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Sentenza

Sentenza del 30/11/2016 n. 24390 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

M.S. aveva omesso di compilare il quadro IRAP delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2001 e 2002. L'Agenzia delle Entrate aveva quindi emesso due avvisi di accertamento, determinando il valore della produzione e la relativa IRAP. Il contribuente contestava l'esistenza del presupposto dell'autonoma organizzazione, sostenendo di esercitare l'attività con una dotazione minima di beni strumentali e senza dipendenti. In particolare, denunciava che il giudice d'appello aveva erroneamente ritenuto sufficiente il rapporto tra quote di ammortamento e ricavi per dimostrare l'esistenza dell'autonoma organizzazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, ritenendo giuridicamente errato utilizzare il rapporto percentuale tra ammortamenti e ricavi per stabilire se i beni strumentali eccedessero la dotazione minima necessaria all'attività professionale. Ha ribadito che l'IRAP è dovuta solo quando il professionista sia responsabile di un'organizzazione autonoma e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Il secondo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili per mancanza del necessario momento di sintesi, mentre il quinto è stato dichiarato assorbito. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano per un nuovo esame, anche sulle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3

    Il presupposto dell'IRAP è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

    Per il libero professionista l'IRAP non è dovuta automaticamente: occorre verificare in concreto l'esistenza di un'autonoma organizzazione, caratterizzata da una struttura propria non meramente minimale.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis

    La questione relativa all'ipotizzato incentivo a comportamenti elusivi è stata ritenuta assorbita dopo l'accoglimento dei motivi principali.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    I motivi di ricorso per cassazione riguardavano, rispettivamente, la violazione di legge e i vizi della motivazione.

  • Codice di procedura civile, art. 366-bis

    I motivi relativi ai vizi di motivazione sono stati dichiarati inammissibili perché privi del momento di sintesi richiesto dalla norma, applicabile in ragione della data della sentenza impugnata.

  • Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 12111 del 26 maggio 2009

    Sussiste autonoma organizzazione quando il contribuente è responsabile dell'organizzazione e impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure utilizza in modo non occasionale lavoro altrui. L'onere di provare l'assenza di tali condizioni grava sul contribuente che chieda il rimborso dell'IRAP.

Massime di principio

  • Per stabilire se un libero professionista è soggetto a IRAP occorre valutare concretamente l'autonoma organizzazione, non la sola esistenza di beni strumentali o il loro valore contabile.
  • Il rapporto tra quote di ammortamento e ricavi, considerato isolatamente, non è un criterio logicamente sufficiente per dimostrare che la dotazione strumentale ecceda il minimo indispensabile.
  • L'assenza di dipendenti è un elemento rilevante, ma non decisivo da solo: va verificata anche l'entità e la funzione dei beni strumentali e l'eventuale presenza di una struttura organizzativa autonoma.
  • L'IRAP può essere esclusa quando il professionista opera personalmente, senza lavoro altrui non occasionale e con beni strumentali normalmente necessari per l'attività.
  • L'utilizzo della struttura organizzativa di un altro studio professionale non implica necessariamente l'esistenza di un'autonoma organizzazione propria, diversamente dall'esercizio dell'attività in forma associata.
  • In caso di contestazione, il contribuente deve fornire elementi concreti sulla propria struttura, sui beni utilizzati, sul personale e sulle modalità effettive di esercizio dell'attività.

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