Regolamento (UE) 2017/104
Regolamento delegato (UE) 2017/104 della Commissione, del 19 ottobre 2016, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 148/2013 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regime tecnico di reporting EMIR, precisando quali dati minimi devono essere comunicati ai repertori di dati sulle negoziazioni. Le modifiche riguardano soprattutto la gestione dei contratti complessi, dei contratti compensati da una CCP, delle esposizioni e delle garanzie, oltre alla valorizzazione e all’importo nozionale. Viene inoltre sostituito integralmente l’allegato con una nuova tabella dettagliata dei campi da segnalare.
Modifica le norme tecniche di segnalazione dei contratti derivati OTC ai repertori di dati sulle negoziazioni, ampliando e chiarendo le informazioni minime da comunicare.
Ambito di applicazione
Si applica alle controparti dei contratti derivati soggetti all’obbligo di segnalazione ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR) e ai repertori di dati sulle negoziazioni che ricevono tali segnalazioni. Incide in particolare su contratti derivati OTC, su contratti compensati tramite CCP, su derivati costituiti da una combinazione di contratti, su derivati su crediti, su derivati su tassi, valute, materie prime, quote di emissione e opzioni. Non introduce un ambito territoriale distinto rispetto a quello dell’EMIR; si applica negli Stati membri ed è anche testo rilevante ai fini del SEE. Dal punto di vista soggettivo, include controparti finanziarie, non finanziarie e CCP, con alcune esclusioni specifiche per talune controparti non finanziarie in materia di garanzie e valutazioni.
Modifica delle informazioni minime da segnalare ai repertori di dati sulle negoziazioni
Il regolamento delegato (UE) 2017/104 della Commissione interviene sul regolamento delegato (UE) n. 148/2013, che integra l’EMIR (regolamento (UE) n. 648/2012) in materia di reporting dei contratti derivati OTC ai repertori di dati sulle negoziazioni. La finalità è rendere più chiari, completi e armonizzati gli obblighi informativi, così da consentire alle autorità competenti una migliore comprensione dei contratti, delle esposizioni e dei rischi sistemici.
Contesto e finalità della modifica
Dai considerando emerge l’esigenza di: precisare la segnalazione dei contratti derivati complessi, chiarire il trattamento dei contratti successivamente compensati da una CCP, migliorare la qualità delle informazioni su valutazioni e garanzie, e definire con maggiore dettaglio i dati relativi ai derivati su crediti e alle diverse classi di asset. Il regolamento si fonda su un progetto di norme tecniche elaborato dall’ESMA, che ha svolto consultazioni pubbliche e analisi costi-benefici.
Segnalazione dei contratti complessi e contratti compensati
La regola generale resta la segnalazione in un’unica comunicazione. Tuttavia, quando il contratto è composto da una combinazione di contratti derivati e i campi dell’allegato non consentono una descrizione efficace, la segnalazione deve essere articolata in più comunicazioni separate. In tale ipotesi, le controparti devono concordare in anticipo il numero di segnalazioni da trasmettere e la controparte segnalante deve collegare le varie segnalazioni tramite un identificativo unico di livello controparte.
Per i contratti già segnalati che siano poi compensati da una CCP, il contratto originario deve essere indicato come cessato, con tipo di azione "cessazione anticipata" nel campo 93 della tabella 2, mentre devono essere segnalati i nuovi contratti risultanti dalla compensazione. Se la conclusione e la compensazione avvengono nello stesso giorno in sede di negoziazione, devono essere segnalati solo i contratti risultanti dalla compensazione.
Garanzie, esposizioni e valutazioni
L’articolo 3 rafforza gli obblighi relativi a garanzie e valuation. Le controparti devono segnalare tutte le garanzie costituite e ricevute, con riferimento ai campi 21-35 della tabella 1. Quando la garanzia non è gestita per singola operazione, la segnalazione avviene a livello di portafoglio e deve includere il codice del portafoglio collegato al contratto.
Sono previste due importanti precisazioni:
- le controparti non finanziarie diverse da quelle soggette all’articolo 10 EMIR non sono tenute a segnalare garanzie e valutazioni a prezzi correnti di mercato o in base a modello;
- per i contratti compensati tramite CCP, la valutazione da segnalare è quella fornita dalla CCP; per i contratti non compensati, la valutazione deve seguire la metodologia IFRS 13 Fair Value adottata nell’Unione.
Importo nozionale
Il nuovo articolo 3 bis disciplina in modo puntuale il modo di indicare il nozionale del contratto, in funzione della tipologia di derivato:
- per swap, future e forward denominati in unità monetarie, è l’importo di riferimento dei pagamenti contrattuali;
- per le opzioni, è calcolato usando il prezzo strike;
- per CFD e derivati su materie prime espressi in unità fisiche, è il risultato della quantità al prezzo fissato nel contratto;
- nei casi in cui il nozionale dipende dal prezzo dell’attività sottostante e tale prezzo sia disponibile solo al regolamento, va indicato il prezzo di fine giornata dell’attività sottostante alla data di conclusione.
Se il nozionale varia nel tempo, la segnalazione iniziale deve riportare il nozionale applicabile alla data di conclusione del contratto.
Tracciabilità delle modifiche ai dati
L’articolo 4 impone ai repertori di dati sulle negoziazioni di conservare in un log tutte le modifiche apportate ai dati registrati. Il log deve indicare chi ha richiesto la modifica, incluse eventualmente le informazioni sul repertorio coinvolto, le ragioni della modifica, la data e l’ora e una descrizione chiara delle modifiche, comprensiva dei dati originari e dei nuovi dati pertinenti del campo 93.
Nuovo allegato: struttura dei dati da segnalare
L’allegato sostituito è il cuore operativo del regolamento. Esso dettaglia i campi da segnalare, distinguendo tra:
- dati della controparte;
- dati comuni del contratto;
- dati dell’operazione;
- attenuazione del rischio e conferma;
- compensazione;
- categorie specifiche per tassi di interesse, cambi, materie prime e quote di emissione;
- opzioni;
- derivati su crediti;
- modifiche del contratto.
Tra i principali dati richiesti figurano: identificativi delle controparti, paese e settore di attività, natura della controparte, eventuale intermediario o soggetto che trasmette la segnalazione, beneficiario, capacità negoziale, lato della controparte, collegamento con attività commerciali o tesoreria, soglia di compensazione, valore del contratto, valuta e data della valutazione, garanzie, margini iniziali e di variazione, garanzie in eccesso, tipo di contratto, classe di attività, classificazione del prodotto, identificazione del prodotto e del sottostante, identificativo dell’operazione, numero di tracciamento della segnalazione, componente di negoziazione complessa, sede di esecuzione, compressione, prezzo/tasso, nozionale, quantità, date rilevanti, accordo quadro, conferma, obbligo di compensazione, CCP, infragruppo, nonché informazioni specialistiche per interest rate derivatives, FX derivatives, commodity and emission derivatives, opzioni e credit derivatives.
Tipologie di azione e segnalazione a livello di operazione o posizione
Il campo 93 del nuovo allegato elenca le possibili tipologie di azione della segnalazione: nuovo, modifica, errore, cessazione anticipata, correzione, compressione, aggiornamento della valutazione e componente di posizione. Il campo 94 distingue tra segnalazione a livello di operazione e a livello di posizione. La segnalazione a livello di posizione è ammessa solo come integrazione della segnalazione a livello di operazione, per eventi post-negoziazione e solo quando le singole operazioni in prodotti fungibili sono state sostituite dalla posizione.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica dal 1° novembre 2017. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Segnalazione unica e contratti complessi
L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 148/2013 è sostituito: la regola generale è la segnalazione in un’unica comunicazione. È ammessa la segnalazione separata quando il contratto derivato è una combinazione di contratti derivati e i campi dell’allegato non consentono una segnalazione efficace. Le controparti devono concordare prima del termine di segnalazione il numero di segnalazioni separate e la controparte segnalante deve collegarle con un identificativo unico a livello di controparte (campo 14 della tabella 2).
Operazioni compensate da CCP
Il nuovo articolo 2 prevede che, se un contratto già segnalato viene successivamente compensato da una CCP, il contratto originario sia segnalato come cessato, indicando nel campo 93 della tabella 2 l’azione "cessazione anticipata", e siano segnalati i nuovi contratti risultanti dalla compensazione. Se i contratti sono conclusi e compensati in una sede di negoziazione nello stesso giorno, devono essere segnalati solo i contratti risultanti dalla compensazione.
Segnalazione di esposizioni, garanzie e valutazioni
Il nuovo articolo 3 impone che i dati sulle garanzie comprendano tutte le garanzie costituite e ricevute, secondo i campi 21-35 della tabella 1. Se la garanzia non è costituita per singola operazione, la segnalazione avviene a livello di portafoglio, con indicazione del codice del portafoglio (campo 23). Le controparti non finanziarie diverse da quelle di cui all’articolo 10 EMIR non devono segnalare garanzie e valutazioni a prezzi correnti di mercato o in base a un modello. Per i contratti compensati mediante CCP si segnala la valutazione fornita dalla CCP; per i contratti non compensati si usa la metodologia IFRS 13 Fair Value adottata dall’Unione.
Importo nozionale
Il nuovo articolo 3 bis specifica come indicare il nozionale del contratto: per swap, future e forward in unità monetarie è l’importo di riferimento dei pagamenti; per le opzioni è calcolato usando lo strike; per CFD e derivati su materie prime in unità fisiche è il risultato della quantità moltiplicata per il prezzo fissato; per contratti in cui il nozionale dipende dal prezzo dell’attività sottostante disponibile solo al regolamento, si usa il prezzo di fine giornata alla data di conclusione. Se il noziale varia nel tempo, la segnalazione iniziale deve indicare il nozionale applicabile alla data di conclusione.
Log delle modifiche ai dati
L’articolo 4 è sostituito per richiedere che ogni modifica dei dati conservati nei repertori sia tracciata in un log con l’indicazione di chi ha chiesto la modifica, delle ragioni, della data e ora e di una descrizione chiara delle modifiche, inclusi dati originari e nuovi dati pertinenti del campo 93 della tabella 2.
Allegato sostitutivo con i campi da segnalare
L’allegato è sostituito integralmente e definisce in modo dettagliato i dati da comunicare ai repertori di dati sulle negoziazioni. Include dati sulla controparte, dati comuni del contratto, informazioni sull’operazione, attenuazione del rischio, compensazione, categorie specifiche per tassi di interesse, cambi, materie prime ed emissioni, opzioni, derivati su crediti e modifiche del contratto. Introduce o chiarisce campi relativi a identificativi univoci, classi di attività, sede di esecuzione, conferma, compensazione, CCP, tassi, sottostanti, garanzie, margini e azioni di modifica della segnalazione.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° novembre 2017. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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