Circolare Inail n. 41 del 18 novembre 2016
Eventi sismici del 24 agosto 2016 verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi e altre misure urgenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina le misure INAIL per i territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, estese anche ai successivi eventi del 26 e 30 ottobre 2016. Vengono indicati i soggetti ammessi alla sospensione, i versamenti e gli adempimenti rinviati, le modalità per chiedere la sospensione e la successiva ripresa, nonché i codici e i riferimenti F24 da usare. La circolare richiama inoltre le regole sul DURC online e alcune ulteriori disposizioni contributive e operative connesse alla ricostruzione.
Sisma 24 agosto 2016: sospensione adempimenti e versamenti premi assicurativi, DURC e altre misure urgenti
Eventi sismici del 24 agosto 2016: sospensione di adempimenti, versamenti e misure connesse
La circolare disciplina, per i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dai successivi eventi del 26 e 30 ottobre 2016, le misure INAIL di sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi, nonché le implicazioni in materia di DURC online e di ricostruzione privata. Il documento fornisce inoltre le istruzioni operative per la gestione delle sospensioni, per la ripresa dei termini e per la corretta imputazione contabile e contributiva.
Quadro normativo e presupposti
La circolare richiama le delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 ottobre 2016 e del 31 ottobre 2016, con cui è stato dichiarato e poi esteso lo stato di emergenza. Vengono poi richiamati il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, oltre alla normativa generale INAIL e alla disciplina del DURC online.
Il d.l. 189/2016, in particolare agli articoli 48 e 49, prevede la sospensione di una serie di termini per i Comuni compresi nell’allegato 1 al decreto. Il successivo d.l. 205/2016 attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare ulteriori Comuni ai quali applicare le disposizioni del d.l. 189/2016. Nelle more dell’adozione del nuovo elenco, la circolare fornisce le istruzioni operative riferite ai Comuni già indicati nell’allegato 1.
Soggetti interessati e ambito territoriale
La sospensione riguarda i datori di lavoro privati, comprese le società nei confronti dei propri soci lavoratori, e i lavoratori autonomi artigiani titolari di imprese individuali iscritti all’assicurazione obbligatoria nelle gestioni INAIL richiamate dalla circolare. Il beneficio si applica ai soggetti operanti alla data del 24 agosto 2016 nei Comuni dell’allegato 1 al d.l. 189/2016.
L’ambito della sospensione è circoscritto alle posizioni assicurative territoriali (PAT) con sede dei lavori nei territori colpiti e ai premi riferiti alle attività svolte negli stessi territori. In caso di aziende autorizzate all’accentramento delle posizioni assicurative, la sospensione riguarda solo i premi relativi alle unità produttive ubicate nei territori interessati dal sisma.
La circolare estende la sospensione anche ai datori di lavoro privati e ai lavoratori autonomi non operanti nei territori colpiti, qualora siano assistiti da un consulente del lavoro o altro professionista di cui alla legge n. 12/1979, a condizione che:
- sia stata conferita delega espressa al professionista prima del 24 agosto 2016 e tale circostanza risulti dalla comunicazione prevista dal decreto ministeriale 9 luglio 2008;
- il professionista abbia eletto domicilio professionale, prima del 24 agosto 2016, nei territori colpiti.
La circolare ritiene inoltre applicabile la sospensione anche ai soggetti residenti nei Comuni interessati tenuti al rinnovo dell’assicurazione obbligatoria per le persone che svolgono lavoro domestico in via esclusiva, di età compresa tra 18 e 65 anni, c.d. assicurazione "casalinghe/i".
Versamenti sospesi
Nel periodo di sospensione rientrano i versamenti correnti relativi:
- alla quarta rata dell’autoliquidazione 2015/2016, in scadenza il 16 novembre 2016;
- al premio di autoliquidazione 2016/2017, in scadenza il 16 febbraio 2017.
Sono sospesi anche i premi speciali unitari con termine di pagamento compreso tra il 24 agosto 2016 e il 30 settembre 2017 per le seguenti categorie:
- soci di cooperative e di organismi associativi, anche di fatto, che svolgono attività di facchinaggio, con premi trimestrali;
- pescatori autonomi e associati in cooperative o compagnie della piccola pesca marittima e delle acque interne, con premi mensili;
- addetti ai lavori di frangitura e spremitura delle olive soggetti ad obbligo assicurativo INAIL, con premio annuale;
- medici radiologi, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi esposti all’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con premio annuale;
- alunni e studenti di scuole o istituti non statali addetti a esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche o lavoro, con premio annuale.
La sospensione comprende altresì le rate mensili delle rateazioni ordinarie già concesse dall’Istituto e in corso alla data del 24 agosto 2016. La circolare precisa espressamente che non si fa luogo al rimborso dei contributi e dei premi già versati.
Per i soggetti assicurati per la copertura c.d. "casalinghe/i" è sospeso anche il pagamento del premio annuale di 12,91 euro, da effettuarsi entro il 31 gennaio 2017.
Adempimenti sospesi
Sono sospesi:
- il termine per la presentazione delle denunce annuali delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2016/2017, in scadenza al 28 febbraio 2017;
- il termine per la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte per il 2017, fissato al 16 febbraio 2017;
- i termini per la presentazione delle denunce periodiche relative ai premi speciali unitari ricadenti nel periodo di sospensione.
Per le aziende autorizzate all’accentramento delle posizioni assicurative, la circolare distingue tra sospensione dei soli versamenti relativi alle unità produttive ubicate nei territori colpiti e obbligo di inviare comunque la denuncia annuale di tutte le retribuzioni effettivamente corrisposte per il 2016 entro il 28 febbraio 2017, oltre alle denunce periodiche sui premi speciali entro le scadenze ordinarie.
Analogamente, per le aziende plurilocalizzate con sedi sia nei territori colpiti sia fuori da essi, la sospensione riguarda solo i versamenti riferiti alle PAT ubicate nei Comuni interessati, mentre la denuncia annuale deve indicare le retribuzioni di tutte le PAT e gli altri adempimenti periodici restano dovuti nei termini previsti. Entro il 16 febbraio 2017 devono inoltre essere trasmesse le eventuali comunicazioni motivate di riduzione delle retribuzioni presunte.
Modalità di richiesta della sospensione e codici da utilizzare
Per beneficiare della sospensione i soggetti interessati devono trasmettere alla Sede INAIL competente una specifica domanda via PEC, utilizzando il modulo allegato alla circolare.
Per la gestione della sospensione dei versamenti in GRA web devono essere inseriti sulle PAT interessate i seguenti codici di agevolazione:
- codice 169, per datori di lavoro privati e lavoratori autonomi operanti alla data del 24 agosto 2016 nei Comuni colpiti;
- codice 170, per datori di lavoro privati e lavoratori autonomi assistiti alla data del 24 agosto 2016 da professionisti operanti nei suddetti Comuni.
Ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi
Ai sensi dell’art. 48, comma 13, del d.l. 189/2016, gli adempimenti e i pagamenti sospesi devono essere effettuati entro il 30 ottobre 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi, con possibilità di rateizzazione fino a un massimo di 18 rate mensili di pari importo a decorrere da ottobre 2017.
La circolare fissa i seguenti termini operativi:
- entro il 16 ottobre 2017 deve essere presentata la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte per il 2017;
- entro il 16 ottobre 2017 deve essere effettuato il versamento in unica soluzione dei premi sospesi dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017;
- entro il 16 ottobre 2017 deve essere presentata la domanda di rateazione e deve essere pagata la prima rata;
- entro il 30 ottobre 2017 devono essere presentate le denunce retributive per l’autoliquidazione 2016/2017 e tutte le altre denunce periodiche relative ai premi speciali unitari non già presentate per effetto della sospensione;
- entro il 30 ottobre 2017 devono essere riavviati i piani di ammortamento e devono essere versate le rate sospese unitamente alla prima rata corrente successiva alla fine del periodo di sospensione.
Per ottenere la rateazione i soggetti interessati devono presentare apposita domanda alla Sede INAIL competente, indicando l’ammontare complessivamente dovuto e il numero delle rate. L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro. La prima rata va versata entro il 16 ottobre 2017; le successive entro il giorno 16 di ciascun mese secondo la disciplina dei versamenti unificati. Resta ferma la possibilità di estinguere anticipatamente la rateazione pagando in un’unica soluzione.
Le Sedi devono inserire sulle PAT interessate i codici:
- 171, per i soggetti operanti alla data del 24 agosto 2016 nei Comuni colpiti che hanno chiesto la rateazione fino a 18 rate;
- 172, per i soggetti non operanti nei Comuni colpiti ma assistiti da professionisti operanti nei medesimi territori che hanno chiesto la rateazione.
Per i soggetti che non ricorrono alla rateazione restano applicabili i codici 169 e 170.
Modalità di versamento mediante F24
Alla ripresa dei pagamenti, nel modello F24 sezione "Altri enti previdenziali e assicurativi", devono essere indicati specifici numeri di riferimento:
- per i versamenti in unica soluzione entro il 16 ottobre 2017: 999169 per i soggetti operanti nei Comuni dell’allegato 1, 999170 per i soggetti assistiti da professionisti operanti nei suddetti Comuni;
- per i versamenti rateali in massimo 18 rate mensili di pari importo decorrenti dal 16 ottobre 2017: 999171 per i soggetti operanti nei Comuni dell’allegato 1, 999172 per i soggetti assistiti da professionisti operanti nei suddetti Comuni.
Sospensione della notifica delle cartelle e dell’attività esecutiva
La circolare richiama l’art. 48, comma 1, lettera b), del d.l. 189/2016, che sospende fino al 31 dicembre 2016 i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e le attività esecutive degli agenti della riscossione nei Comuni dell’allegato 1. Gli agenti della riscossione hanno quindi provveduto autonomamente a sospendere notifiche e azioni esecutive per i crediti INAIL.
Sospensione di altri termini e atti
L’art. 49 del d.l. 189/2016 dispone la sospensione fino al 31 maggio 2017 dei termini processuali e sostanziali, dei termini di prescrizione e decadenza, nonché il rinvio di udienze, comunicazioni e notificazioni di atti.
Per i soggetti che alla data del 24 agosto 2016 erano residenti, avevano sede operativa o svolgevano attività lavorativa, produttiva o di funzione nei Comuni dell’allegato 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali è sospeso dal 24 agosto 2016 al 31 maggio 2017 e riprende dalla fine del periodo di sospensione. Se il termine decorre durante la sospensione, l’inizio è differito alla fine del periodo stesso.
Sono inoltre sospesi, per il medesimo periodo e per i medesimi soggetti, i termini relativi:
- ai processi esecutivi;
- alle procedure concorsuali;
- alla notificazione dei processi verbali;
- al pagamento in misura ridotta;
- allo svolgimento dell’attività difensiva;
- alla presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.
La circolare ritiene compresi anche i termini per la notificazione dei verbali unici di contestazione e di notificazione di illeciti amministrativi, i termini per la diffida ad adempiere ex art. 13 del d.lgs. 124/2004 e quelli per il pagamento in misura ridotta ex art. 16 della legge 689/1981. È altresì sospesa fino al 31 maggio 2017 l’emissione degli avvisi bonari.
Ulteriori disposizioni rilevanti a fini contributivi
L’art. 48, comma 3, del d.l. 189/2016 stabilisce che fino al 31 dicembre 2016 non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 51 del TUIR, i sussidi occasionali, le erogazioni liberali e i benefici di qualsiasi genere concessi da datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei Comuni dell’allegato 1, nonché da datori di lavoro privati operanti nei territori colpiti a favore dei propri lavoratori, anche se non residenti nei Comuni interessati.
DURC online e ricostruzione privata
La circolare dedica un’ampia parte alle disposizioni del d.l. 189/2016 che richiamano il DURC online disciplinato dal decreto ministeriale 30 gennaio 2015.
In relazione agli interventi di immediata esecuzione per il rientro nelle unità immobiliari e il ripristino dell’agibilità, i lavori per gli edifici con danni lievi devono essere affidati a imprese in possesso, tra gli altri requisiti, della regolarità contributiva attestata dal DURC.
Inoltre, l’art. 34 del d.l. 189/2016 istituisce un elenco speciale dei professionisti abilitati per gli incarichi di progettazione e direzione lavori. L’iscrizione nell’elenco è subordinata alla presentazione di un DURC regolare. In attesa dell’elenco, i privati possono affidare gli incarichi soltanto a professionisti iscritti agli ordini e collegi in possesso di adeguati livelli di affidabilità e professionalità e privi di violazioni ostative al rilascio del DURC.
L’art. 35, in materia di tutela dei lavoratori, prevede che gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti, quando sia concesso un contributo, siano soggetti alle regole previste per le stazioni appaltanti pubbliche, compreso il rispetto integrale del trattamento economico e normativo dei contratti collettivi e il possesso del DURC. La richiesta del DURC per le imprese affidatarie o esecutrici deve essere effettuata dagli uffici speciali per la ricostruzione con riferimento ai lavori eseguiti e al relativo periodo di esecuzione.
Per tali imprese, la verifica della regolarità è circoscritta al cantiere e riguarda soltanto i lavoratori impiegati nello specifico intervento, con conseguente necessità di determinare i premi assicurativi in relazione al solo imponibile contributivo e alle lavorazioni svolte nel cantiere. Ciò comporta l’apertura di una specifica PAT per ciascun cantiere e la presentazione, entro 30 giorni dall’inizio dei lavori, della denuncia telematica di apertura della nuova posizione assicurativa, oltre all’autoliquidazione per ciascuna PAT alle scadenze ordinarie.
Punti principali
Quadro normativo e finalità
La circolare si fonda sulle delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto, 27 ottobre e 31 ottobre 2016, nonché sui decreti-legge n. 189/2016 e n. 205/2016. L’obiettivo è fornire indicazioni operative sulla sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi nei Comuni colpiti dal sisma, in attesa dell’aggiornamento dell’elenco dei Comuni interessati.
Soggetti destinatari della sospensione
La sospensione riguarda i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi iscritti all’INAIL nelle gestioni interessate, operanti alla data del 24 agosto 2016 nei Comuni dell’allegato 1 al d.l. 189/2016. Si applica alle PAT con sede dei lavori nei territori colpiti e, in caso di accentramento, solo alle unità produttive ubicate in quei territori. È estesa anche a soggetti assistiti da professionisti con delega espressa anteriore al 24 agosto 2016 e domicilio professionale nei Comuni colpiti, nonché ai soggetti tenuti al rinnovo dell’assicurazione "casalinghe/i" residenti negli stessi Comuni.
Versamenti sospesi
Sono sospesi i versamenti correnti della quarta rata dell’autoliquidazione 2015/2016, in scadenza il 16 novembre 2016, e dell’autoliquidazione 2016/2017, in scadenza il 16 febbraio 2017. Sono inoltre sospesi i premi speciali unitari in scadenza dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 per le categorie indicate nella circolare, nonché le rate mensili delle rateazioni ordinarie già in corso alla data del 24 agosto. Non è previsto rimborso per quanto già versato.
Adempimenti sospesi
Sono rinviati il termine per la denuncia annuale delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2016/2017, in scadenza al 28 febbraio 2017, e il termine per la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte per il 2017, fissato al 16 febbraio 2017. Sono sospesi anche gli adempimenti periodici relativi ai premi speciali unitari. La circolare precisa che le aziende con accentramento e le aziende plurilocalizzate possono sospendere solo i versamenti relativi alle PAT colpite, ma devono comunque presentare le denunce secondo le regole ordinarie.
Ripresa dei termini, rateazione e modalità operative
La ripresa degli adempimenti e dei pagamenti è fissata entro il 30 ottobre 2017, senza sanzioni né interessi, con possibilità di rateazione fino a 18 rate mensili di pari importo. Sono indicati termini intermedi al 16 ottobre 2017 per il versamento in unica soluzione, la domanda di rateazione, la prima rata e la comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte. La sospensione va richiesta via PEC alla Sede INAIL competente con il modulo allegato; sono previsti specifici codici di agevolazione e riferimenti F24 dedicati per il pagamento in unica soluzione o rateale.
Durc on line e ulteriori misure contributive
La circolare chiarisce l’interazione con il DURC online: le irregolarità pregresse al 24 agosto 2016 restano ostative e richiedono invito a regolarizzare, mentre i versamenti sospesi per legge non incidono sulla regolarità contributiva. Vengono richiamate anche le disposizioni del d.l. 189/2016 che subordinano taluni incarichi e lavori privati al possesso di DURC regolare e prevedono, per i cantieri della ricostruzione privata, una verifica della regolarità limitata al cantiere, con apertura di una specifica PAT entro 30 giorni dall’inizio dei lavori.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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