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Sentenza

Sentenza n. 15046/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento - del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale a professore di II^ fascia per il settore concorsuale 06/D4 “Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente”, pubblicato sul sito istituzionale del ministero e conosciuto dalla candidata in data 14 marzo 2025, nonché della relazione riassuntiva e dei precedenti verbali tutti ivi richiamati e non; - del giudizio collegiale e dei giudizi individuali di non abilitazione; - del verbale n. 1 del 8 febbraio 2024 della commissione nella parte in cui fissa e determina le modalità ed i criteri di valutazione; - dei verbali, anche non conosciuti, di valutazione della domanda del ricorrente; - del bando di concorso D.R. 1796 del 27 ottobre 2023 e relativi allegati, nella parte in cui anche interpretata lede parte ricorrente; - di ogni atto prodromico, consequenziale, anche non conosciuto, a quelli sopra impugnati e nella parte in cui, anche interpretata, lede la posizione di parte ricorrente.

Giustizia amministrativa202508563

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità al conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale a professore di II fascia nel settore concorsuale 06/D4, con relativi giudizi individuali, collegiale e atti presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, dirigente medico, ha impugnato il giudizio unanime di non idoneità all'abilitazione scientifica nazionale, fondato sul riconoscimento di soltanto due dei titoli richiesti dalla Commissione, anziché almeno tre. Ha contestato la mancata valutazione positiva dei titoli relativi alla partecipazione a comitati editoriali di riviste di riconosciuto prestigio, alle specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca e ai risultati nel trasferimento tecnologico, sostenendo l'erroneità e l'illegittimità delle valutazioni della Commissione. Ha inoltre dedotto che la valutazione negativa dei titoli avrebbe influenzato negativamente il giudizio sulle pubblicazioni scientifiche. In particolare, ha valorizzato la partecipazione all'editorial board di una rivista di dermatologia, le attività professionali e formative dichiarate e alcune attività asseritamente riconducibili al trasferimento tecnologico.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al titolo relativo ai comitati editoriali, ha ritenuto non manifestamente erronea la valutazione della Commissione, poiché la rivista indicata non era considerata di adeguato e riconosciuto prestigio e risultava collocata nel quartile Q2 soltanto dal 2023; le autovalutazioni della candidata non erano sufficienti a sostituire la valutazione tecnica dell'organo competente. Quanto alle esperienze professionali di ricerca, il giudice ha rilevato che alcuni elementi erano stati indicati per un diverso titolo e non potevano essere utilizzati anche per il titolo relativo alla ricerca, in forza del bando; gli elementi specificamente dichiarati — laurea, specializzazione, master, corso di perfezionamento, attività di visiting doctor, ruolo di medico specialista e incarico associativo — non documentavano attività di ricerca. Quanto al trasferimento tecnologico, le referenze indicate non risultavano sfociate nella creazione di spin-off, nello sviluppo o commercializzazione di brevetti, ma, in un caso, in una pubblicazione scientifica. Il TAR ha inoltre escluso che la valutazione dei titoli avesse illegittimamente influenzato quella delle pubblicazioni, poiché l'abilitazione richiede cumulativamente il possesso di almeno tre titoli, una valutazione positiva dell'impatto della produzione scientifica e pubblicazioni complessivamente di elevata qualità; tali requisiti sono accertati secondo parametri distinti e costituiscono fasi autonome. Il giudice ha ribadito che il sindacato sulle valutazioni tecniche è limitato all'attendibilità, all'esattezza e al rispetto dei parametri tecnici, senza potersi estendere al merito delle scelte della Commissione. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 1, d.P.R. 95/2016

    Con il presente gravame, la ricorrente ... impugna il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.) alle funzioni di professore universitario di II^ fascia nel settore concorsuale “06/D4 “Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente”, da costei riportato all’esito della procedura di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca (di seguito anche semplicemente “MUR” o “Ministero”) n. 1796 del 27 ottobre 2023 6.

    La Commissione determina i titoli rilevanti nell'ambito della procedura di abilitazione secondo la disciplina regolamentare applicabile.

  • art. 2, comma 4, lettera d), d.d. MUR 1796/2023

    Il candidato ha l’obbligo di indicare gli elementi che intende sottoporre a valutazione attraverso l’inserimento della propria dichiarazione nell’apposito campo di testo presente nella domanda e specificando per quale tipologia di titolo li sottopone” e “Gli elementi dichiarati dal candidato, ritenuti utili per il conseguimento di un titolo, non posso essere utilizzati per il riconoscimento di un’ulteriore tipologia di titolo”.

    Gli elementi dichiarati nella domanda devono essere associati a una specifica tipologia di titolo e non possono essere riutilizzati per ottenere il riconoscimento di un ulteriore titolo.

  • art. 6 d.m. 120/2016

    La Commissione attribuisce l'abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni: a) ottengono una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell'allegato A (impatto della produzione scientifica) e sono in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 5; b) presentano, ai sensi dell'articolo 7, pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all'articolo 4 e giudicate complessivamente di qualità «elevata» secondo la definizione di cui all'allegato B al medesimo regolamento.

    L'abilitazione richiede cumulativamente una valutazione positiva dell'impatto della produzione scientifica, il possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione e pubblicazioni complessivamente di elevata qualità.

  • art. 4 d.m. 120/2016

    l’elevata qualità dei lavori è determinata dalla Commissione in ragione dei seguenti criteri di valutazione fissati al precedente art. 4, quali “a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l'apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”.

    La qualità elevata delle pubblicazioni deve essere valutata secondo i criteri regolamentari di coerenza, apporto individuale, originalità, rigore metodologico, collocazione editoriale, continuità e rilevanza nel settore.

Massime di principio

  • Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali di una commissione di abilitazione scientifica nazionale resta circoscritto alla verifica dell'attendibilità, dell'esattezza e del rispetto dei parametri tecnici applicabili e non può trasformarsi in una rivalutazione del merito delle scelte opinabili della Commissione.
  • Nelle procedure di abilitazione scientifica nazionale, gli elementi dichiarati dal candidato per una specifica tipologia di titolo non possono essere utilizzati anche per il riconoscimento di un'ulteriore tipologia di titolo, quando il bando imponga l'indicazione della categoria cui ciascun elemento si riferisce.
  • Le esperienze professionali rilevano ai fini del titolo relativo alla ricerca soltanto se caratterizzate concretamente da attività di ricerca attinenti al settore concorsuale; titoli di studio, attività formative, attività cliniche o incarichi associativi privi di contenuto di ricerca non sono sufficienti.
  • Il titolo relativo al trasferimento tecnologico richiede risultati riconducibili alla creazione di spin-off, allo sviluppo, all'impiego o alla commercializzazione di brevetti; una mera pubblicazione scientifica non integra tale requisito.
  • I requisiti per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale — possesso del numero minimo di titoli, valutazione positiva dell'impatto della produzione scientifica e pubblicazioni complessivamente di elevata qualità — sono cumulativi e devono essere accertati secondo parametri distinti, sicché la valutazione dei titoli non determina, di per sé, un'illegittima influenza sulla valutazione delle pubblicazioni.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciReclutamento e abilitazione universitariaDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrere

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