Regolamento (UE) 2016/1920
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1920 della Commissione, del 19 ottobre 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Hånnlamb (DOP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2016/1920 dispone la registrazione della denominazione "Hånnlamb" nel registro UE delle DOP. La Commissione prende atto che la domanda presentata dalla Svezia è stata pubblicata e che non è stata sollevata alcuna opposizione nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L’atto ha applicazione diretta in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Iscrizione nel registro UE della denominazione di origine protetta "Hånnlamb" per una specifica carne fresca svedese.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla registrazione, a livello dell’Unione europea, della denominazione geografica/produttiva "Hånnlamb" come DOP. Incide sui prodotti agricoli e alimentari rientranti nella classe 1.1 "Carni fresche (e frattaglie)" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; non contiene esclusioni ulteriori oltre al fatto che riguarda esclusivamente la denominazione indicata e il prodotto corrispondente.
Registrazione della DOP "Hånnlamb"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1920 della Commissione ha lo scopo di iscrivere nel registro UE delle denominazioni di origine protette la denominazione "Hånnlamb". L’intervento si colloca nell’ambito dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari disciplinati dal regolamento (UE) n. 1151/2012.
Presupposti e iter procedurale
La Commissione richiama, nei considerando, che la domanda di registrazione della denominazione "Hånnlamb", presentata dalla Svezia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, la registrazione è stata disposta senza ulteriori passaggi procedurali.
Oggetto della registrazione
L’articolo 1 stabilisce che "Hånnlamb" è registrata come DOP. La denominazione riguarda un prodotto della classe 1.1 "Carni fresche (e frattaglie)" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, che contiene le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Effetti giuridici e ambito territoriale
Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e obbligatorio in tutti i suoi elementi. Pertanto, la tutela della denominazione registrata opera nell’intero territorio dell’Unione e vincola gli operatori e le autorità nazionali secondo il quadro dei regimi di qualità UE.
Entrata in vigore
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore del regolamento il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non sono previste ulteriori norme transitorie o deroghe nel testo fornito.
Disposizioni principali
Registrazione della DOP "Hånnlamb"
L’articolo 1 dispone l’iscrizione della denominazione "Hånnlamb" come denominazione di origine protetta (DOP). La denominazione identifica un prodotto della classe 1.1 "Carni fresche (e frattaglie)" di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
Presupposti procedurali della registrazione
Nei considerando si richiama che la domanda di registrazione presentata dalla Svezia era stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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