Cassazione Penale, Sentenza n. 05017/2026 del 06/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione avverso l'ordinanza del 10/06/2025 del Tribunale della libertà di Catanzaro che aveva rigettato l'appello ex art. 310 c.p.p. proposto da Giuseppe Taverniti contro il rigetto, da parte del G.I.P. di Catanzaro, della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere (applicata il 04/06/2024) per reati tra cui associazione di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.), turbativa d'asta aggravata (art. 2,4,7 legge 895/1967), rapina plurioaggravata e reati in materia di armi. Il ricorrente deduceva: insussistenza o attenuazione della gravità indiziaria (anche alla luce di un decreto di archiviazione emesso dal G.I.P. di Verbania relativo a fatti di rapina), criticità delle dichiarazioni collaboratori, mancanza di elementi che dimostrassero il contributo associativo e l'ultrattività della condotta, e rilevanza del cosiddetto "tempo silente" e della regolare attività lavorativa svolta dall'indagato dopo i fatti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: le censure erano in gran parte reiterative e non consentite in sede di legittimità (art. 606 c.p.p.), mancavano elementi nuovi idonei a modificare il quadro probatorio coperto da precedente giudicato cautelare (era già intervenuta sentenza di rigetto in cassazione sul titolo genetico) e il Tribunale di Catanzaro aveva comunque valutato i documenti prodotti (tra cui l'archiviazione di Verbania) ritenendoli privi di natura di nova rilevanti per la revoca/sostituzione della misura. Si è richiamata la regola secondo cui, dopo esaurite le impugnazioni, l'ordinanza cautelare acquista efficacia preclusiva endoprocessuale salvo fatti sopravvenuti o elementi non valutati in precedenza. Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (applicazione della facoltà prevista dalla legge n. 103/2017).
Norme richiamate
art. 299 cod. proc. pen.
Disciplina dell'istanza de libertate per la revoca o sostituzione della misura cautelare; la Corte ricorda che solo fatti nuovi o preesistenti non valutati possono giustificare una revisione del quadro indiziario
art. 310 cod. proc. pen.
Regola l'appello avverso il rigetto dell'istanza de libertate; la cognizione dell'appello è limitata ai motivi devoluti e alla valutazione di eventuali fatti nuovi idonei a modificare il quadro probatorio
art. 275 cod. proc. pen.
Riguarda la presunzione relativa in tema di esigenze cautelari; la Corte conferma che il cosiddetto "tempo silente" non è di per sé decisivo e può essere valutato solo in via residua insieme ad altri elementi concreti
art. 606 cod. proc. pen.
Definisce i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha rilevato che molte censure erano non consentite in sede di legittimità (comma 3) o apodittiche/reiterative, pertanto inammissibili
art. 273 cod. proc. pen.
Norma sulla valutazione della prova; usata come riferimento nella critica alla motivazione ma la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale coerente e adeguata
art. 629 cod. pen.
Riferimento alla rapina plurioaggravata contestata; la Corte ha stabilito che gli atti di archiviazione in altra sede non cancellano automaticamente la valutazione indiziaria qui svolta
art. 238-bis cod. proc. pen.
Norma richiamata nella censura sulla valutazione delle dichiarazioni; la Corte ha ritenuto che le doglianze relative alle fonti dichiarative fossero reiterative e precluse
art. 416-bis cod. pen.
Contestazione di associazione di stampo mafioso; la decisione richiama come persistente la valutazione della gravità indiziaria e l'ultrattività della condotta già oggetto di valutazione nei precedenti gradi
legge n. 895 del 1967 (artt. 2, 4, 7)
art. 2, 4, 7 legge 895/1967
Riguarda le aggravanti per il metodo mafioso in reati come la turbativa d'asta; tali contestazioni sono state rimesse alla valutazione del giudice e non disattese da elementi nuovi idonei
art. 616 cod. proc. pen.
Regola l'obbligo di pagamento delle spese processuali e la possibilità di aumentare la sanzione in caso di inammissibilità; applicata per addebitare le spese al ricorrente
art. 1, comma 64, legge n. 103/2017
art. 1, comma 64, legge 103/2017
Consente di aumentare oltre il massimo la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto il versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Dopo che le impugnazioni previste dalla legge sulla misura cautelare si sono esaurite, l'ordinanza cautelare acquista efficacia preclusiva endoprocessuale: le stesse questioni non possono essere riproposte salvo fatti nuovi o elementi non valutati in precedenza
- In appello cautelare ex art. 310 c.p.p. la cognizione è limitata: il giudice deve valutare se siano emersi elementi nuovi e rilevanti che incidano sulle esigenze cautelari o sul quadro indiziario, non può riesaminare ex novo la sussistenza delle condizioni di applicazione della misura
- Il cosiddetto "tempo silente" (intervallo temporale tra i fatti e l'esecuzione della misura) non è di per sé sufficiente a ottenere la revoca o la sostituzione della misura cautelare; va valutato congiuntamente ad altri elementi concreti e oggettivi che dimostrino l'assenza delle esigenze cautelari
- Un provvedimento di archiviazione emesso da un giudice di altra sede non è automaticamente vincolante per l'autorità che procede in diverso procedimento: può influire ma non impedisce ad altra A.G. di svolgere ulteriori accertamenti e di ritenere comunque sussistenti indizi diversi o più ampi
- In Cassazione sono inammissibili le doglianze meramente iterative o quelle che propongono una diversa valutazione del materiale probatorio già esaminato nei gradi precedenti; occorre sollevare profili di legittimità realmente censurabili
- Le dichiarazioni dei collaboratori e la valutazione delle fonti testimoniali possono essere contestate, ma tale censura deve portare elementi nuovi o specifici errori di diritto/motivazione per essere idonea ad intaccare un giudicato cautelare
- Se un precedente ricorso relativo allo stesso titolo genetico è già stato rigettato in Cassazione, si crea una forte preclusione a riproporre identiche questioni, a meno che non emergano fatti sopravvenuti o documenti nuovi e decisivi
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