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Circolare

Circolare Inail n. 44 del 21 novembre 2016

Studenti impegnati in attività di alternanza scuola lavoro. Legge 13 luglio 2015, n. 107, commi 33-43. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce il regime Inail applicabile agli studenti impegnati in attività di alternanza scuola-lavoro introdotte dalla legge n. 107/2015. Distingue tra infortuni occorsi nel contesto scolastico e quelli verificatisi durante le esperienze di lavoro in azienda, precisando quando opera la tutela assicurativa, quali eventi restano esclusi, quali prestazioni sono erogabili e chi è tenuto alla denuncia dell’evento. Vengono inoltre richiamate le modalità di copertura per scuole statali e non statali e gli obblighi di formazione in materia di salute e sicurezza.

Studenti in alternanza scuola-lavoro: criteri assicurativi, indennizzabilità degli infortuni e aspetti contributivi

Studenti impegnati in attività di alternanza scuola-lavoro: regime assicurativo e gestione degli infortuni

La circolare fornisce istruzioni operative sul trattamento assicurativo degli studenti coinvolti in percorsi di alternanza scuola-lavoro, alla luce della legge n. 107/2015 e della disciplina generale del DPR n. 1124/1965. Il documento chiarisce l’ambito della tutela Inail, distingue gli eventi lesivi avvenuti in ambiente scolastico da quelli occorsi nei periodi di esperienza lavorativa e indica gli adempimenti connessi alla denuncia degli eventi.

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama, in particolare, il DPR 30 giugno 1965, n. 1124, la legge 28 marzo 2003, n. 53, il d.lgs. 15 aprile 2005, n. 77, il d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 e la legge 13 luglio 2015, n. 107. Quest’ultima ha inserito in modo organico l’alternanza scuola-lavoro nell’offerta formativa della scuola secondaria di secondo grado, come parte integrante dei percorsi di istruzione, con finalità di incremento delle opportunità di lavoro e di orientamento degli studenti.

Nozione di alternanza scuola-lavoro

L’alternanza scuola-lavoro viene qualificata come metodologia didattica che consente agli studenti degli istituti di istruzione superiore di svolgere una parte del percorso formativo presso imprese o enti. I percorsi sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese, associazioni di rappresentanza, camere di commercio, enti pubblici e privati, compresi quelli del terzo settore. I destinatari sono studenti di età compresa tra 15 e 18 anni e le attività non costituiscono rapporto individuale di lavoro.

Obbligo assicurativo degli studenti

La circolare ribadisce che, in presenza dei requisiti oggettivo e soggettivo di cui agli artt. 1 e 4 del DPR n. 1124/1965, gli studenti di scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le università, sono assicurati obbligatoriamente contro infortuni e malattie professionali.

La tutela opera solo per specifiche attività, indicate dall’art. 4, n. 5, del DPR n. 1124/1965:

  • esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro;
  • attività di educazione fisica nella scuola secondaria;
  • attività di scienze motorie e sportive, alfabetizzazione informatica e apprendimento di lingue straniere con l’ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;
  • viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.

Resta escluso l’infortunio in itinere nel normale tragitto di andata e ritorno tra abitazione e scuola.

Copertura assicurativa per scuole statali e non statali

Per gli studenti delle scuole e università statali la tutela è garantita mediante la gestione per conto dello Stato, ai sensi degli artt. 127 e 190 del DPR n. 1124/1965. Per gli studenti delle scuole o istituti di istruzione non statali la copertura avviene invece tramite il versamento di un premio speciale unitario, ai sensi dell’art. 42 del T.U.

Per gli studenti coinvolti in progetti di alternanza scuola-lavoro delle scuole non statali, la copertura è subordinata alla comunicazione, tramite il servizio online "Regolazione Alunni", del numero degli alunni e studenti partecipanti a esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche o di lavoro, oppure a progetti di alternanza. La circolare segnala che sono in corso verifiche per un aggiornamento del premio, anche in relazione all’andamento infortunistico.

Indennizzabilità degli eventi in alternanza scuola-lavoro

La circolare distingue due ipotesi.

Eventi occorsi nell’ambito scolastico

Se l’infortunio avviene nel contesto scolastico, la tutela opera soltanto se l’evento si verifica in occasione delle attività protette dall’art. 4, n. 5, del DPR n. 1124/1965, cioè le esperienze tecnico-scientifiche, le esercitazioni pratiche e di lavoro, l’educazione fisica nella scuola secondaria, le attività di scienze motorie e sportive, l’alfabetizzazione informatica, l’apprendimento delle lingue straniere con laboratori e i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo. Rimane escluso anche in questo caso l’infortunio in itinere nel percorso casa-scuola.

Eventi occorsi durante l’esperienza di lavoro

Quando l’infortunio avviene durante i periodi di apprendimento svolti mediante esperienze di lavoro nell’ambito del progetto di alternanza, la circolare afferma che tali attività non danno luogo a un rapporto di lavoro, ma che gli studenti, in quanto esposti ai medesimi rischi dei lavoratori presenti in azienda, sono sostanzialmente assimilati a questi ultimi.

Ne consegue che sono indennizzabili tutti gli infortuni occorsi in "ambiente di lavoro". Tale espressione comprende non solo lo stabilimento aziendale, ma anche:

  • un cantiere all’aperto;
  • un luogo pubblico, quando vi si svolga un progetto di alternanza scuola-lavoro e l’attività presenti le caratteristiche oggettive richieste dall’art. 1, n. 28, del DPR n. 1124/1965.

Sono tutelati anche gli infortuni occorsi nel tragitto tra la scuola e il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro, perché tale percorso è considerato prolungamento dell’esercitazione e quindi riconducibile all’attività protetta prevista dal progetto educativo. Non è invece tutelabile l’infortunio in itinere nel percorso tra abitazione e luogo dell’esperienza di lavoro, e viceversa.

Salute e sicurezza sul lavoro e formazione

La circolare precisa che agli studenti si applicano le disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto equiparati ai lavoratori dall’art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 81/2008. Di conseguenza, deve essere erogata la formazione prevista dall’art. 37 del medesimo decreto.

Per gli studenti in alternanza, la formazione deve essere adeguata agli specifici contesti produttivi presso i quali saranno assegnati. L’Istituto ha predisposto modelli di riferimento per percorsi formativi di carattere generale e specifico, con particolare attenzione ai rischi connessi alle mansioni affidate. I percorsi sono resi disponibili in presenza o in modalità e-learning, anche in attuazione dell’accordo di partenariato con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e possono essere erogati con modalità "a cascata" coinvolgendo dirigenti scolastici, docenti e studenti.

Prestazioni erogabili dall’Inail

Agli studenti impegnati nei percorsi di alternanza scuola-lavoro l’Inail riconosce le prestazioni previste dalla legge, tra cui:

  • prestazioni economiche: indennizzo del danno biologico in capitale per menomazioni dell’integrità psicofisica pari o superiori al 6%; rendita per menomazioni superiori al 16%; assegno per assistenza personale continuativa; integrazione della rendita; rimborso spese per farmaci; rimborso di viaggio e soggiorno per cure termali e soggiorni climatici;
  • prestazioni sanitarie: prime cure ambulatoriali e accertamenti medico-legali;
  • prestazioni protesiche: fornitura di protesi, ortesi e ausili;
  • prestazioni riabilitative.

Gli studenti non hanno diritto all’indennità per inabilità temporanea assoluta, salvo che siano anche studenti lavoratori. La rendita è calcolata su retribuzioni convenzionali fissate con decreto ministeriale.

Denuncia dell’infortunio o della malattia professionale

L’obbligo di denuncia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali degli studenti in alternanza grava sul dirigente scolastico, salvo diversa previsione contenuta nelle convenzioni. L’assicurato deve comunicare l’evento al dirigente scolastico; se lo segnala soltanto al soggetto ospitante, quest’ultimo deve informare tempestivamente il dirigente, così da consentire la presentazione della denuncia nei termini di legge.

Punti principali

Quadro normativo e finalità

La circolare si inserisce nel quadro del DPR n. 1124/1965, della legge n. 53/2003, del d.lgs. n. 77/2005, del d.lgs. n. 226/2005 e, soprattutto, della legge n. 107/2015, che ha reso organica l’alternanza scuola-lavoro nell’offerta formativa della scuola secondaria di secondo grado. L’obiettivo è fornire istruzioni sul regime assicurativo e sulla gestione degli infortuni occorsi agli studenti che partecipano a tali percorsi.

Obbligo assicurativo degli studenti

In linea generale, gli studenti di scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le università, sono assicurati obbligatoriamente presso l’Inail solo per le attività previste dall’art. 4, n. 5, del DPR n. 1124/1965: esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro, educazione fisica nella scuola secondaria, scienze motorie e sportive, alfabetizzazione informatica e lingue straniere con laboratori, viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo. È escluso l’infortunio in itinere nel normale tragitto casa-scuola.

Copertura per studenti di scuole statali e non statali

Per gli studenti delle scuole e università statali la copertura avviene tramite la gestione per conto dello Stato; per quelli delle scuole non statali mediante premio speciale unitario. La copertura per gli studenti coinvolti in alternanza scuola-lavoro segue la stessa logica: per le scuole statali attraverso la gestione per conto dello Stato, per le non statali con premio speciale unitario, previa comunicazione tramite il servizio online "Regolazione Alunni" del numero degli studenti coinvolti.

Tutele per gli studenti in alternanza scuola-lavoro

Gli studenti della scuola secondaria impegnati nei percorsi di alternanza sono assicurati anche per i rischi connessi a tali attività, considerate esercitazioni di lavoro ai sensi del DPR n. 1124/1965. La circolare distingue gli eventi occorsi nell’ambito scolastico vero e proprio da quelli verificatisi durante i periodi di apprendimento in azienda o in altri contesti di lavoro previsti dal progetto.

Infortuni nell’ambito scolastico

Per gli eventi occorsi nel contesto scolastico restano assicurati solo quelli avvenuti in occasione delle attività tipizzate dall’art. 4, n. 5, del DPR n. 1124/1965. Rimane escluso l’infortunio in itinere nel normale tragitto tra abitazione e scuola.

Infortuni durante l’esperienza di lavoro

Durante i periodi di apprendimento svolti in azienda o in altri ambienti di lavoro, tutti gli infortuni occorsi in "ambiente di lavoro" sono indennizzabili, perché gli studenti sono esposti ai medesimi rischi dei lavoratori presenti. Per ambiente di lavoro si intende non solo lo stabilimento aziendale, ma anche cantieri all’aperto o luoghi pubblici in cui si svolga il progetto, purché sussistano le caratteristiche oggettive richieste dalla normativa. Sono tutelati anche gli infortuni nel tragitto tra scuola e luogo dell’esperienza di lavoro, mentre non è tutelato il percorso casa-luogo dell’esperienza e ritorno.

Salute e sicurezza e formazione

Agli studenti si applicano le norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, poiché equiparati ai lavoratori ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 81/2008. Deve quindi essere erogata la formazione prevista dall’art. 37 del medesimo decreto, calibrata sui contesti produttivi specifici in cui gli studenti saranno inseriti. La circolare segnala anche l’esistenza di modelli formativi predisposti dall’Istituto, in presenza o in e-learning.

Prestazioni Inail riconosciute

Agli studenti impegnati in alternanza scuola-lavoro spettano le principali prestazioni previste dalla legge: indennizzo del danno biologico in capitale per menomazioni pari o superiori al 6%, rendita per menomazioni superiori al 16%, assegno per assistenza personale continuativa, integrazione della rendita, rimborso spese per farmaci, viaggio e soggiorno per cure termali e soggiorni climatici, prestazioni sanitarie, protesiche e riabilitative. Non spetta l’indennità per inabilità temporanea assoluta, salvo il caso di studenti lavoratori. La rendita è calcolata su retribuzioni convenzionali fissate con decreto ministeriale.

Denuncia dell’evento

L’obbligo di denuncia di infortunio sul lavoro o malattia professionale degli studenti in alternanza ricade sul dirigente scolastico, salvo diversa previsione convenzionale. Lo studente deve comunicare l’evento al dirigente scolastico; se lo comunica solo al soggetto ospitante, quest’ultimo deve informare il dirigente per consentire la tempestiva denuncia nei termini di legge.

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