioni di pericolo, trasferimento senza autorizzazione, sospensione volontaria oltre i limiti consentiti, grave inerzia o mancata realizzazione del recupero ambientale. Prima della decadenza è prevista la contestazione degli addebiti e la possibilità di controdeduzioni. La decadenza comporta il blocco della cauzione e, in certi casi, il suo incameramento da parte del Comune per la messa in sicurezza o il ripristino ambientale. È inoltre prevista la possibilità di sospensione dell’attività in presenza di situazioni di pericolo o ostacoli temporanei. La revoca è possibile per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, anche in relazione a nuovi atti di pianificazione, e la Giunta definisce le modalità di indennizzo o misure compensative.
Riutilizzo, cave TRZ e consorzi
Negli impianti a servizio della cava è consentita la lavorazione di materiali non rifiuto, a condizione che la quantità annua sia inferiore a quella dei materiali estratti lavorati nell’anno precedente, salvo deroghe regionali per opere pubbliche. L’uso di rifiuti di estrazione e di materiali inorganici non costituenti rifiuto è ammesso per il riempimento dei vuoti e il rimodellamento del sito, nel rispetto della normativa ambientale. Per le cave sottoposte a regime di trasformazione che abbiano esaurito l’attività, il titolare può proporre un nuovo progetto di ricomposizione ambientale senza SUA o PUO; se il sito è già risistemato, può chiedere lo svincolo della cauzione dopo accertamento dello stato dei luoghi. Quando l’attività estrattiva è prossima alla conclusione, è possibile presentare un progetto di riutilizzo del sito in sostituzione del progetto di sistemazione ambientale, con previsione della sistemazione e messa in sicurezza dell’intero ambito. Dopo la verifica di avvenuta realizzazione, la Regione dispone lo svincolo della cauzione ed elimina dal Piano la scheda di progetto della cava. La Regione può inoltre costituire consorzi coattivi o volontari per un più razionale sfruttamento delle cave contigue o vicine, la sicurezza e l’omogeneità del recupero ambientale.
Ricerca dei materiali di cava
La ricerca dei materiali di cava è subordinata a permesso regionale. L’istanza deve indicare programma dei lavori, tempi, progetto di ripristino e titolo di disponibilità delle aree. Il permesso è rilasciato entro 150 giorni con provvedimento unico, tramite conferenza di servizi, e dura al massimo due anni, prorogabile una sola volta per lo stesso periodo. Le varianti sostanziali seguono la procedura ordinaria; le altre possono essere realizzate con SCIA. Il ricercatore non può commercializzare il materiale estratto, deve trasmettere relazioni semestrali e, se non presenta domanda di autorizzazione alla coltivazione entro sei mesi dalla scadenza del permesso, deve eseguire il ripristino totale dei luoghi.
Garanzie patrimoniali
L’efficacia dell’autorizzazione e del permesso di ricerca è subordinata a cauzione a favore del Comune. Per i permessi di ricerca la cauzione va da 25.000 a 80.000 euro; per la coltivazione di cave e strutture di deposito da 60.000 a 500.000 euro, salvo importi inferiori nei casi di ripristino limitato a chiusura di imbocchi, piazzali e piste di servizio con computo metrico asseverato. La cauzione è prestata tramite fideiussione bancaria o assicurativa, o tramite confidi/intermediari iscritti nell’albo ex art. 106 TUB; ha durata minima triennale per l’autorizzazione e pari alla durata del permesso di ricerca. Lo svincolo è disposto dal Comune dopo la conclusione del programma di coltivazione e recupero o negli altri casi previsti.
Direzione lavori, vigilanza e controlli
La direzione dei lavori per cava, ricerca, riempimento di vuoti estrattivi in sotterraneo e deposito dei rifiuti di estrazione è affidata a tecnico qualificato ai sensi della normativa mineraria. Un unico tecnico può dirigere più attività nei limiti previsti. La vigilanza in materia di polizia mineraria, sicurezza e salute sul lavoro spetta alle ASL competenti; il controllo sul rispetto dei programmi autorizzati e delle disposizioni regionali è svolto da ARPAL, che può irrogare le sanzioni di propria competenza e impartire le prime misure correttive. Restano fermi i poteri di vigilanza urbanistico-edilizia degli enti locali.
Sanzioni
Sono previste sanzioni amministrative per:
- attività di cava senza autorizzazione;
- attività difforme o inosservanza delle prescrizioni autorizzative;
- ricerca senza permesso;
- mancata o incompleta comunicazione dei dati annuali di estrazione;
- mancata trasmissione delle relazioni semestrali di ricerca;
- mancata integrazione della cauzione nei casi previsti. Le sanzioni sono accompagnate, ove necessario, dall’obbligo di ripristino dei luoghi. I proventi delle sanzioni sui profili estrattivi e di ricerca sono ripartiti tra ARPAL e Regione secondo la competenza indicata dalla legge.
Disposizioni transitorie e abrogazioni
Fino all’entrata in vigore del Piano regionale delle attività di cava ha conservato efficacia il previgente Piano del 1979; la legge disciplina inoltre i procedimenti pendenti, il regime delle autorizzazioni rilasciate dal 1° gennaio 2006 e quelle rilasciate entro il 31 dicembre 2005, nonché alcune fattispecie speciali relative a cave in avanzato esaurimento e agli interventi sui corsi d’acqua. Molte di tali disposizioni hanno oggi valore storico o sono superate dall’adozione del Piano e dalle successive modifiche. Sono abrogate le precedenti leggi regionali in materia di cave e torbiere richiamate dal testo unico.
Valutazione di attualità
La disciplina è ancora strutturalmente vigente e utile per la gestione dell’attività estrattiva in Liguria, ma una parte significativa delle norme transitorie iniziali è ormai superata o storicamente esaurita. Non si tratta quindi di un atto deprecato nel suo complesso, pur contenendo disposizioni oggi non più operative per ragioni temporali.
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