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Legge

L.R. Umbria 3/2021

Disposizioni collegate alla Legge di stabilità 2021-2023 della Regione Umbria.

Normativa regionaleL.R. Umbria 3/2021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge adegua varie norme regionali umbre in materia di nomine, cave, organizzazione degli uffici regionali, sanità, ICT, funzioni sul Lago Trasimeno, ricostruzione post-sisma e sostegno abitativo. Prevede anche un contributo temporaneo fino a 6 mesi per nuclei che devono lasciare l’abitazione per lavori urgenti. La disciplina del contributo richiede una deliberazione attuativa entro 120 giorni dall’entrata in vigore.

Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2021-2023 della Regione Umbria

Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2021-2023 dell’Umbria

La legge regionale interviene in modo trasversale su numerose discipline regionali, con finalità di adeguamento organizzativo, finanziario e funzionale al quadro programmatorio 2021-2023 della Regione Umbria. Le modifiche incidono su nomine regionali, attività estrattive, assetti organizzativi interni, sanità, ICT, funzioni sul Lago Trasimeno e misure connesse alla ricostruzione post-sisma.

Finalità generali

Il provvedimento è adottato in coerenza con il d.lgs. 118/2011 e con il DEFR 2021, in collegamento con la legge di stabilità regionale e con il bilancio di previsione 2021-2023. La legge mira a rendere più efficace l’azione amministrativa regionale.

Nomine e designazioni regionali

La disciplina delle nomine di competenza regionale viene aggiornata per chiarire l’ambito applicativo, rafforzare la pubblicità degli elenchi e rendere più stringenti i controlli formali sulle candidature. In particolare:

  • le nomine e designazioni che richiedono intese o accordi con altre Regioni o con soggetti pubblici o privati rientrano espressamente nella disciplina della l.r. 11/1995;
  • l’Allegato A della legge sulle nomine può essere aggiornato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza, pubblicata nel Bollettino Ufficiale e nel sito istituzionale dell’Assemblea legislativa;
  • le proposte prive della documentazione richiesta o incomplete alla scadenza del termine sono dichiarate inammissibili dalla struttura competente.

Inconferibilità, incompatibilità e nullità delle nomine

Viene introdotta una disciplina procedurale specifica per l’accertamento delle violazioni del d.lgs. 39/2013:

  • l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa e la Giunta regionale, su proposta dei rispettivi Responsabili per la prevenzione della corruzione, disciplinano con apposita deliberazione i procedimenti di accertamento;
  • le deliberazioni devono essere pubblicate nel Bollettino Ufficiale e nei siti istituzionali di Assemblea e Giunta;
  • in caso di nomine o designazioni effettuate in violazione del d.lgs. 39/2013, i Responsabili anticorruzione dichiarano la nullità dell’atto e ne danno comunicazione all’organo che ha nominato/designato e al soggetto interessato;
  • il periodo di interdizione previsto dall’art. 18, comma 2, del d.lgs. 39/2013 decorre dalla data dell’atto che dichiara la nullità;
  • gli organi politici colpiti dall’interdizione per tre mesi sono sostituiti secondo le regole interne indicate dalla legge, con sostituzioni del Presidente della Giunta, della Giunta, dell’Assemblea, del Presidente dell’Assemblea e dell’Ufficio di Presidenza.

Società partecipate e altri aspetti della disciplina delle nomine

Per le società partecipate dalla Regione, le nomine e designazioni devono essere effettuate nel rispetto del codice civile oltre che della disciplina regionale. Inoltre, le regole sulle nomine si applicano anche agli organismi collegiali consultivi e alle nomine/designazioni che richiedono intese o accordi con altri soggetti. Viene soppressa la previsione del termine minimo di 30 giorni in un passaggio procedurale della l.r. 11/1995.

Attività di cava e riuso di materiali da demolizione

La disciplina regionale sulle cave viene modificata con interventi sia restrittivi sia organizzativi. Per gli ampliamenti di cava:

  • è introdotto un divieto specifico per gli interventi che interessano habitat prioritari, che non comportano miglioramento morfologico dei fronti esistenti finalizzato alla ricomposizione e valorizzazione ambientale, oppure quando l’area di cava oggetto di ampliamento è esterna agli ambiti individuati dalla norma;
  • la proroga dell’autorizzazione è estesa, previa verifica della normativa vigente in materia di VIA, fino a un massimo di sei anni complessivi, comprensivi di eventuali proroghe già ottenute in base a precedenti leggi regionali;
  • la proroga richiede anche la preventiva verifica, da parte dell’organo di vigilanza dei lavori, della corretta esecuzione delle attività fino al momento della richiesta;
  • la richiesta di proroga va presentata almeno al Comune, con il requisito temporale minimo indicato dalla legge sostituito in senso meno rigido.

Garanzie patrimoniali per le autorizzazioni di cava

L’autorizzazione all’attività estrattiva è subordinata alla presentazione di cauzioni o garanzie fideiussorie a favore del Comune. La disciplina risultante prevede che:

  • le garanzie siano conformi alla legge n. 348/1982;
  • la fideiussione abbia durata pari a quella dell’autorizzazione;
  • siano inserite le rinunce al beneficio della preventiva escussione e all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c.;
  • la garanzia sia operativa entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta del Comune;
  • l’importo copra ripristini ambientali, demolizioni di strutture temporanee, messa in sicurezza di fronti instabili, manutenzione decennale delle opere di ripristino e oneri di riprogettazione in caso di decadenza;
  • l’importo sia determinato dal Comune sulla base del computo della ditta e del prezzario regionale, con aggiornamento biennale ISTAT;
  • il Comune verifichi la permanenza dell’abilitazione del garante negli elenchi Banca d’Italia/IVASS;
  • lo svincolo avvenga dopo l’accertamento dell’avvenuta realizzazione delle opere;
  • sia possibile uno svincolo parziale annuale per le opere già eseguite;
  • per imprese con ISO 14001 o registrazione EMAS la garanzia sia ridotta del 40%;
  • la prestazione frazionata della garanzia sia ammessa solo per cave di pianura coltivate a fossa.

Avvocatura regionale e organizzazione interna della Giunta

L’Avvocatura regionale viene qualificata come struttura speciale dotata di autonomia funzionale e professionale, direttamente collegata al Presidente della Giunta. Le sue funzioni comprendono la rappresentanza e difesa in giudizio della Regione, la consulenza legale e il rilascio di pareri agli organi e agli uffici regionali. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della norma, la Giunta deve definire con proprio atto organizzazione, funzioni e modalità operative dell’Avvocatura; fino a quel momento restano applicabili, se compatibili, le regole già vigenti. L’incarico di responsabilità della struttura è conferito a un avvocato abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e in possesso dei requisiti specifici previsti dalla normativa vigente.

Organizzazione del Consiglio regionale e Difensore civico

Per il Consiglio regionale, si conferma che l’Ufficio di presidenza approva i regolamenti di organizzazione relativi a personale e articolazione della struttura organizzativa, nel rispetto delle norme regionali e dei contratti collettivi, con attenzione al sistema delle relazioni sindacali. Per il Difensore civico, la disciplina viene riformulata sulla pubblicità dell’attività:

  • entro il 31 marzo di ogni anno deve essere trasmessa una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente ai Presidenti di Assemblea e Giunta;
  • la relazione deve segnalare ritardi o irregolarità ed evidenziare i rimedi organizzativi o normativi necessari;
  • il Presidente dell’Assemblea la trasmette ai consiglieri regionali e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale e sul portale istituzionale;
  • il Difensore civico può inviare in ogni momento relazioni su questioni specifiche di particolare importanza o urgenza.

Sanità: elenchi regionali per direttori amministrativi e sanitari

Nel Testo unico sanitario regionale viene chiarito che, per gli incarichi di direttore amministrativo e direttore sanitario, possono essere utilizzati anche altri elenchi regionali di idonei appositamente costituiti ai sensi del d.lgs. 171/2016, oltre agli elenchi regionali già previsti dalla disciplina umbra.

Sviluppumbria e sistema della formazione pubblica regionale

Sono soppressi due riferimenti contenuti nella disciplina di Sviluppumbria S.p.A. Viene inoltre riorganizzata la disciplina del sistema della formazione regionale:

  • le funzioni in materia di formazione e le risorse dell’Associazione SEU sono integrate con quelle del Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione pubblica;
  • l’operazione avviene previo atto di indirizzo della Giunta regionale e conformi atti degli organi del Consorzio e dell’Associazione;
  • è disciplinato il trasferimento del personale a tempo indeterminato di SEU, con garanzia di continuità e inquadramento giuridico presso il Consorzio, secondo criteri, modalità e tempi stabiliti dalla Giunta.

ICT e organizzazione della filiera informatica regionale

La legge interviene sulla disciplina regionale dello sviluppo della società dell’informazione:

  • vengono abrogati due commi dell’art. 8;
  • la centrale regionale di acquisto per il sistema pubblico regionale è ridefinita come CRA;
  • sono soppresse alcune previsioni collegate alle esigenze dell’emergenza sismica del 2016 e al relativo finanziamento straordinario.

Riordino delle funzioni amministrative e Lago Trasimeno

La disciplina del riordino delle funzioni amministrative è modificata per attribuire all’Unione dei Comuni del Trasimeno specifiche competenze sul Lago Trasimeno. Le funzioni trasferite comprendono anche polizia delle acque, polizia idraulica nel territorio di competenza e concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze del lago. Restano esclusi dalla delega:

  • la gestione e regolazione del sistema di paratoie e dei canali di adduzione;
  • l’emissario e i torrenti Moiano, Tresa, Rio Maggiore, Anguillara e Maranzano;
  • i programmi generali relativi alla utilizzazione delle risorse idriche. L’Allegato A viene adeguato per distinguere chiaramente le funzioni di idraulica e risorse idriche del Lago Trasimeno e per escluderle dal riparto generale di alcune competenze.

Ricostruzione post-sisma e misure abitative

Nella normativa sulla ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009 vengono abrogati alcuni commi dell’art. 14 ed è inserito un nuovo contributo per i nuclei familiari in difficoltà abitativa. La misura prevede:

  • un contributo regionale per massimo 6 mesi;
  • il beneficio per i nuclei che, per l’esecuzione di lavori nell’immobile in cui risiedono e per esigenze di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, devono lasciare temporaneamente l’abitazione principale;
  • la definizione, con atto della Giunta, di criteri, modalità e procedure di erogazione.

Disposizioni transitorie sul contributo abitativo

La Giunta regionale deve adottare entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge la deliberazione attuativa del nuovo contributo. La deliberazione deve consentire anche la presentazione delle domande da parte di chi, nella vigenza del testo previgente, aveva già dovuto lasciare temporaneamente l’abitazione per i medesimi motivi. Per tali domande non si applica l’art. 19 della l.r. 3/2013.

Ulteriori modifiche di coordinamento finanziario e amministrativo

La legge contiene anche modifiche puntuali ad altre disposizioni regionali:

  • alla l.r. 1/2020 viene introdotta una clausola che consente, in presenza di esigenze di buon funzionamento, di considerare il limite complessivo delle riduzioni da applicare alle spese soggette a contenimento;
  • il termine numerico previsto dall’art. 4, comma 3, della stessa legge passa da 12 a 24;
  • nella disciplina della ricostruzione post sisma del 2009 sono abrogati ulteriori commi dell’art. 14;
  • in una legge del 2018 viene modificata la parte relativa al trasferimento e all’integrazione delle funzioni e del personale dell’Associazione SEU nel Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione pubblica;
  • è abrogata una disposizione della l.r. 8/2018;
  • viene soppressa una previsione della l.r. 18/2011 concernente la valutazione del personale e viene integrata la disciplina sulle assunzioni, circoscrivendole all’autorizzazione della Giunta e alla dotazione organica approvata;
  • viene abrogata integralmente una disciplina collegata alla manovra di bilancio 2012;
  • vengono soppresse o riformulate alcune norme sulla filiera ICT e sul personale connesso a specifiche finalità emergenziali.

Decorrenza e ambito territoriale

La legge si applica esclusivamente nel territorio della Regione Umbria. Le disposizioni sono in gran parte immediatamente inserite in testi regionali già vigenti; per il contributo ai nuclei familiari in difficoltà abitativa è previsto un termine di attuazione di 120 giorni per la delibera della Giunta.

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