Circolare Inail n. 42 del 18 novembre 2016
Riconoscimento di una quota del 40% della rendita al figlio superstite di genitore che abbia contratto nuovo matrimonio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare estende l’interpretazione dell’art. 85 del T.U. n. 1124/1965 già affermata dalla Corte costituzionale e dalla prassi Inail: il figlio superstite ha diritto alla quota del 40% della rendita anche quando il genitore superstite abbia contratto nuovo matrimonio, poiché in tal caso viene meno la rendita ai superstiti spettante al coniuge e viene meno anche il sostegno economico indiretto al minore. Inoltre, viene chiarito che l’adozione del minore da parte dell’attuale coniuge del genitore non incide sul mantenimento del diritto, se il diritto sussisteva al momento della morte del dante causa. Le indicazioni si applicano alle pratiche in istruttoria e ai contenziosi o procedimenti non definiti.
Riconoscimento della quota del 40% della rendita al figlio superstite in caso di nuovo matrimonio del genitore
Riconoscimento della quota del 40% della rendita al figlio superstite di genitore che abbia contratto nuovo matrimonio
La circolare chiarisce l’ambito applicativo dell’art. 85 del d.p.r. n. 1124/1965 alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 86/2009 e della successiva prassi Inail. L’obiettivo è precisare quando spetti al figlio superstite la quota del 40% della rendita ai superstiti, con particolare riferimento all’ipotesi in cui il genitore superstite abbia contratto nuovo matrimonio e all’ipotesi di adozione del minore da parte del nuovo coniuge.
Quadro normativo e precedenti richiamati
La circolare richiama:
- l’art. 85, primo comma, nn. 1) e 2), del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124;
- la sentenza della Corte costituzionale 11 marzo 2009, n. 86;
- la circolare Inail 13 maggio 2009, n. 24;
- la circolare Inail 11 ottobre 2012, n. 55;
- l’art. 44, lett. b), della legge 4 maggio 1983, n. 184.
La sentenza costituzionale ha dichiarato l’illegittimità parziale della norma nella parte in cui non riconosceva la quota del 40% all’orfano di un solo genitore naturale, evidenziando la disparità di trattamento rispetto al minore che, in assenza di un genitore avente diritto alla rendita, non può beneficiare del sostegno economico indiretto derivante dalla quota spettante all’altro genitore.
Estensione al caso del nuovo matrimonio del genitore superstite
La circolare afferma che il medesimo elemento sostanziale posto a fondamento della pronuncia della Corte ricorre anche quando il coniuge superstite si risposa. In tale situazione:
- il coniuge che ha contratto nuovo matrimonio non percepisce più la rendita ai superstiti;
- l’INAIL provvede, in luogo della rendita, al versamento di una somma pari a tre annualità;
- viene meno anche il sostegno economico indiretto che la rendita del coniuge avrebbe potuto assicurare al figlio.
Ne consegue che la posizione del figlio del genitore che si è risposato è sostanzialmente identica a quella considerata dalla Corte costituzionale per il figlio naturale di coppia non coniugata ma stabilmente convivente. Per questa ragione, l’art. 85 del T.U. deve essere interpretato nel senso di riconoscere al figlio superstite la rendita nella misura del 40% anche in questa fattispecie.
Effetti dell’adozione da parte del coniuge del genitore naturale
La circolare precisa che l’adozione del minore da parte dell’attuale coniuge del genitore non fa venir meno il diritto alla rendita nella misura del 40%. L’adozione richiamata è quella disciplinata dall’art. 44, lett. b), della legge n. 184/1983, cioè l’adozione in casi particolari, caratterizzata da effetti più limitati rispetto all’adozione piena.
Secondo l’interpretazione fornita:
- i requisiti soggettivi che danno origine al diritto alla rendita ai superstiti devono sussistere al momento della morte del dante causa;
- l’art. 85 prevede espressamente la cessazione della rendita al coniuge in caso di nuovo matrimonio, ma non contiene una previsione analoga per gli orfani;
- se il soggetto aveva già diritto alla prestazione al momento del decesso del genitore e tale diritto non risulta estinto, la rendita deve essere conservata nella misura già in godimento finché permangono i presupposti originari.
Decorrenza e ambito applicativo
Le disposizioni della circolare si applicano:
- alle fattispecie ancora in istruttoria;
- alle controversie amministrative o giudiziarie in corso;
- ai casi non prescritti;
- ai casi non definiti con sentenza passata in giudicato.
La circolare non interviene, dunque, sui rapporti già definitivamente conclusi, ma orienta l’azione amministrativa per i procedimenti ancora aperti o pendenti.
Punti principali
Quadro normativo di riferimento
La circolare si fonda sull’art. 85, primo comma, nn. 1) e 2) del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, sulla sentenza della Corte costituzionale 11 marzo 2009, n. 86, sulle circolari Inail n. 24/2009 e n. 55/2012, nonché sull’art. 44, lett. b), della legge n. 184/1983 in materia di adozione in casi particolari.
Estensione della quota del 40% al figlio superstite in caso di nuovo matrimonio
Viene affermato che la ratio della sentenza della Corte costituzionale n. 86/2009, basata sulla disparità di trattamento dovuta alla mancanza di un sostegno economico indiretto, ricorre anche quando il coniuge superstite contrae nuovo matrimonio. In tale ipotesi, infatti, il coniuge perde il diritto alla rendita ai superstiti e riceve solo la somma sostitutiva prevista dall’art. 85, con conseguente venir meno del beneficio indiretto per il figlio. Per questo motivo, il figlio superstite del genitore che si è risposato deve essere riconosciuto nella misura del 40% della rendita.
Effetti dell’adozione da parte del nuovo coniuge
L’adozione del minore da parte dell’attuale coniuge del genitore non incide sul diritto alla rendita nella misura del 40%. La circolare sottolinea che, ai fini dell’art. 85 T.U., i requisiti soggettivi devono esistere al momento della morte del dante causa; inoltre, la norma prevede espressamente la cessazione della rendita al coniuge in caso di nuovo matrimonio, ma non contempla una disciplina analoga per gli orfani. Se il diritto esisteva al momento del decesso e non si è estinto, la prestazione va mantenuta nella misura già in godimento finché permangono i presupposti.
Ambito di applicazione temporale
Le nuove indicazioni si applicano alle fattispecie ancora in istruttoria e a quelle oggetto di controversie amministrative o giudiziarie, purché non prescritte o già decise con sentenza passata in giudicato.
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