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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1854

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1854 della Commissione, del 19 ottobre 2016, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 ottobre 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 341/2007 per l'aglio

Normativa europea32016R1854

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce il coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione "A" per l'aglio presentate nel periodo considerato, quando le quantità richieste superano le disponibilità del contingente. La misura assicura la ripartizione dei quantitativi disponibili secondo la disciplina prevista dalla normativa UE sui contingenti tariffari agricoli. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fissa il coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione "A" relative ai contingenti tariffari per l'aglio per il sottoperiodo 1 dicembre 2016 - 28 febbraio 2017.

Ambito di applicazione

Si applica ai quantitativi oggetto delle domande di titoli di importazione "A" presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 341/2007 per il sottoperiodo dal 1° dicembre 2016 al 28 febbraio 2017, nell'ambito dei contingenti tariffari annui per l'importazione di aglio. Riguarda importatori tradizionali e nuovi importatori, con riferimento alle diverse origini indicate nell'allegato (Argentina, Cina e altri paesi terzi).

Fissazione del coefficiente di attribuzione per i titoli di importazione di aglio

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1854 della Commissione interviene nel quadro dei contingenti tariffari annui per l'importazione di aglio aperti dal regolamento (CE) n. 341/2007. La finalità è determinare la percentuale di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione "A" presentate per il sottoperiodo 1° dicembre 2016 - 28 febbraio 2017, nei casi in cui le quantità richieste superino quelle disponibili.

Contesto normativo

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3, come base giuridica del provvedimento. Viene inoltre richiamato il regolamento (CE) n. 341/2007, che disciplina l'apertura e la gestione dei contingenti tariffari per l'aglio e il sistema dei titoli di importazione e dei certificati d'origine, nonché il regolamento (CE) n. 1301/2006 per il metodo di calcolo del coefficiente di attribuzione.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda i quantitativi oggetto delle domande di titoli di importazione "A" presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 341/2007 per il sottoperiodo dal 1° dicembre 2016 al 28 febbraio 2017. Il testo si riferisce alle richieste presentate nell'ambito dei contingenti per l'aglio e distingue tra importatori tradizionali e nuovi importatori, con riferimento alle origini Argentina, Cina e altri paesi terzi.

Regola sostanziale

L'articolo 1 dispone che ai quantitativi richiesti si applichi il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del regolamento. La ratio è quella di consentire il rilascio dei titoli di importazione in misura proporzionata, poiché per alcuni contingenti i quantitativi domandati risultano superiori alle disponibilità.

Allegato

L'allegato riporta i coefficienti per origine e categoria di importatore. Nel testo fornito, l'unico valore espresso in modo numerico è quello relativo ai nuovi importatori dalla Cina, per il numero d'ordine 09.4100, pari a 0,459731%. Per le altre voci l'allegato riporta il simbolo "—", senza ulteriori specificazioni nel testo trasmesso.

Entrata in vigore

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione

Per i quantitativi oggetto delle domande di titoli di importazione "A" presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 341/2007 per il sottoperiodo dal 1° dicembre 2016 al 28 febbraio 2017 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato. La misura serve a ripartire i quantitativi richiesti quando eccedono le disponibilità del contingente.

Allegato con i coefficienti per origine e categoria di importatore

L'allegato distingue tra Argentina, Cina e altri paesi terzi, nonché tra importatori tradizionali e nuovi importatori. Nell'allegato risulta un coefficiente pari a 0,459731% per i nuovi importatori dalla Cina (numero d'ordine 09.4100); per le altre voci indicate è riportato il segno "—", che nel testo fornito non è ulteriormente chiarito.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturacommercio internazionalecontingenti tariffariimportazioni

Testo integrale

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