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Circolare

Circolare numero 124 del 13-5-1991

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna per il 1991 le aliquote e le misure contributive dovute nel settore agricolo, distinguendo tra operai agricoli dipendenti e lavoratori autonomi agricoli (coltivatori diretti, mezzadri e coloni). Vengono confermati o modificati i contributi IVS, malattia e maternità, Tbc, ex ENAOLI e, per alcune fattispecie, le agevolazioni per aziende in territori montani, svantaggiati o nel Mezzogiorno. Sono inoltre richiamati il minimale di retribuzione giornaliera per gli operai a tempo indeterminato e i criteri di commisurazione dei contributi sui redditi convenzionali, con indicazione delle aliquote e degli importi giornalieri per il 1991.

Aliquote contributive 1991 per lavoratori agricoli dipendenti e coltivatori diretti/mezzadri/coloni

Aliquote contributive 1991 per l'agricoltura

La circolare aggiorna la disciplina contributiva per l'anno 1991 nel settore agricolo, distinguendo tra lavoratori dipendenti agricoli e soggetti iscritti nella gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni. L'intervento ha finalità essenzialmente riepilogative e di coordinamento delle aliquote, dei minimali e delle agevolazioni applicabili, con richiamo alle principali disposizioni legislative sopravvenute.

Operai agricoli dipendenti: contribuzione IVS e minimale

Per gli operai agricoli dipendenti, la contribuzione complessiva dovuta al F.P.L.D. è fissata anche per il 1991 nella misura del 14,72%, di cui il 3,79% a carico del lavoratore. La misura comprende già le quote dello 0,10% per gli asili nido e dello 0,20% per l'assistenza malattia ai pensionati.

Per gli operai agricoli a tempo indeterminato, il minimale di retribuzione giornaliera da assoggettare a contribuzione è stabilito per il 1991 in L. 42.520, in applicazione del meccanismo di rivalutazione annuale previsto dalla legge n. 537/1981. La circolare ricorda inoltre che, pur nel rispetto di tale minimale, la retribuzione imponibile non può essere inferiore ai minimi fissati da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali se comportano una retribuzione superiore a quella contrattuale.

Operai agricoli dipendenti: Tbc ed ex ENAOLI

Con riferimento ai contributi per l'assicurazione contro la tubercolosi e per il finanziamento del soppresso ENAOLI, la circolare segnala che, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 dicembre 1990, le aziende del settore agricolo non operanti nei territori del Mezzogiorno sono esonerate dal versamento delle relative quote, pari rispettivamente a 0,11 e 0,01 punti percentuali. La conseguenza pratica è l'esonero totale dal pagamento di tali contributi per le aziende interessate.

Operai agricoli dipendenti: malattia, maternità e solidarietà

Per i datori di lavoro agricolo non operanti nel Mezzogiorno, il contributo per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale è ridotto di 5,50 punti percentuali e, dal periodo di paga in corso al 1 dicembre 1990, risulta dovuto nella misura del 4,10%; resta invariata la quota a carico del lavoratore, pari allo 0,90%. La circolare precisa che i benefici non si applicano ai datori di lavoro che godono delle particolari riduzioni contributive previste per le zone montane, svantaggiate o per il Mezzogiorno.

Sempre per il 1991, il contributo di solidarietà previsto dalla legge n. 41/1986, dovuto sulla quota di retribuzione imponibile eccedente L. 40 milioni e fino a L. 100 milioni annui, viene elevato dal 4% al 4,20%. L'aumento incide sulla quota del lavoratore, che passa dallo 0,20% allo 0,40%, mentre resta invariata la quota datoriale al 3,80%. Restano confermati anche il contributo per le prestazioni economiche di malattia (0,683%) e quello per le indennità economiche di maternità (0,80%).

Agevolazioni per zone montane, svantaggiate e Mezzogiorno

La circolare richiama le riduzioni contributive previste per le aziende agricole ubicate in aree particolari. Nei territori montani i contributi previdenziali e assistenziali sono dovuti nella misura del 15% per il personale dipendente, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato. Nelle zone agricole svantaggiate la misura è del 40% e, se tali zone ricadono nel Mezzogiorno, del 20%.

Per i datori di lavoro agricolo del Mezzogiorno che non rientrano nelle agevolazioni specifiche sopra indicate continua comunque ad applicarsi la riduzione del 60% di tutti i contributi previdenziali ed assistenziali, per il periodo di 10 anni a decorrere dal 1 gennaio 1987. L'onere di tale riduzione resta a carico dello Stato.

Coltivatori diretti, mezzadri e coloni: IVS

Per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, la circolare conferma il nuovo procedimento di calcolo introdotto dalla legge n. 223/1990 e già illustrato con la circolare n. 250 del 29 novembre 1990. Il meccanismo si fonda sulla classificazione dell'azienda in quattro fasce di reddito e sull'applicazione di un'aliquota al reddito convenzionale individuale corrispondente alla fascia.

Le aliquote 1991 sono fissate nel 12% per la generalità delle imprese e nel 9% per le imprese ubicate in territori montani o in zone svantaggiate; per i soggetti di età inferiore ai 21 anni le aliquote scendono rispettivamente al 9,50% e al 4,50%. È inoltre previsto un contributo aggiuntivo del 2% per il finanziamento delle pensioni ai superstiti di iscritti deceduti anteriormente al 2 maggio 1969, con conseguente innalzamento delle aliquote complessive al 14%, 11,50%, 11% e 6,50%.

Dal 1 gennaio 1991 è ripristinato anche il contributo addizionale di cui all'art. 17, comma 1, della legge n. 160/1975, già soppresso dalla legge n. 233/1990. Per effetto del meccanismo di adeguamento periodico, l'importo per il 1991 è pari a L. 660 a giornata.

Coltivatori diretti, mezzadri e coloni: malattia, maternità, Tbc ed ex ENAOLI

Per il contributo al Servizio Sanitario Nazionale dovuto dai CD/CM, la circolare conferma per il 1991 l'aliquota del 5% per la generalità dei soggetti e del 2,50% per i coltivatori diretti/mezzadri/coloni con aziende ubicate in territori montani o in zone svantaggiate, limitatamente alla fascia di reddito fino a L. 40 milioni annui. Il reddito da prendere a base del contributo non può comunque essere inferiore a quello determinato ai fini IVS ai sensi della legge n. 233/1990. Per i redditi oltre L. 40 milioni e fino a L. 100 milioni annui, l'aliquota è elevata al 4,20%.

Resta inoltre invariato il contributo annuo di L. 18.000 per ciascuna unità attiva iscritta nella gestione speciale, destinato alla copertura degli oneri per l'indennità giornaliera di gravidanza e puerperio.

Quanto ai contributi Tbc, per mezzadri e coloni l'importo integrativo, dopo l'adeguamento periodico e l'arrotondamento previsto dalla legge n. 160/1975, è determinato per il 1991 in L. 30 a giornata; il contributo base passa a L. 0,65 a giornata. Il contributo ex ENAOLI rimane stabilito in L. 78 annue per ogni unità attiva, pari a L. 0,50 a giornata.

Riepilogo tabellare per gli operai agricoli

La circolare chiude con una tabella riepilogativa delle aliquote contributive per gli operai agricoli nell'anno 1991. Tra le voci indicate figurano, oltre all'IVS e ai contributi per malattia, maternità e Tbc, anche cassa integrazione salari, assegni familiari, disoccupazione, fondo rimpatrio lavoratori extracomunitari, fondo di garanzia per il TFR e contributo ex ENAOLI. La tabella specifica inoltre alcune esclusioni o riduzioni, tra cui l'esonero dal contributo Cassa Integrazione Salariale per i compartecipanti familiari e per le aziende condotte da coltivatori diretti, la riduzione dell'aliquota assegni familiari al 2,75% per cooperative agricole e aziende coltivatrici dirette, coloniche e mezzadrili assuntrici di mano d'opera, nonché l'applicazione del contributo al Fondo di garanzia del TFR solo per gli operai a tempo indeterminato.

Punti principali

Operai agricoli dipendenti: contribuzione IVS e minimale retributivo

Per gli operai agricoli dipendenti la contribuzione IVS al F.P.L.D. per il 1991 è fissata complessivamente al 14,72%, di cui il 3,79% a carico del lavoratore, comprensiva delle quote per asili nido (0,10%) e assistenza malattia pensionati (0,20%). Per gli operai agricoli a tempo indeterminato il minimale di retribuzione giornaliera da assoggettare a contribuzione è pari a L. 42.520; inoltre, la retribuzione imponibile non può essere inferiore ai minimi previsti da leggi, regolamenti o contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, o da accordi/contratti individuali se più favorevoli.

Operai agricoli dipendenti: esoneri Tbc ed ex ENAOLI

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 dicembre 1990, le aziende agricole non operanti nei territori del Mezzogiorno sono esonerate dal versamento del contributo Tbc (0,11 punti) e del contributo ex ENAOLI (0,01 punti), con effetto di esonero totale per tali voci. Restano invece esclusi dai benefici i datori di lavoro che fruiscono delle particolari riduzioni contributive previste per le zone montane/svantaggiate o per il Mezzogiorno.

Operai agricoli dipendenti: malattia, maternità e contributo di solidarietà

Per i datori di lavoro agricolo non operanti nel Mezzogiorno il contributo per le prestazioni del SSN è ridotto di 5,50 punti percentuali e, dal periodo di paga in corso al 1 dicembre 1990, è dovuto nella misura del 4,10%; la quota lavoratore resta allo 0,90%. Dal 1 gennaio 1991 il contributo di solidarietà sulla retribuzione imponibile eccedente L. 40 milioni e fino a L. 100 milioni annui passa dal 4% al 4,20%; la quota lavoratore sale dallo 0,20% allo 0,40%, mentre la quota datore di lavoro resta al 3,80%. Restano confermati il contributo per le prestazioni economiche di malattia (0,683%) e quello per le indennità economiche di maternità (0,80%).

Operai agricoli dipendenti: agevolazioni per zone montane, svantaggiate e Mezzogiorno

Per le aziende agricole con terreni in Comuni montani, i contributi previdenziali e assistenziali sono dovuti nella misura del 15% per il personale dipendente, sia a tempo determinato sia indeterminato. Nelle zone agricole svantaggiate la misura è del 40% e, se tali zone sono ubicate nel Mezzogiorno, del 20%. Per i datori di lavoro agricolo del Mezzogiorno che non beneficiano delle agevolazioni specifiche continua ad applicarsi la riduzione del 60% di tutti i contributi previdenziali ed assistenziali, per un periodo di 10 anni decorrente dal 1 gennaio 1987, con onere a carico dello Stato.

Coltivatori diretti, mezzadri e coloni: contribuzione IVS

Per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni il calcolo dei contributi IVS segue il procedimento introdotto dall'art. 7 della legge n. 223/1990, basato su quattro fasce di reddito e sull'applicazione di un'aliquota al reddito convenzionale individuale. Le aliquote 1991 sono: 12% per la generalità delle imprese e 9% per le imprese in territori montani o svantaggiati; per i soggetti con età inferiore a 21 anni le aliquote scendono rispettivamente al 9,50% e al 4,50%. È inoltre previsto un contributo aggiuntivo del 2% per il finanziamento delle pensioni ai superstiti di iscritti deceduti anteriormente al 2 maggio 1969, con aliquote complessive che salgono quindi al 14%, 11,50%, 11% e 6,50% a seconda dei casi. Dal 1 gennaio 1991 è ripristinato il contributo addizionale di cui alla legge n. 160/1975, pari per il 1991 a L. 660 a giornata.

Coltivatori diretti, mezzadri e coloni: malattia, maternità, Tbc ed ex ENAOLI

Per il 1991 il contributo al Servizio Sanitario Nazionale resta al 5% per la generalità dei CD/CM e al 2,50% per quelli con aziende in territori montani o zone svantaggiate, limitatamente alla fascia di reddito fino a L. 40 milioni annui. Il reddito imponibile non può comunque essere inferiore a quello determinato ai fini IVS ai sensi della legge n. 233/1990. Per i redditi oltre L. 40 milioni e fino a L. 100 milioni annui, la misura del contributo è elevata al 4,20%. Resta invariato il contributo annuo di L. 18.000 per unità attiva ai fini dell'indennità giornaliera di gravidanza e puerperio. Il contributo Tbc per mezzadri e coloni, dopo l'adeguamento periodico, è pari a L. 30 a giornata per il 1991, mentre il contributo base è pari a L. 0,65 a giornata. Il contributo ex ENAOLI resta fissato a L. 78 annue per unità attiva, pari a L. 0,50 a giornata.

Tabella riepilogativa delle aliquote per operai agricoli

In allegato è riportata una tabella con le aliquote contributive degli operai agricoli per il 1991. Tra le principali voci figurano: IVS quota base 0,11%, quota adeguamento pensioni 14,31%, assistenza malattia pensionati 0,20%, asili nido 0,10%, cassa integrazione salari 1,50%, assegni familiari 4,15%, disoccupazione 2,75%, fondo rimpatrio lavoratori extracomunitari 0,50%, contributo SSN 10,50%, prestazioni economiche di malattia 0,683%, Tbc 0,11%, tutela lavoratrici madri 0,80%, fondo di garanzia fine rapporto 0,15% e contributo ex ENAOLI 0,01%.

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