Circolare Inail n. 45 del 30 novembre 2016
Abolizione Registro infortuni. Accesso ai dati contenuti nel “Cruscotto infortuni” da parte dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (aziendali e territoriali).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, a seguito dell’abolizione del Registro infortuni, l’Inail mette a disposizione il "Cruscotto infortuni" come strumento informatico sostitutivo per consultare i dati degli infortuni denunciati dal 23 dicembre 2015. Viene precisato che i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza non hanno accesso diretto al sistema, ma conservano il diritto di ottenere informazioni e documentazione tramite il datore di lavoro, che deve quindi favorirne la fruizione. Restano invariati gli obblighi di denuncia degli infortuni all’Inail e la conservazione del vecchio registro per gli eventi antecedenti al 23 dicembre 2015.
Abolizione del Registro infortuni e accesso al "Cruscotto infortuni" per i RLS
Abolizione del Registro infortuni e accesso al "Cruscotto infortuni" da parte dei RLS
La circolare interviene dopo l’abolizione del Registro infortuni per chiarire il regime degli adempimenti residui e le modalità di accesso alle informazioni da parte dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (aziendali e territoriali). In particolare, precisa il ruolo del nuovo applicativo informatico "Cruscotto infortuni" e delimita i soggetti autorizzati alla consultazione diretta.
Quadro normativo e decorrenza dell’abolizione
L’Inail richiama il quadro normativo di riferimento, comprendente il d.p.r. 547/1955, il d.m. 12 settembre 1958, il d.p.r. 1124/1965, il d.m. 10 agosto 1984, il d.lgs. 81/2008, il d.lgs. 151/2015, il d.i. 25 maggio 2016 n. 183 e le precedenti circolari Inail n. 92/2015 e n. 31/2016.
L’articolo 21, comma 4, del d.lgs. 151/2015 dispone che, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, sia abolito l’obbligo di tenuta del Registro infortuni e cessino le relative disposizioni sanzionatorie. La circolare evidenzia che tale soppressione ha anticipato la prevista eliminazione collegata al SINP, poi disciplinata dal decreto interministeriale n. 183/2016, entrato in vigore il 12 ottobre 2016.
Obblighi che restano invariati
L’abolizione del Registro infortuni non modifica l’obbligo del datore di lavoro di denunciare all’Inail gli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d’opera, ai sensi dell’articolo 53 del d.p.r. 1124/1965, come modificato dal d.lgs. 151/2015. Resta inoltre ferma la necessità di conservare il vecchio registro cartaceo per gli infortuni avvenuti prima del 23 dicembre 2015, per un periodo di quattro anni, poiché tali eventi devono continuare a essere consultabili su quel supporto.
Il "Cruscotto infortuni" come strumento sostitutivo
Per offrire uno strumento alternativo al registro cartaceo, l’Inail ha realizzato il "Cruscotto infortuni", accessibile tramite i servizi online del portale istituzionale. L’applicativo consente di consultare i dati degli infortuni denunciati dal 23 dicembre 2015 in avanti ed è destinato principalmente agli organi preposti all’attività di vigilanza, nonché ai datori di lavoro e ai loro intermediari. Le funzionalità e le modalità di fruizione sono quelle già illustrate nelle circolari Inail n. 92/2015 e n. 31/2016 e nel relativo manuale operativo.
Accesso dei RLS e modalità di fruizione delle informazioni
La parte centrale della circolare riguarda i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. In base all’articolo 50 del d.lgs. 81/2008, richiamato con il comma 2 dello stesso articolo, i RLS non sono compresi tra i soggetti che possono consultare direttamente il "Cruscotto infortuni". La ragione è che il sistema è stato predisposto per finalità gestionali e per esigenze di vigilanza, non come canale di accesso diretto per i rappresentanti dei lavoratori.
Ciò non elimina, tuttavia, il diritto dei RLS a ricevere dal datore di lavoro le informazioni e la documentazione sugli infortuni e sulle malattie professionali. La circolare ribadisce quindi che il datore di lavoro deve favorire concretamente la fruizione di tali dati, ad esempio mediante visualizzazione o stampa delle schermate dell’applicativo, in modo analogo a quanto già avveniva con il Registro infortuni cartaceo.
Chiarimento finale sull’intermediazione del datore di lavoro
Il documento precisa che l’accesso dei RLS alle informazioni non avviene in via diretta attraverso il sistema informatico, ma per il tramite del datore di lavoro. Questo assetto è coerente con il chiarimento fornito dall’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con nota del 4 novembre 2016, prot. n. 6422, richiamata in nota dalla circolare.
Punti principali
Abolizione del Registro infortuni
Dal 23 dicembre 2015, per effetto dell’articolo 21, comma 4, del d.lgs. 151/2015, è abolito l’obbligo per il datore di lavoro di tenere il Registro infortuni e cessano le relative sanzioni. La soppressione, già prevista in via collegata al SINP dal d.lgs. 81/2008, è stata quindi anticipata rispetto all’entrata in vigore del decreto interministeriale n. 183/2016, avvenuta il 12 ottobre 2016.
Obbligo di denuncia e conservazione del registro cartaceo
L’abolizione del registro non incide sull’obbligo del datore di lavoro di denunciare all’Inail gli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d’opera, ai sensi dell’articolo 53 del d.p.r. 1124/1965 come modificato. Inoltre, gli infortuni verificatisi prima del 23 dicembre 2015 restano consultabili nel registro cartaceo abolito, che deve essere conservato dal datore di lavoro per quattro anni.
Funzione del "Cruscotto infortuni"
L’Inail ha realizzato il nuovo applicativo informatico "Cruscotto infortuni", accessibile tramite i servizi online del portale istituzionale, per consentire la consultazione dei dati già presenti nel registro cartaceo. Il sistema riguarda gli infortuni denunciati dal 23 dicembre 2015 in poi ed è destinato principalmente agli organi di vigilanza, ai datori di lavoro e ai loro intermediari.
Accesso dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
La circolare chiarisce che i RLS e i RLS territoriali non rientrano tra i soggetti abilitati alla consultazione diretta del "Cruscotto infortuni", in quanto l’applicativo è stato creato per finalità gestionali e rivolto essenzialmente agli organi di vigilanza. Il riferimento è all’articolo 50 del d.lgs. 81/2008, letto insieme al comma 2 dello stesso articolo.
Diritto di informazione dei RLS tramite il datore di lavoro
Pur non avendo accesso diretto al sistema, i RLS conservano il diritto di ricevere dal datore di lavoro le informazioni e i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali. Il datore di lavoro ha quindi l’obbligo di rendere effettiva tale fruizione, ad esempio consentendo la visualizzazione o la stampa delle schermate del "Cruscotto infortuni", secondo una modalità analoga a quanto avveniva con il registro cartaceo.
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