Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 30/11/2016 n. 318 - Comm. Trib. Prov. Grosseto

Riscossione - Rateizzazione ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 602/73 - Istanza del contribuente rigettata da Equitalia sulla base di parametri interni - Legittimità - Esclusione - Valutazione - E' rimessa al giudice tributario sulla base dei principi espressi da SS.UU. n. 20778/10.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato il rigetto dell'istanza di rateizzazione prevista dall'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973. Equitalia aveva negato la dilazione applicando parametri e direttive interne e sostenendo che la concessione fosse rimessa alla propria discrezionalità. Il ricorrente ha contestato tale impostazione, chiedendo che la situazione economica fosse valutata nel merito dal giudice tributario.

La decisione

L'istanza del contribuente è stata accolta. Il giudice ha ritenuto illegittimo il rigetto fondato esclusivamente su parametri interni dell'amministrazione, poiché circolari e direttive hanno efficacia vincolante solo all'interno dell'amministrazione e non possono limitare il controllo giurisdizionale. In base ai principi delle Sezioni Unite n. 20778/2010, la rateizzazione costituisce un'agevolazione e la sussistenza della temporanea difficoltà economica deve essere valutata nel merito dal giudice tributario. È stata quindi respinta la tesi secondo cui la concessione della dilazione sarebbe rimessa alla mera discrezionalità dell'agente della riscossione.

Norme richiamate

  • Art. 19 del D.P.R. n. 602/1973

    Disciplina la possibilità di ottenere la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo in presenza di una situazione di temporanea difficoltà economica.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 20778/2010

    La rateizzazione è qualificata come agevolazione e la verifica delle condizioni economiche del contribuente non può essere sottratta al controllo del giudice tributario né rimessa alla mera discrezionalità dell'agente della riscossione.

Massime di principio

  • Le circolari e le direttive interne dell'amministrazione vincolano, di regola, i funzionari all'interno dell'organizzazione, ma non possono prevalere sulla legge né impedire al giudice di valutare autonomamente la legittimità del diniego.
  • Il rigetto di una richiesta di rateizzazione non può fondarsi soltanto sull'applicazione automatica di parametri interni: occorre considerare concretamente la situazione economica del contribuente.
  • Quando la normativa prevede una misura agevolativa collegata a una temporanea difficoltà economica, il giudice tributario può verificare direttamente la sussistenza dei presupposti, senza limitarsi a prendere atto della valutazione dell'agente della riscossione.
  • La concessione della rateizzazione non deve essere considerata una scelta puramente arbitraria o insindacabile dell'agente della riscossione; il diniego deve essere motivato e coerente con la legge e con la situazione concreta.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.