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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1874

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1874 della Commissione, del 19 ottobre 2016, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Maroilles/Marolles (DOP)]

Normativa europea32016R1874

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva una modifica non minore del disciplinare della DOP "Maroilles"/"Marolles". La Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Francia ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, ha pubblicato la proposta di modifica perché non qualificabile come minore e, non essendo pervenute opposizioni, ha disposto l'approvazione. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della DOP "Maroilles"/"Marolles".

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione di origine protetta "Maroilles"/"Marolles", registrata nel quadro dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari dell'Unione. Riguarda la modifica del disciplinare della denominazione, con effetti per gli operatori e le autorità competenti negli Stati membri, in particolare in Francia, e si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Non disciplina altre denominazioni né altri prodotti.

Approvazione della modifica del disciplinare della DOP "Maroilles"/"Marolles"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1874 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione di origine protetta "Maroilles"/"Marolles". L'intervento si colloca nell'ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e riguarda una denominazione già registrata nel registro UE delle DOP e IGP.

Procedura seguita dalla Commissione

La Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Francia ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché la modifica proposta non era qualificabile come "minore" ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), così da consentire l'eventuale presentazione di opposizioni.

Mancanza di opposizioni e approvazione

La Commissione rileva che non le è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. In assenza di opposizioni, la modifica del disciplinare può essere approvata, e infatti l'articolo 1 del regolamento dispone espressamente l'approvazione della modifica pubblicata per la denominazione "Maroilles"/"Marolles" (DOP).

Entrata in vigore ed effetti

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo precisa inoltre la sua piena efficacia nell'ordinamento dell'Unione: il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Base giuridica e oggetto della decisione

La Commissione adotta il regolamento in base all'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 e approva la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale relativa alla denominazione "Maroilles"/"Marolles" (DOP).

Esame della domanda francese e procedura seguita

La domanda di modifica è stata presentata dalla Francia ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché la modifica non era minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, la Commissione ha pubblicato la domanda nella Gazzetta ufficiale in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a).

Assenza di opposizioni

Non essendo stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare è stata approvata senza ulteriori passaggi procedurali.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaalimenti di qualitàdenominazioni di origine protette

Testo integrale

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