Circolare numero 122 del 9-5-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina la riorganizzazione dell’archivio sanitario avviata con la circ. n. 187 del 17.8.1989, introducendo l’archiviazione alfabetica dei fascicoli sanitari e delle radiografie. Vengono chiariti i rapporti tra documentazione sanitaria e pratica amministrativa, le modalità di conservazione separata delle radiografie con i relativi referti, e i criteri di scarto e alienazione dei materiali, distinti tra cartaceo e radiografico. È inoltre previsto che la documentazione sanitaria di particolare interesse scientifico o medico-legale sia conservata illimitatamente.
Archiviazione dei fascicoli sanitari e delle radiografie
Archiviazione dei fascicoli sanitari e delle radiografie
La circolare interviene sull’assetto organizzativo dell’Ufficio Sanitario già ristrutturato con la circ. n. 187 del 17.8.1989 e disciplina in modo più organico la conservazione della documentazione sanitaria. L’obiettivo è razionalizzare l’archiviazione, distinguendo nettamente tra fascicoli sanitari, radiografie e documentazione amministrativa, senza però alterare l’unitarietà giuridica della pratica di pensione.
Rielaborazione del mod. S.S.4/M e formazione del fascicolo sanitario
In conseguenza della ristrutturazione, il mod. S.S.4/M è stato rielaborato. La pag. 11, relativa al giudizio medico-legale, è predisposta in duplice esemplare per consentire agli uffici amministrativi di ricevere la sola parte contenente la decisione del Dirigente, evitando l’ulteriore adempimento dell’apposizione del timbro con la firma del Dirigente stesso.
La circolare precisa inoltre che tutta la documentazione sanitaria deve essere raccolta in un apposito fascicolo da conservare presso il Gabinetto Diagnostico. Nel fascicolo confluiscono:
- modd. S.S.3;
- modd. S.S.4/M;
- accertamenti specialistici;
- altra documentazione eventualmente esibita dall’assicurato.
Criterio di archiviazione dei fascicoli sanitari
A modifica delle istruzioni contenute nella circ. n. 187, e a seguito delle segnalazioni delle sedi sulle difficoltà operative derivate dall’archiviazione secondo la numerazione delle domande in EAD 75, viene adottato il criterio dell’archiviazione in ordine alfabetico. Questo sistema è finalizzato a rendere più agevole il reperimento dei fascicoli sanitari.
Le sedi che, in passato, abbiano adottato criteri diversi devono adeguarsi al nuovo ordine alfabetico con l’istituzione dei fascicoli sanitari.
Archiviazione delle radiografie e dei relativi referti
La circolare dedica particolare attenzione alle radiografie, considerate documenti con caratteristiche tali da richiedere una conservazione separata. Viene ribadito che le radiografie devono essere conservate a parte in appositi armadi-classoteche, ordinati alfabeticamente secondo lo stesso criterio dei fascicoli sanitari.
La separazione vale per tutte le radiografie, anche per quelle che, per formato, potrebbero essere inserite nel fascicolo. Ogni accertamento radiologico deve essere accompagnato dal relativo referto e una copia del referto deve essere inserita nel fascicolo sanitario.
Unicità della pratica e ricomposizione della documentazione
La separazione tra documentazione sanitaria e documentazione amministrativa ha finalità organizzative e di maggiore funzionalità degli uffici sanitari, ma non elimina l’unità della pratica di pensione sotto il profilo giuridico. La pratica deve quindi essere materialmente ricomposta ogni volta che ciò sia necessario per ragioni amministrative o sanitarie.
In particolare, quando il medico necessiti di esaminare la documentazione completa per motivi clinici o di studio, le radiografie devono essere riunite al fascicolo sanitario a cura del personale paramedico. Questa ricomposizione è possibile nei limiti dei tempi di conservazione delle singole parti della pratica.
Tempi di conservazione, scarto e alienazione
La distinzione tra archivi consente di gestire in modo autonomo i tempi di conservazione e le procedure di scarto, stabilendo scadenze differenti per i vari materiali. La separazione è particolarmente utile per il materiale radiografico, che richiede modalità di scarto diverse rispetto al materiale cartaceo.
La circolare precisa che:
- il materiale radiografico, avendo un valore commerciale per le sostanze contenute, deve essere venduto a ditte specializzate;
- il materiale cartaceo deve essere ceduto alla Croce Rossa Italiana ai sensi dell’art. 7 del R.D.L. 12.2.1930, n. 84;
- lo scarto del materiale radiografico, come quello degli atti d’ufficio, è subordinato al preventivo nulla-osta dei competenti Soprintendenti archivistici ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 1409/63.
Massimario di scarto e documentazione da conservare illimitatamente
La Sede Centrale comunica di avere avviato la rielaborazione del Massimario di scarto degli atti dell’Istituto, nel quale saranno indicati i tempi di conservazione dei singoli documenti. In attesa della nuova disciplina, le sedi riceveranno successivamente le istruzioni necessarie per procedere agli scarti dei propri archivi; per le radiografie verranno anche richiamate le regole per la loro alienazione.
Resta fermo che deve essere conservata illimitatamente la documentazione sanitaria che, a giudizio del responsabile del Gabinetto Diagnostico, presenti particolare interesse scientifico sotto il profilo medico-legale. Tale documentazione dovrà essere collocata, man mano che viene individuata, nella stessa sequenza degli altri documenti, in un’apposita sezione della lastroteca dell’archivio dei fascicoli.
Punti principali
Rielaborazione del mod. S.S.4/M e fascicolo sanitario
In attuazione della circ. n. 187 del 17.8.1989, il mod. S.S.4/M è stato rielaborato con la pag. 11 predisposta in duplice esemplare, così da trasmettere agli uffici amministrativi la sola parte contenente la decisione del Dirigente e superare l’ulteriore adempimento del timbro con firma. La documentazione sanitaria (modd. S.S.3, modd. S.S.4/M, accertamenti specialistici e altra documentazione esibita dall’assicurato) deve essere raccolta in un fascicolo da archiviare presso il Gabinetto Diagnostico.
Criterio di archiviazione alfabetico
A modifica delle disposizioni della circ. n. 187, i fascicoli sanitari devono essere archiviati in ordine alfabetico, per agevolarne il reperimento, superando il precedente criterio basato sulla numerazione delle domande in EAD 75. Le sedi che avessero adottato in passato un ordine diverso devono adeguarsi a questo criterio con l’istituzione dei fascicoli sanitari.
Archiviazione separata delle radiografie
Le radiografie, per le loro caratteristiche peculiari, devono essere conservate separatamente in armadi-classoteche appositamente predisposti, in ordine alfabetico secondo il criterio seguito per i fascicoli sanitari. La separazione vale per tutte le radiografie, anche per quelle di formato idoneo a essere inserite nel fascicolo. Ogni accertamento radiologico deve essere accompagnato dal relativo referto, di cui una copia va inserita nel fascicolo sanitario.
Unicità della pratica di pensione e ricomposizione
La separazione tra documentazione sanitaria e documentazione amministrativa non elimina l’unitarietà giuridica della pratica di pensione. La pratica deve essere materialmente ricomposta ogni volta che ciò sia necessario per esigenze amministrative o sanitarie. In particolare, le radiografie devono essere riunite al fascicolo sanitario dal personale paramedico quando il medico necessiti di esaminare la documentazione completa per motivi clinici o di studio, nei limiti dei tempi di conservazione delle singole parti.
Scarto e conservazione dei materiali
La separazione consente di gestire i tempi di conservazione e lo scarto in modo autonomo per i diversi archivi, con scadenze e scarti separati. Il materiale radiografico deve essere alienato con modalità diverse da quelle del cartaceo, mentre il materiale cartaceo deve essere ceduto alla Croce Rossa Italiana ai sensi dell’art. 7 del R.D.L. 12.2.1930, n. 84. Lo scarto del materiale radiografico è comunque soggetto al preventivo nulla-osta dei competenti Soprintendenti archivistici ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 1409/63.
Massimario di scarto e conservazione illimitata
La Sede Centrale sta rielaborando il Massimario di scarto degli atti dell’Istituto, nel quale saranno indicati i tempi di conservazione dei singoli documenti; le sedi riceveranno successivamente le disposizioni necessarie per procedere agli scarti dei propri archivi e, per le radiografie, anche quelle relative alla loro alienazione. Deve comunque essere conservata illimitatamente la documentazione sanitaria che il responsabile del Gabinetto Diagnostico ritenga di particolare interesse scientifico sotto il profilo medico-legale; tale documentazione deve essere collocata, man mano che viene individuata, nella stessa sequenza dell’altra, in un’apposita sezione della lastroteca dell’archivio dei fascicoli.
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