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Sentenza

Sentenza n. 4159/2026 - Milano, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Milano n. 3686/2023, depositata e resa pubblica il 28.12.2023, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 5815/2023.

Giustizia amministrativa202504439

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 3686/2023, nella parte relativa all'attribuzione della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 3686/2023, che aveva condannato il Ministero ad assegnarle, per tre anni scolastici, la carta elettronica del docente del valore nominale di 500 euro per ciascun anno. Ha documentato la produzione della copia asseverata della sentenza, l'attestazione del passaggio in giudicato e la notificazione del titolo esecutivo, avvenuta il 18 aprile 2024. Ha chiesto anche la condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora e la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza. Il Ministero si è costituito con una comparsa di mero stile, senza contestare l'inadempimento né fornire indicazioni sull'esecuzione della sentenza.

La decisione

Il TAR ha ritenuto rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e ha considerato incontestati sia l'an sia il quantum dell'obbligo. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, rilasciando alla ricorrente, entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, la carta elettronica del docente e accreditandovi 1.500 euro complessivi. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, stabilendo un ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Ha respinto la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo manifestamente iniqua un'ulteriore somma di denaro, poiché la carta del docente costituisce un contributo destinato all'aggiornamento e alla formazione e non un corrispettivo. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    art. 112, comma 2, lett. c)

    Consente di proporre il giudizio di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    art. 114, comma 4, lett. e)

    Prevede la possibilità di disporre una penalità di mora; nel caso concreto la domanda è stata respinta perché ritenuta manifestamente iniqua in relazione alla natura non corrispettiva della carta del docente.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di centoventi giorni

    Il ricorso di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è stato ritenuto tempestivo perché il titolo esecutivo era stato notificato oltre il termine dilatorio previsto.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

    Costituisce la base normativa dell'attribuzione della carta elettronica del docente, riconosciuta dal giudicato civile per tre anni scolastici.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione, la produzione della copia asseverata del titolo, dell'attestazione del passaggio in giudicato e della prova della notificazione del titolo consente di verificare i presupposti formali dell'azione, incluso il rispetto del termine dilatorio previsto dalla legge.
  • Quando l'amministrazione non contesta l'inadempimento e non fornisce elementi sull'esecuzione del titolo, il giudice dell'ottemperanza può ritenere incontestati l'an e il quantum dell'obbligazione e ordinare l'adempimento in forma specifica entro un termine determinato.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, individuando l'ufficio competente, consentendo la delega interna e fissando il termine per l'esercizio del potere sostitutivo.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, avuto riguardo alla natura dell'obbligo da eseguire, l'ulteriore condanna pecuniaria risulti manifestamente iniqua; in particolare, tale iniquità può ricorrere quando l'obbligo riguarda un contributo destinato a una finalità pubblica specifica e non il pagamento di un corrispettivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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