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Circolare

Circolare numero 127 del 17-5-1991

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce il trattamento degli arretrati retributivi previsti dal nuovo contratto collettivo dei metalmeccanici privati per i lavoratori in forza al 14 dicembre 1990. L’importo forfettario, corrisposto in due rate, va ripartito pro quota sui mesi di competenza del 1990, con regole specifiche per il computo delle frazioni di mese e per le assenze equiparate. Vengono inoltre ribaditi i criteri da applicare ai riflessi sulle prestazioni economiche di malattia e maternità, sui riposi post-partum e sulle retribuzioni dei donatori di sangue, richiamando precedenti istruzioni amministrative.

Arretrati retributivi metalmeccanici e riflessi su malattia e maternità

Arretrati retributivi metalmeccanici e loro riflessi sulle prestazioni previdenziali

La circolare interviene per disciplinare il trattamento degli arretrati retributivi previsti dal nuovo contratto collettivo dei metalmeccanici dipendenti da aziende private, con particolare attenzione alla loro imputazione ai mesi di competenza del 1990 e agli effetti sulle prestazioni economiche di malattia e maternità. Le indicazioni si rivolgono alla corretta gestione contributiva e retributiva da parte dei datori di lavoro e degli enti interessati.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

Il beneficio contrattuale riguarda i lavoratori in forza alla data di stipulazione del contratto, ossia il 14 dicembre 1990. L’art. 36 del contratto prevede il riconoscimento di un importo forfettario a titolo di arretrati retributivi, da corrispondere in due rate. La circolare chiarisce che la disciplina si applica nel quadro del periodo di riferimento compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 1990.

Determinazione dell’importo e criteri di maturazione

L’importo forfettario è articolato in quote mensili di lire 70.000. Ogni quota spetta per i mesi interi nei quali la retribuzione sia stata corrisposta a carico dell’azienda nel corso del 1990. In caso di frazione di mese superiore a 15 giorni, questa deve essere considerata mese intero, in conformità ai criteri di computo previsti dal contratto e richiamati espressamente dall’art. 36.

Assenze utili ai fini della maturazione

La circolare stabilisce che alcune assenze non pregiudicano la maturazione della quota mensile, purché abbiano comportato il pagamento di una indennità da parte dell’istituto previdenziale competente. In particolare, sono considerate utili le assenze per:

  • malattia,
  • infortunio,
  • gravidanza,
  • puerperio,
  • congedo matrimoniale.

Riflessi su malattia, maternità e altre prestazioni

Per quanto riguarda l’incidenza degli arretrati sulle prestazioni economiche di malattia e maternità, la circolare ribadisce la necessità di applicare le precedenti istruzioni amministrative già emanate, richiamando espressamente le circolari n. 41 P.M.M.C., n. 1147 EAD, n. 2710 O./78 del 30 marzo 1987 e la circolare n. 134419/AGO/150 del 7 luglio 1984. Lo stesso richiamo vale, in quanto applicabile, per i riposi orari post-partum e per le retribuzioni corrisposte ai donatori di sangue.

Modalità di imputazione degli arretrati

Gli emolumenti non devono essere inseriti nel periodo di paga in cui vengono materialmente corrisposti. Essi vanno invece ripartiti pro quota tra i mesi ai quali si riferiscono, tenendo conto di quanto effettivamente dovuto per ciascun mese. La circolare sottolinea quindi un criterio di imputazione temporale coerente con il periodo di maturazione dell’emolumento.

Esclusioni in caso di mancata prestazione lavorativa

Viene precisato che, se il lavoratore non ha prestato servizio nel mese precedente l’evento per almeno 15 giornate, la quota mensile dell’emolumento non spetta per quel periodo. Tale ipotesi può verificarsi, ad esempio, per:

  • servizio militare,
  • aspettativa per malattia,
  • aspettativa per una delle causali disciplinate dalla legge n. 300/1970,
  • assenza facoltativa post partum.

In tali casi, la quota non deve essere inclusa nella retribuzione di riferimento per il calcolo di eventuali indennità relative a successivi episodi morbosi o di maternità.

Limiti del carico per l’Istituto e conguagli aziendali

La circolare evidenzia infine che, per effetto del meccanismo di calcolo pro quota nella retribuzione media giornaliera, l’arretrato non può mai essere posto integralmente a carico dell’Istituto, nemmeno quando l’assenza interessi l’intero mese. Viene inoltre precisato che i conguagli da parte delle aziende dovranno essere eseguiti secondo le modalità indicate nelle circolari precedentemente richiamate.

Punti principali

Arretrati retributivi previsti dal contratto collettivo

Il nuovo contratto collettivo dei metalmeccanici dipendenti da aziende private, all’art. 36, riconosce ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del contratto, 14 dicembre 1990, un importo forfettario a titolo di arretrati retributivi, da corrispondere in due rate.

Criterio di maturazione dell’importo

L’importo è suddivisibile in quote mensili di lire 70.000 ciascuna, spettanti per i mesi interi per i quali sia stata corrisposta la retribuzione a carico dell’azienda nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre 1990. La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero, secondo i criteri di computo del contratto confermati dall’art. 36.

Assenze considerate utili ai fini della maturazione

Sono considerate utili, ai fini della maturazione dell’importo, le giornate di assenza per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio e congedo matrimoniale intervenute nel periodo considerato, purché abbiano dato luogo al pagamento di un’indennità a carico dell’Istituto previdenziale competente.

Incidenza sulle prestazioni di malattia e maternità

Per gli effetti sugli istituti di malattia e maternità, nonché per i riposi orari post-partum e per le retribuzioni corrisposte ai donatori di sangue, la circolare richiama e conferma le disposizioni già impartite con le precedenti circolari indicate nel testo, da applicare in quanto compatibili.

Imputazione pro quota dell’emolumento

Gli arretrati non devono essere considerati nel periodo di paga in cui sono effettivamente corrisposti, ma devono essere suddivisi pro quota tra i mesi cui si riferiscono, tenendo conto di quanto effettivamente dovuto per ciascun mese.

Esclusione della quota mensile in caso di mancata prestazione

Se il lavoratore, per cause come servizio militare, aspettativa per malattia, aspettativa per causali ex legge n. 300/1970, assenza facoltativa post partum o altre analoghe, non ha prestato servizio nel mese precedente l’evento per almeno 15 giornate, la quota mensile dell’emolumento non spetta per quel periodo e non va inclusa nella retribuzione di riferimento per l’indennità relativa a successivi eventi morbosi o di maternità.

Limite di carico per l’Istituto e conguagli aziendali

La circolare precisa che, in ragione del sistema di computo pro quota nella retribuzione media giornaliera, l’arretrato non sarà mai integralmente a carico dell’Istituto, neppure in caso di assenza per l’intero mese, a differenza di quanto avviene per la integrazione salariale. I conguagli da parte delle aziende devono essere effettuati secondo le modalità previste dalle circolari richiamate.

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