Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2017/105

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/105 della Commissione, del 19 ottobre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0105

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro tecnico delle segnalazioni delle operazioni in derivati ai trade repositories previsto dall’EMIR, con l’obiettivo di migliorare qualità, coerenza e aggregabilità dei dati. Introduce l’obbligo di usare il LEI per l’identificazione delle persone giuridiche, chiarisce la determinazione del lato acquirente/venditore e della costituzione di garanzia, disciplina l’UTI, la classificazione del prodotto e l’indicazione della sede di esecuzione. Inoltre estende a cinque anni il termine per la segnalazione di alcuni contratti derivati non più in essere alla data di avvio del periodo di reporting.

Modifica le norme tecniche di segnalazione delle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni previste dal regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR), aggiornando identificativi, classificazione dei derivati, dati da segnalare e termini per le operazioni pregresse.

Ambito di applicazione

Si applica alle segnalazioni delle operazioni in strumenti derivati OTC e, più in generale, ai contratti derivati soggetti agli obblighi di reporting ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi dell’EMIR. Riguarda controparti finanziarie, controparti non finanziarie, controparti centrali (CCP), partecipanti diretti, intermediari, soggetti segnalanti e beneficiari; disciplina anche i rapporti con le sedi di esecuzione e con i repertori di dati sulle negoziazioni. Ha efficacia nell’UE ed è pertinente ai fini SEE; si applica dal 1° novembre 2017, salvo l’articolo 1, paragrafo 5, applicabile dalla data di entrata in vigore.

Modifica delle norme tecniche di segnalazione delle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni

Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012, che detta le norme tecniche di attuazione dell’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR). L’intervento è motivato dall’esigenza di migliorare la qualità, la coerenza e l’aggregabilità dei dati relativi ai derivati OTC segnalati ai trade repositories, così da agevolare l’attività delle autorità competenti e gli obiettivi di monitoraggio del rischio sistemico.

Ambito di applicazione

Le modifiche riguardano le segnalazioni delle operazioni in derivati ai repertori di dati sulle negoziazioni nell’ambito dell’EMIR. Il testo incide sugli adempimenti di controparti finanziarie e non finanziarie, controparti centrali, partecipanti diretti, intermediari, soggetti segnalanti e beneficiari; disciplina inoltre l’interazione con sedi di esecuzione, piattaforme di conferma e repertori di dati. Il regolamento è rilevante ai fini del SEE, è direttamente applicabile negli Stati membri e si applica dal 1° novembre 2017, salvo una specifica disposizione applicabile dalla data di entrata in vigore.

Identificazione delle controparti e dei soggetti segnalanti

L’articolo 3 viene sostituito per imporre l’uso del LEI come unico mezzo autorizzato di identificazione delle persone giuridiche nella segnalazione. Il LEI deve essere utilizzato per identificare il beneficiario, l’intermediario, la CCP, il partecipante diretto, la controparte persona giuridica e il soggetto segnalante. La scelta risponde all’esigenza di abbandonare gli identificativi temporanei, alla luce della disponibilità dell’infrastruttura LEI e della sua diffusione sul mercato.

Lato della controparte e regole specifiche per ciascuna tipologia di derivato

Il nuovo articolo 3 bis disciplina il campo relativo al lato della controparte, ossia la qualificazione come acquirente o venditore. Per le opzioni e le swaption, è acquirente chi detiene il diritto di esercizio e venditore chi incassa il premio; per future e forward, l’acquirente è chi compra lo strumento e il venditore chi lo cede. Per gli swap su titoli, su tassi di interesse, indici di inflazione, base swap, swap valutari, swap e forward su valute, swap su dividendi, strumenti di trasferimento del rischio di credito, derivati su materie prime e FRA, il regolamento fornisce criteri puntuali per evitare incoerenze tra segnalazioni della stessa operazione.

Garanzie e margini

Con l’articolo 3 ter si uniforma la rappresentazione della costituzione di garanzia nel campo 21 dell’allegato. La controparte segnalante deve indicare se il rapporto è senza garanzia, con garanzia parziale, con garanzia unilaterale o pienamente garantito, in base alla disciplina contrattuale di margine iniziale e di margine di variazione tra le parti. La norma è pensata per consentire alle autorità di ricostruire in modo corretto le esposizioni effettive e il profilo di rischio dei contratti o portafogli.

Classificazione, identificazione e codifica dei derivati

L’articolo 4 riscrive le regole di specifica del derivato. Il contratto deve essere qualificato per tipo e classe di attività: tra i tipi figurano, tra gli altri, contratto finanziario differenziale, FRA, forward, future, opzione, spreadbet, swap, swaption e la categoria residuale "altro"; le classi di attività sono materie prime e quote di emissione, crediti, valute, azioni e tassi di interesse. Se un derivato non rientra perfettamente in una classe, le controparti devono scegliere la classe più vicina e indicare la stessa classe in entrambe le segnalazioni.

Sul piano dell’identificazione del prodotto, il regolamento prevede l’uso dell’ISIN secondo ISO 6166 o, nei casi previsti, dell’AII; quando si usa l’AII, deve essere riportato il codice completo, composto da MIC della sede di negoziazione, codice univoco dello strumento, indicazione opzione/future, indicazione put/call o future, data di esercizio/scadenza e prezzo strike. I derivati identificati con ISIN o AII sono classificati tramite CFI secondo ISO 10692. Per i derivati privi sia di ISIN sia di AII, è previsto un codice designato, che deve rispondere a requisiti di unicità, neutralità, affidabilità, open source, scalabilità, accessibilità, costo ragionevole e governance adeguata; in via transitoria, fino all’approvazione del codice da parte dell’ESMA, si continua a utilizzare il CFI.

Identificativo unico dell’operazione e sede di esecuzione

Il nuovo articolo 4 bis disciplina l’UTI, che identifica la segnalazione. In linea generale si utilizza l’UTI globale approvato dall’ESMA; in mancanza, un UTI concordato tra le controparti. Se non vi è accordo su chi debba generarlo, il regolamento stabilisce criteri sussidiari: per operazioni eseguite e compensate centralmente o confermate e compensate centralmente, lo genera la CCP per il partecipante diretto; per operazioni eseguite ma non compensate centralmente, lo genera la sede di esecuzione; per operazioni confermate elettronicamente ma non compensate centralmente, la piattaforma di conferma; per le altre, le controparti finanziarie, le controparti non finanziarie sopra soglia, oppure il venditore, a seconda dei casi. La controparte che genera l’identificativo deve comunicarlo all’altra in tempo utile per consentire l’adempimento degli obblighi di segnalazione.

L’articolo 4 ter stabilisce poi come indicare la sede di esecuzione nel campo 15: fino all’applicazione dell’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014, si usa il MIC pubblicato dall’ESMA per le sedi UE e il MIC dell’elenco ISO per le sedi extra-UE; successivamente, si utilizza il MIC ISO 10383.

Operazioni non più in essere alla data di avvio del reporting

Il regolamento modifica l’articolo 5, paragrafo 4, estendendo a cinque anni il periodo entro il quale vanno segnalati i contratti derivati non più in essere alla data di inizio del periodo di segnalazione per la relativa categoria. La regola riguarda sia i contratti stipulati prima del 16 agosto 2012 e ancora in vigore a tale data, sia quelli stipulati dal 16 agosto 2012 in poi. Si tratta di un allungamento rilevante sul piano operativo per la gestione dei dati storici e delle riconciliazioni con i repertori.

Allegato tecnico: contenuto e struttura dei campi di segnalazione

L’allegato è sostituito integralmente e dettaglia i campi da compilare nelle segnalazioni. Nella tabella 1 sono disciplinati i dati della controparte: data e ora della segnalazione, LEI della controparte segnalante, tipo e identificativo dell’altra controparte, paese, settore di attività, natura della controparte, identificativi di intermediario, soggetto segnalante, partecipante diretto e beneficiario, capacità negoziale, lato della controparte, soglia di compensazione, valori e valute dei contratti, valutazione, garanzie e importi collegati ai margini. La tassonomia distingue controparti finanziarie e non finanziarie e prevede l’indicazione dell’attività economica secondo le sezioni NACE per le controparti non finanziarie.

La tabella 2 disciplina i dati comuni: tipo di contratto, classe di attività, tipo e classificazione del prodotto, identificazione del sottostante, valute nozionali, identificativo dell’operazione, numero di tracciamento della segnalazione, identificativo della componente di negoziazione complessa, sede di esecuzione, compressione, prezzo/tasso, importo nozionale, moltiplicatore, quantità, pagamento anticipato, tipo di consegna, date rilevanti, tipo e versione dell’accordo quadro, conferma, compensazione, CCP e infragruppo. Sono poi previsti campi specifici per derivati su tassi di interesse, valute, materie prime e quote di emissione, opzioni, crediti e modifiche del contratto.

Per i derivati su tassi di interesse sono indicati tassi fissi e variabili delle due gambe, day count convention, frequenze di pagamento e di revisione, indici di riferimento ammissibili e relativi periodi di riferimento. Per i derivati su valute sono previsti valuta di consegna 2, tasso di cambio, tasso a termine e base del cambio. Per materie prime ed emissioni, il regolamento distingue categorie generali e specifiche, punti di consegna, carichi, intervalli, durata, giorni della settimana, capacità, unità di quantità e prezzo per unità di tempo. Per le opzioni sono richiesti tipo, stile di esercizio, strike, notazione del prezzo strike e data di scadenza del sottostante. Per i credit derivatives sono previsti rango, entità di riferimento, frequenza pagamenti, day count, serie, version, fattore dell’indice, segmentazione e attachment/detachment point. Infine, per le modifiche del contratto sono indicati il tipo di azione e il livello a cui essa si riferisce.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La data generale di applicazione è il 1° novembre 2017, con l’eccezione dell’articolo 1, paragrafo 5, applicabile dalla data di entrata in vigore. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Identificazione delle controparti e dei soggetti

Sostituisce l’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 imponendo l’uso dell’identificativo della persona giuridica (LEI) per identificare beneficiario persona giuridica, intermediario, controparte centrale, partecipante diretto, controparte persona giuridica e soggetto segnalante.

Determinazione del lato della controparte

Inserisce l’articolo 3 bis che stabilisce, per ciascuna tipologia di derivato, quale parte deve essere indicata come acquirente (B) o venditore (S). La norma contiene criteri specifici per opzioni e swaption, future e forward, swap su titoli, tassi di interesse e inflazione, swap su valute, swap su dividendi, credit derivatives, materie prime e forward rate agreement.

Segnalazione della garanzia

Inserisce l’articolo 3 ter che classifica la costituzione di garanzia nel campo 21: senza garanzia, con garanzia parziale, con garanzia unilaterale o pienamente garantito, in funzione degli obblighi di margine iniziale e di variazione previsti dal contratto di garanzia tra le controparti.

Classificazione e identificazione dei derivati

Sostituisce l’articolo 4 introducendo la classificazione del derivato per tipo di contratto e classe di attività. Prevede categorie quali contratto finanziario differenziale, FRA, forward, future, opzione, spreadbet, swap, swaption e altro; e classi di attività materie prime e quote di emissione, crediti, valute, azioni, tassi di interesse. Introduce l’uso di ISIN o AII per l’identificazione del prodotto, il ricorso al CFI per la classificazione, e un codice designato per i prodotti privi di ISIN/AII, con requisiti di unicità, neutralità, affidabilità, open source, scalabilità, accessibilità, costo ragionevole e governance adeguata.

Identificativo unico dell’operazione (UTI)

Inserisce l’articolo 4 bis: la segnalazione è identificata mediante un UTI globale approvato dall’ESMA o, in mancanza, mediante UTI concordato tra le controparti. Se manca l’accordo sul soggetto che genera l’UTI, la norma stabilisce criteri di default per operazioni eseguite e/o compensate centralmente, confermate elettronicamente o non compensate, prevedendo in alcuni casi che l’UTI sia generato da CCP, sede di esecuzione, piattaforma di conferma, controparti finanziarie, controparti non finanziarie sopra soglia o dal venditore.

Sede di esecuzione

Inserisce l’articolo 4 ter che impone di indicare la sede di esecuzione mediante MIC secondo ISO 10383: per sedi UE, il MIC pubblicato nel registro ESMA fino all’applicazione dell’atto delegato MiFIR; per sedi extra-UE, il MIC dell’elenco ISO; successivamente, il MIC ISO 10383 in via generale.

Operazioni pregresse e termine di reporting

Modifica l’articolo 5, paragrafo 4, disponendo che i contratti derivati non più in essere alla data di inizio del periodo di segnalazione siano segnalati entro cinque anni da tale data, sia per contratti stipulati prima del 16 agosto 2012 e ancora in vigore a quella data, sia per quelli stipulati dal 16 agosto 2012 in poi.

Allegato tecnico: formati e campi di segnalazione

Sostituisce integralmente l’allegato con le tabelle dei dati da trasmettere: dati della controparte, dati comuni, dati specifici per tassi di interesse, valute, materie prime e quote di emissione, opzioni, crediti e modifiche del contratto. Sono dettagliati formati, codici, lunghezze massime, date in ISO 8601, codici valuta ISO 4217, MIC, LEI, CFI, ISIN, AII, UPI e codifiche per conferma, compensazione, margini, tipo di contratto, tipo di opzione, tipo di azione e altre variabili.

Entrata in vigore e applicazione

Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica dal 1° novembre 2017, tranne l’articolo 1, paragrafo 5, applicabile dalla data di entrata in vigore. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemercati finanziariderivativigilanza prudenzialeinfrastrutture di mercatosegnalazioni regolamentari

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.