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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15474/2025 del 18/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Rovereto del 05-12-2023 per mancata ammissione della lista testimoniale depositata tramite PEC il 07-09-2023 in vista dell'udienza del 19-09-2023. Il ricorrente lamentava che il giudice monocratico aveva dichiarato "privo di effetti" il deposito telematico nonostante la validità del cosiddetto "doppio binario" prorogato fino al 31-12-2024; inoltre si censurava la successiva dichiarazione di "decadenza dalla prova" della difesa per omissione di citazione del teste (Cikaqi Arbnor), malgrado il teste fosse stato citato e avesse comunicato via mail l'impossibilità a presenziare.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto che, sebbene alcune determinazioni del giudice di merito (dichiarazione di inefficacia del deposito via PEC e la successiva dichiarazione di decadenza dalla prova) fossero discutibili, l'ammissione del teste indicato nella lista come "prova contraria" ha sopperito al profilo di illegittimità relativo al deposito telematico. Quanto alla revoca della testimonianza per mancata citazione, la Corte ha rilevato che la difesa non aveva eccepito tempestivamente la nullità (rinuncia tacita/sanatoria ai sensi degli artt. 182 e 183 cod. proc. pen.), e inoltre il ricorso non spiegava in modo concreto la rilevanza della testimonianza per il giudizio. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e agli oneri di cui all'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 81/2008

    art. 97 e art. 159, comma 2, lett. a)

    Norme sostanziali richiamate come fondamento della condanna per violazioni della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; la sentenza di merito ha ritenuto integralmente provate violazioni emerse dagli accertamenti ispettivi.

  • Codice di procedura penale

    Richiamato per l'obbligo di eccepire immediatamente la nullità di un atto quando la parte vi assiste; la mancata contestazione immediata equivale a rinuncia.

  • Codice di procedura penale

    art. 183, comma 1, lett. a)

    Richiamato per la stabilire la sanatoria della nullità quando la parte vi ha rinunciato o non ha tempestivamente eccepito, con conseguente convalida degli atti.

  • Codice di procedura penale

    Norma richiamata per l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Giurisprudenza di legittimità

    varie pronunce citate dal Collegio (Sez. 6 n. 33163/2020, Sez. 2 n. 21788/2018, Sez. 4 n. 48303/2017, Sez. 6 n. 11400/2015, Sez. 3 n. 24302/2010, Sez. 3 n. 20128/2009)

    Richiamate per i principi in tema di ammissione/decadenza della prova testimoniale, possibile valutazione dell'opportunità di rinvio per nuova citazione e per il regime delle nullità in assenza di tempestiva eccezione.

Massime di principio

  • Il deposito telematico (PEC) di atti processuali è generalmente valido se conforme alla normativa vigente e alle prescrizioni del 'doppio binario'; tuttavia, anche in caso di contestazione formale, l'ammissione effettiva del teste in dibattimento può sanare il vizio relativo al deposito.
  • La mancata citazione di un teste può determinare la nullità dell'escussione o la decadenza dalla prova solo se la parte interessata eccepisce tempestivamente la nullità; il silenzio o la mancata contestazione immediata si considerano rinuncia e producono sanatoria ex artt. 182 e 183 c.p.p.
  • Una comunicazione via mail del teste che attesta l'impossibilità a presenziare non sempre è sufficiente, senza ulteriori elementi, a provare la regolare citazione o l'impedimento: occorre idonea documentazione della provenienza e del contenuto rilevante.
  • Nel gravare l'impugnazione, il ricorrente deve non solo censurare vizi procedurali, ma anche spiegare concretamente la rilevanza che l'atto viziato (es. testimonianza non escussa) avrebbe avuto sull'esito del giudizio; censure meramente generiche sono destinati a essere dichiarati inammissibili.
  • Se dal giudice di merito risultano motivazioni plausibili (anche se discutibili) e la difesa non ha contestato tempestivamente i vizi procedurali, la Cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile e confermare le condanne alle spese e alle sanzioni pecuniarie.

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