Provvedimento del 22/08/2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento disciplina, per il 2013, la presentazione del modello 730/2013 da parte dei lavoratori dipendenti e assimilati privi di sostituto d’imposta per il conguaglio, limitatamente alle dichiarazioni con esito finale a credito. Stabilisce termini, soggetti abilitati, adempimenti dei CAF/professionisti, modalità di rimborso dei crediti, modifiche tecniche ai tracciati e regole operative per l’acconto IRPEF 2013 e per i controlli di accoglimento.
Termini e modalità per il modello 730/2013 in assenza di sostituto d’imposta
Termini e modalità applicative per il modello 730/2013 in assenza di sostituto d’imposta
Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate disciplina, in attuazione dell’art. 51-bis, comma 4, del D.L. 69/2013 convertito dalla L. 98/2013, le modalità con cui taluni contribuenti possono presentare il modello 730/2013 pur in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio. La disciplina riguarda esclusivamente il periodo d’imposta 2012 e le dichiarazioni che risultino a credito.
Ambito soggettivo e condizioni di accesso
La possibilità di utilizzare il modello 730/2013 è riconosciuta ai soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, nonché i) e l), del TUIR.
La dichiarazione può essere presentata solo se:
- è relativa al periodo d’imposta 2012;
- è presentata in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio;
- dall’elaborazione risulta un esito contabile finale a credito.
Il documento chiarisce inoltre che la presentazione di questa dichiarazione è una facoltà del contribuente e non esclude il ricorso ordinario al modello Unico.
Termini di presentazione e soggetti abilitati
Per l’anno 2013 il modello 730/2013 può essere presentato dal 2 al 30 settembre 2013.
La presentazione avviene:
- a un CAF-dipendenti di cui all’art. 34, comma 4, del D.Lgs. 241/1997;
- oppure a un iscritto all’albo dei consulenti del lavoro;
- oppure a un iscritto all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- purché abilitati all’assistenza fiscale ai sensi dell’art. 21 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164.
La dichiarazione deve essere compilata utilizzando il modello 730/2013 approvato con provvedimento del 15 gennaio 2013.
Limiti alla presentazione
La dichiarazione non può essere utilizzata per integrare una precedente dichiarazione validamente presentata. Non trova applicazione l’art. 14 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164.
Adempimenti dei soggetti che prestano assistenza fiscale
I soggetti che prestano assistenza fiscale devono:
- consegnare al contribuente entro l’11 ottobre 2013 copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione;
- trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate entro il 25 ottobre 2013 le dichiarazioni predisposte, insieme al risultato finale.
Nell’allegato tecnico è precisato che i dati delle dichiarazioni possono essere trasmessi in via telematica dal 2 al 25 ottobre 2013.
Modalità di erogazione del credito
Le somme risultanti a credito dal prospetto di liquidazione, al netto:
- degli importi dovuti a titolo di acconto;
- della parte di credito già utilizzata o che si intende utilizzare in compensazione per imposte non liquidate nella dichiarazione 730, sono rimborsate dall’Agenzia delle entrate.
Il rimborso avviene ai sensi del D.M. 29 dicembre 2000, sulla base dei dati trasmessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, fermo restando il successivo controllo ordinario sulle dichiarazioni.
Non sono erogati rimborsi di importo non superiore a 12 euro.
Modifiche alle specifiche tecniche del modello 730/2013
Il provvedimento modifica le specifiche tecniche già approvate per la trasmissione telematica del modello 730/2013 introducendo:
- nell’Allegato A, nei documenti 730 e 730-4, nell’elemento “Altridati”, il sottoelemento opzionale “SituazioniParticolari”;
- nell’Allegato D, il paragrafo “18. Ampliamento dell’assistenza fiscale”.
Indicazioni operative per il "mod. 730 situazioni particolari"
L’allegato tecnico definisce le regole applicative per il modello 730 presentato ai sensi dell’art. 51-bis, indicato come "mod. 730 situazioni particolari".
Per la validità della dichiarazione sono richiesti, tra gli altri, i seguenti elementi:
- valorizzazione della casella “situazioni particolari” con codice “1”;
- indicazione nel campo del sostituto d’imposta del codice numerico “20137302013”;
- inserimento dei dati identificativi del sostituto convenzionale: denominazione “Decreto legge n. 69/2013 - Agenzia delle entrate”, comune Roma, provincia RM, indirizzo Via Cristoforo Colombo, CAP 00145;
- assenza di casella 730 integrativo valorizzata;
- presenza di un esito contabile finale a credito;
- considerazione anche degli importi dovuti per il secondo o unico acconto IRPEF e cedolare secca;
- presenza di un reddito almeno in uno dei righi della sezione I o II del quadro C del primo dichiarante.
Se è compilato il quadro IMU, non può essere barrata la casella di colonna 1 del rigo I1; deve invece essere indicato in colonna 2 l’importo del credito da usare in compensazione per l’IMU.
Flusso 730-4 e controlli di accoglimento
I dati relativi al modello 730-4 devono essere comunque allegati e trasmessi secondo le modalità ordinarie, anche se il codice “20137302013” non compare nell’elenco dei sostituti d’imposta abilitati.
Il codice “situazioni particolari” deve essere riportato anche nella parte del tracciato riservata ai dati del 730-4.
La dichiarazione è scartata senza possibilità di conferma se non rispetta anche uno solo dei requisiti previsti, tra cui:
- casella “Situazioni particolari” non valorizzata con codice “1”;
- codice “20137302013” non indicato nel campo del sostituto;
- presenza della casella “730 integrativo”;
- esito contabile non coerente con il requisito del credito;
- compilazione non corretta dei dati 730-4;
- assenza di redditi nel quadro C;
- mancata assistenza fiscale da parte di CAF, professionista abilitato o associazione tra professionisti;
- mancata valorizzazione del campo “situazioni particolari” nella parte 730-4.
Informative da inserire nel prospetto di liquidazione
L’assistenza fiscale deve riportare nelle annotazioni del mod. 730-3 un messaggio al contribuente sull’importo che sarà rimborsato dall’Agenzia delle entrate.
Sono previsti due testi standard:
- codice L15, per il rimborso erogato dall’Agenzia delle entrate;
- codice L16, quando il rimborso, pur risultante a credito, non supera 12 euro e quindi non è erogato.
Acconto IRPEF per l’anno 2013
L’allegato tecnico disciplina anche la determinazione dell’acconto IRPEF 2013, precisando che l’acconto è dovuto nella misura del 100 per cento, con effetto sulla seconda o unica rata, in coerenza con l’art. 11, comma 18, del D.L. 76/2013.
Per il calcolo dell’acconto in presenza del mod. 730 situazioni particolari si deve tenere conto di specifiche regole aggiuntive:
- il reddito dominicale e agrario dei terreni va ulteriormente rivalutato del 15%; per coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali la rivalutazione ulteriore è del 5%;
- i redditi di lavoro dipendente prodotti in zona di frontiera vanno considerati per l’intero ammontare, comprensivi della quota esente.
Sono poi fornite istruzioni operative per il calcolo del "rigo differenza" del dichiarante e del coniuge, con regole distinte per dichiarazioni singole e congiunte, soglie di esenzione e criteri di ripartizione dell’acconto in una o due rate. In sintesi:
- se il totale del rigo differenza è inferiore a 52 euro, non è dovuto alcun acconto;
- se è pari o superiore a 52 euro, si applica il 99% dell’importo con eventuale riduzione per indicazioni del contribuente;
- se l’importo così determinato è inferiore a 257,52 euro, l’acconto è dovuto in un’unica soluzione a novembre;
- se è pari o superiore a 257,52 euro, l’acconto è ripartito in due rate: 40% della base nella prima rata e il residuo nella seconda.
Gli importi devono essere riportati nei righi 94 e 95 per il dichiarante, oppure nei righi 114 e 115 per il coniuge, secondo i casi.
Riferimenti normativi e chiusura applicativa
Il provvedimento richiama, quale base normativa e regolamentare, tra gli altri:
- D.Lgs. 241/1997;
- D.M. 31 maggio 1999, n. 164;
- D.L. 69/2013, convertito dalla L. 98/2013;
- TUIR, D.P.R. 917/1986;
- D.P.R. 600/1973, D.P.R. 602/1973 e D.P.R. 322/1998.
È infine precisato che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate sostituisce la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 1, comma 361, della L. 244/2007.
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