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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10211/2026 del 19/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

A seguito di verifica della Guardia di Finanza, l’ufficio aveva notificato a una società un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2010, recuperando a tassazione maggiori ricavi e rideterminando un maggior reddito d’impresa. Dopo il fallimento della società, il giudice tributario di primo grado aveva dichiarato l’estinzione del giudizio promosso dall’ex legale rappresentante, ritenendo insussistente la legittimazione ad agire ex art. 43 l. fall. La decisione era stata appellata dalla società fallita, e la corte tributaria regionale aveva accolto l’appello, rimettendo la causa al primo grado. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando nullità della sentenza per violazione dell’art. 59 d.lgs. 546/1992: secondo la ricorrente, la rimessione al primo grado è ammessa solo nei casi tassativi previsti dalla norma, e non quando il primo giudice abbia dichiarato l’estinzione del giudizio per difetto di legittimazione ad agire della parte fallita. In particolare, l’ufficio sosteneva che la fattispecie di cui all’art. 59, comma 1, lett. c), riguarda solo l’estinzione dichiarata in sede di reclamo contro provvedimento presidenziale, non quella dichiarata con sentenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che l’art. 59 d.lgs. 546/1992 preveda ipotesi tassative di rimessione della causa al primo grado, non suscettibili di interpretazione analogica o estensiva. La declaratoria di estinzione resa con sentenza di primo grado per difetto di legittimazione del fallito non rientra nel caso previsto dalla lettera c), che concerne soltanto l’estinzione dichiarata in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale. Di conseguenza, la corte tributaria regionale, una volta accolto l’appello, avrebbe dovuto decidere nel merito e non rimettere la causa al primo giudice. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sezione staccata di Latina, in diversa composizione, per ulteriori accertamenti di merito e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 59 d.lgs. 546/1992

    "Le cause di rimessione della lite in primo grado hanno carattere tassativo e non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva"

    La rimessione al primo grado è consentita solo nei casi espressamente previsti dalla norma; fuori da tali ipotesi, il giudice tributario di secondo grado deve decidere nel merito, eventualmente disponendo la rinnovazione degli atti nulli.

  • art. 43 l. fall.

    Il fallito può impugnare l’atto impositivo solo se il curatore sia rimasto assolutamente inerme; in mancanza di inerzia, difetta la capacità processuale del fallito di impugnare.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È stata dedotta la nullità della sentenza impugnata per violazione di legge processuale.

  • art. 100 c.p.c.

    L’ufficio in appello aveva eccepito la carenza di interesse, ma la questione non è stata oggetto della decisione di legittimità.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la rimessione della causa al primo grado da parte della commissione di secondo grado è ammessa solo nei casi tassativi previsti dall’art. 59 d.lgs. 546/1992; tali ipotesi non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva.
  • Fuori dalle ipotesi tassative di rimessione, il giudice tributario di appello, se accoglie il gravame, deve pronunciare nel merito in via sostitutiva, anche disponendo ove necessario la rinnovazione degli atti nulli del primo grado.
  • La previsione di rimessione relativa alla dichiarazione di estinzione del processo riguarda soltanto l’estinzione pronunciata in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale, non l’estinzione dichiarata con sentenza dopo la trattazione della causa.
  • In materia di fallimento del contribuente, la legittimazione straordinaria del fallito a impugnare l’atto impositivo sussiste solo in presenza di inerzia assoluta del curatore; se il curatore non è rimasto inerte, il fallito difetta di capacità processuale, vizio rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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