Circolare numero 123 del 13-5-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare riepiloga le proroghe dei trattamenti straordinari di integrazione salariale previste dal decreto-legge richiamato e fornisce le prime istruzioni operative per le nuove concessioni, precisando che l’applicazione resta subordinata ai decreti ministeriali previsti. Vengono individuate le categorie di lavoratori interessati, i termini massimi di durata, le condizioni per l’accesso e le verifiche documentali da svolgere, oltre ad alcune norme di interpretazione autentica su precedenti discipline e su specifiche procedure di amministrazione straordinaria e crisi territoriali.
Proroghe e istruzioni operative sui trattamenti straordinari di integrazione salariale
Trattamenti straordinari di integrazione salariale: proroghe, interpretazioni e nuove concessioni
La circolare riepiloga le disposizioni del decreto-legge che ha reiterato il D.L. 28 gennaio 1991, n. 29, decaduto per mancata conversione, con riferimento ai trattamenti straordinari di integrazione salariale e alle relative istruzioni applicative. L’intervento riguarda sia proroghe di trattamenti già in essere, sia nuove fattispecie di sostegno, precisando che l’efficacia operativa delle concessioni resta subordinata all’emanazione dei previsti decreti ministeriali.
Proroga dei trattamenti per specifiche categorie di lavoratori
Sono prorogati sino all’entrata in vigore della legge di riforma della disciplina delle integrazioni salariali e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 1991, i trattamenti straordinari di integrazione salariale relativi a diverse categorie di lavoratori:
- dipendenti delle società costituite dalla GEPI, ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L. 784/1980 e successive modificazioni;
- dipendenti di aziende ubicate nei territori meridionali che abbiano completato impianti industriali, opere pubbliche di grandi dimensioni o lavori relativi a programmi finanziati, in tutto o in parte, con fondi statali, compresi i lavoratori sospesi dal lavoro dopo il 1° gennaio 1990 e in forza alla data iniziale della crisi occupazionale accertata dal CIPI, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 291/1977, convertito dalla L. 501/1977;
- lavoratori già dipendenti dalle imprese delle aree industriali della Sardegna, appaltatrici o subappaltatrici del gruppo SIR, ai sensi dell’art. 6, comma 6, del D.L. 536/1987, convertito dalla L. 48/1988;
- lavoratori licenziati da imprese del Mezzogiorno riassunti da società costituite dalla GEPI per il reimpiego, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.L. 366/1987, convertito dalla L. 452/1987, ai quali viene riconosciuto il trattamento ex art. 2 della L. 1115/1968 in deroga ai limiti numerici dell’art. 2 del medesimo D.L. 366/1987.
Per i lavoratori sospesi dal 1° gennaio 1990 rientranti nella lettera b), la circolare precisa che, ai fini dell’applicazione dei decreti ministeriali concessivi del trattamento straordinario ex L. 501/1977, occorre verificare non solo i requisiti di anzianità lavorativa già richiamati in precedenti istruzioni, ma anche che la data di assunzione indicata dal datore di lavoro nel mod. IG/156 non sia successiva alla data iniziale della crisi occupazionale accertata dal CIPI, che sarà riportata nel decreto ministeriale.
Proroga per le imprese di cui all’art. 1-bis della L. 181/1989
È prevista la proroga fino al 31 dicembre 1991 del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti delle imprese indicate dall’art. 1-bis della L. 181/1989, ossia imprese per la produzione di tubi senza saldature e imprese siderurgiche per le quali, alla data del 7 giugno 1989, erano in corso programmi pubblici o privati di riconversione e promozione industriale.
I lavoratori interessati possono fruire della proroga solo fino alla data di maturazione dei requisiti di età e anzianità contributiva per il prepensionamento, ai sensi dell’art. 5, comma 8. Le sedi competenti devono, in base agli atti disponibili, acquisire i dati necessari per determinare la posizione individuale, contattando, se necessario, l’impresa e/o i lavoratori. In particolare, è utile ottenere una dichiarazione del lavoratore con l’indicazione:
- di tutti i periodi lavorativi;
- dei periodi che danno diritto al riconoscimento della contribuzione figurativa;
- delle sedi presso le quali sia stato effettuato il relativo accreditamento.
Imprese in amministrazione straordinaria con cessazione dell’esercizio
La circolare segnala inoltre l’elevazione a 36 mesi della durata massima del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti di imprese in amministrazione straordinaria per le quali sia cessata la continuazione dell’esercizio dell’impresa, ai sensi dell’art. 2 del D.L. 23/1985, convertito dalla L. 45/1986.
La proroga opera fino all’entrata in vigore della legge di riforma della cassa integrazione guadagni e comunque non oltre il 30 giugno 1991. Tuttavia, la concessione è subordinata alla stipula di accordi sindacali sulla durata del trattamento e sui termini di reimpiego o di prepensionamento dei lavoratori interessati, accordi che devono essere stati conclusi entro il 24 aprile 1990, secondo quanto previsto dall’art. 4, commi 1 e 2.
Interpretazione autentica su crisi settoriale e locale e su amministrazione straordinaria
L’art. 3, comma 2, del decreto contiene una norma di interpretazione autentica dell’art. 8, comma 2, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito dalla L. 20 maggio 1988, n. 160. Secondo tale chiarimento, l’abrogazione della causale di intervento per crisi settoriale e locale non si applica alle situazioni per le quali, prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 86/1988, sia intervenuta una delibera del CIPI che abbia riconosciuto la sussistenza della causale stessa; in tali casi, l’effetto permane per l’intero periodo di validità stabilito nella delibera.
Il comma 3 del medesimo articolo stabilisce inoltre che le disposizioni contenute nell’art. 2 della L. 301/1979 e successive integrazioni si applicano, con riferimento alla data di inizio della procedura di amministrazione straordinaria, anche ai dipendenti di aziende industriali dichiarate fallite e successivamente assoggettate alla medesima procedura.
Dipendenti degli enti di formazione per lo sviluppo del Mezzogiorno
L’art. 2, comma 10, del provvedimento prevede, per i periodi di sospensione dal lavoro decorrenti dal 1° giugno 1990, la corresponsione di un’indennità pari all’importo massimo del trattamento di integrazione salariale a favore dei dipendenti degli enti di formazione per lo sviluppo del Mezzogiorno e delle relative società controllate, purché in stato di liquidazione.
I lavoratori interessati saranno individuati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro un limite complessivo di 160 unità. L’indennità è concessa con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale per periodi semestrali consecutivi, fino a un massimo di 24 mesi. Il comma 12 richiama, ove compatibili, le disposizioni della L. 1115/1968 e successive modificazioni, con particolare riguardo alle norme dell’art. 8, commi 4 e 5, del D.L. n. 86/1988 in materia di attività lavorativa durante il periodo di integrazione salariale.
La circolare precisa che tale prestazione si distingue dal comune trattamento straordinario perché l’importo mensile è fisso e pari al massimo del trattamento stesso.
Lavoratori eccedentari delle aree di crisi della Regione siciliana e ruolo della GEPI
Il D.L. n. 108/1991, all’art. 4, comma 3, autorizza la GEPI a costituire, sulla base di apposita delibera del CIPI, società finalizzate al reimpiego di lavoratori eccedentari dipendenti da aziende ubicate nelle aree di crisi della Regione siciliana, entro il limite massimo di 1.000 unità. A tali lavoratori è riconosciuto il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall’art. 2 della L. 1115/1968 e successive modificazioni e integrazioni.
Gli oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento, compresi quelli relativi alle coperture figurative ai fini pensionistici, sono posti a carico della GEPI, che deve rimborsare il relativo ammontare alla gestione di cui all’art. 37 della L. 88/1989.
Ai fini applicativi, la circolare precisa che il trattamento non presenta differenze sostanziali rispetto agli altri interventi straordinari, salvo le particolarità indicate. In particolare:
- è necessaria l’emanazione dei provvedimenti governativi, cioè la delibera del CIPI e il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per individuare i lavoratori eccedentari;
- il numero dei beneficiari non può superare 1.000 unità;
- il trattamento è riconosciuto fino all’entrata in vigore della legge di riforma della cassa integrazione guadagni e comunque non oltre il 30 aprile 1991;
- il trattamento non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, assistenziali o di sostegno al reddito, a qualsiasi titolo e da qualunque ente erogati, con particolare riferimento alle pensioni di ogni tipo.
La circolare evidenzia che il divieto di cumulo ha portata più ampia rispetto a quello previsto dall’art. 7 del D.L. n. 79/1981, convertito dalla L. 54/1982, e impone verifiche puntuali. A tal fine, i lavoratori devono rilasciare una dichiarazione nella quale attestino che, per i periodi per i quali chiedono il trattamento straordinario ex art. 4, comma 4, del D.L. n. 108/1991, non hanno percepito né richiesto altri trattamenti previdenziali, assistenziali o di sostegno al reddito, incluso il trattamento pensionistico. Tale dichiarazione integra quella già predisposta in calce al mod. I.G. STR/AUT.
Infine, gli oneri da rimborsare dalla GEPI sono individuati nelle integrazioni salariali, negli assegni per il nucleo familiare, nella contribuzione figurativa e nelle quote di trattamento di fine rapporto; la circolare rinvia a successive istruzioni contabili per la gestione delle concessioni di cui a questo paragrafo.
Punti principali
Proroga dei trattamenti straordinari di integrazione salariale
Sono prorogati fino all’entrata in vigore della legge di riforma della disciplina delle integrazioni salariali e, comunque, non oltre il 30 giugno 1991, i trattamenti straordinari per i lavoratori di società costituite dalla GEPI, per i lavoratori di aziende ubicate nei territori meridionali con impianti o opere finanziate anche con fondi statali, per gli ex dipendenti di imprese delle aree industriali sarde appaltatrici o subappaltatrici del gruppo SIR e per i lavoratori licenziati da imprese del Mezzogiorno riassunti da società GEPI. Per i lavoratori sospesi dal 1° gennaio 1990 nelle fattispecie di cui alla lettera b), è richiesto anche il controllo sulla data di assunzione indicata nel mod. IG/156 rispetto alla data iniziale della crisi occupazionale accertata dal CIPI.
Proroga per le imprese di cui all’art. 1-bis della L. 181/1989
È prevista la proroga fino al 31 dicembre 1991 del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti delle imprese per la produzione di tubi senza saldature e delle imprese siderurgiche interessate da programmi di riconversione o promozione industriale già in corso al 7 giugno 1989. I lavoratori possono beneficiare della proroga solo fino alla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi per il prepensionamento; le sedi devono quindi acquisire i dati necessari, anche mediante dichiarazione del lavoratore sui periodi lavorativi e sulla contribuzione figurativa accreditata.
Amministrazione straordinaria con cessazione dell’esercizio d’impresa
È elevata a 36 mesi la durata massima del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti di imprese in amministrazione straordinaria per le quali sia cessata la continuazione dell’esercizio dell’impresa. La proroga opera fino alla riforma della cassa integrazione guadagni e comunque non oltre il 30 giugno 1991, ma è subordinata alla stipula, entro il 24 aprile 1990, di accordi sindacali sulla durata del trattamento e sui termini di reimpiego o prepensionamento.
Norme di interpretazione autentica
La circolare richiama due chiarimenti interpretativi: l’abrogazione della causale di intervento per crisi settoriale e locale non opera per le situazioni già coperte, prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 86/1988, da delibera CIPI che ne abbia riconosciuto la sussistenza e per tutta la durata prevista dalla delibera stessa; inoltre, le disposizioni dell’art. 2 della L. 301/1979 e successive integrazioni si applicano, con riferimento alla data di inizio della procedura di amministrazione straordinaria, anche ai dipendenti di aziende industriali dichiarate fallite e poi assoggettate a tale procedura.
Indennità per dipendenti degli enti di formazione per lo sviluppo del Mezzogiorno
Per le sospensioni dal lavoro decorrenti dal 1° giugno 1990 è prevista un’indennità pari all’importo massimo del trattamento di integrazione salariale per i dipendenti degli enti di formazione per lo sviluppo del Mezzogiorno e delle società controllate in liquidazione. I lavoratori sono individuati con decreto ministeriale entro il limite complessivo di 160 unità; l’indennità è concessa con decreto del Ministro del lavoro per periodi semestrali consecutivi fino a 24 mesi e si applicano, ove compatibili, le norme della L. 1115/1968, inclusi i limiti sull’attività lavorativa durante il periodo di integrazione.
Lavoratori eccedentari delle aree di crisi della Regione siciliana
Il D.L. n. 108/1991 autorizza la GEPI a costituire società per il reimpiego di lavoratori eccedentari di aziende ubicate nelle aree di crisi della Regione siciliana, fino a 1.000 unità. Ai lavoratori è riconosciuto il trattamento straordinario di integrazione salariale ex art. 2 L. 1115/1968, con oneri a carico della GEPI, compresi quelli per contribuzione figurativa, assegni per il nucleo familiare e quote di trattamento di fine rapporto, da rimborsare alla gestione ex art. 37 L. 88/1989. Il trattamento non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, assistenziali o di sostegno al reddito, inclusi quelli pensionistici, e richiede una dichiarazione specifica dei lavoratori circa l’assenza di altri benefici richiesti o percepiti nel periodo interessato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 13 mag 1991Circolare numero 124 del 13-5-1991
- Circolare · 16 mag 1991Circolare numero 125 del 16-5-1991
- Circolare · 9 mag 1991Circolare numero 122 del 9-5-1991
- Circolare · 17 mag 1991Circolare numero 127 del 17-5-1991
- Circolare · 17 mag 1991Circolare numero 126 del 17-5-1991
- Circolare · 8 mag 1991Circolare numero 121 del 8-5-1991
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →