Provvedimento del 02/08/2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento disciplina modalità, termini e contenuti della comunicazione all’Anagrafe tributaria relativa ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari. Definisce soggetti obbligati, esclusioni, scadenze, canali telematici, gestione di annullamenti/sostituzioni e specifiche tecniche dei modelli e record da trasmettere.
Comunicazione all'Anagrafe tributaria dei beni d'impresa concessi in godimento a soci o familiari
Comunicazione dei beni d’impresa concessi in godimento a soci o familiari
Il documento stabilisce le modalità e i termini della comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari, ai sensi dell’articolo 2, comma 36-sexiesdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Il provvedimento sostituisce quello del 16 novembre 2011 e definisce anche il modello da utilizzare e le relative specifiche tecniche.
Soggetti obbligati e modalità alternative di assolvimento
Sono tenuti alla comunicazione i soggetti che esercitano attività d’impresa, sia in forma individuale sia collettiva, purché residenti. L’obbligo può essere assolto alternativamente dall’impresa concedente, dal socio o dal familiare dell’imprenditore.
I soggetti indicati comprendono:
- imprenditore individuale;
- società di persone, cioè società in nome collettivo e società in accomandita semplice;
- società di capitali, cioè società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita per azioni;
- società cooperative;
- stabili organizzazioni di società non residenti;
- enti privati di tipo associativo, limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale.
Sono espressamente escluse le società semplici.
Oggetto della comunicazione
A decorrere dall’anno 2012 devono essere comunicati i dati dei soci, comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell’impresa concedente, e dei familiari dell’imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell’impresa, quando esiste una differenza tra il corrispettivo annuo per il godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento.
La comunicazione riguarda ogni bene concesso in godimento nel periodo d’imposta e resta dovuta anche se la concessione è avvenuta in periodi precedenti, purché il bene continui a essere utilizzato nell’anno di riferimento.
È inoltre previsto che la comunicazione si applichi anche ai beni concessi:
- dall’impresa ai soci o ai familiari di questi ultimi;
- ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo.
Devono essere indicati:
- per le persone fisiche, codice fiscale, dati anagrafici e stato estero per i non residenti;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche, codice fiscale, denominazione e comune del domicilio fiscale o stato estero di residenza;
- informazioni circa l’utilizzo del bene;
- data della concessione, cioè inizio e fine;
- corrispettivo versato;
- valore di mercato del bene.
Esclusioni oggettive
Sono esclusi dalla comunicazione:
- i beni concessi in godimento agli amministratori;
- i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, quando costituiscono fringe benefit assoggettati agli articoli 51 e 54 del TUIR;
- i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale;
- i beni di società ed enti privati associativi che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi a enti non commerciali soci che li utilizzano esclusivamente per fini istituzionali;
- gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
- i beni ad uso pubblico per i quali la legge prevede l’integrale deducibilità dei costi nonostante l’utilizzo privatistico;
- i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell’imprenditore.
Inoltre, non sussiste obbligo di comunicazione quando i beni concessi in godimento al socio o familiare dell’imprenditore, inclusi nella categoria “altro” del tracciato record, hanno valore non superiore a 3.000 euro, al netto dell’IVA.
Termini di trasmissione e regime transitorio
La comunicazione va trasmessa entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di chiusura dell’anno in cui i beni sono concessi o permangono in godimento.
Per i beni in godimento nel 2012, anno di prima applicazione, il termine è fissato al 12 dicembre 2013.
Annullamento e comunicazione sostitutiva
È possibile annullare i file trasmessi fino al termine di un anno dalla scadenza prevista per l’invio. È possibile anche sostituire un file già inviato con un nuovo file riferito allo stesso periodo, sempre entro un anno dalla scadenza del termine ordinario.
Modalità di trasmissione telematica
La comunicazione deve essere effettuata secondo il modello allegato e le istruzioni collegate, mediante i servizi telematici Entratel o Internet (Fisconline), in base ai requisiti del soggetto obbligato per la presentazione telematica delle dichiarazioni ai sensi del DPR 22 luglio 1998, n. 322.
La trasmissione può essere effettuata anche tramite intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del DPR n. 322/1998.
Sono previste ulteriori regole tecniche:
- gli archivi trasmessi non devono superare 3 megabyte;
- devono essere utilizzati i prodotti software di controllo resi gratuitamente disponibili dall’Agenzia delle Entrate;
- il controllo di congruenza è obbligatorio prima dell’invio, pena lo scarto della comunicazione;
- eventuali correzioni alle specifiche tecniche sono pubblicate nella sezione dedicata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Ricevute, scarti e nuova trasmissione
La trasmissione si considera effettuata quando l’Agenzia delle Entrate completa la ricezione del file contenente i dati.
L’avvenuta trasmissione è attestata da una ricevuta telematica, contenuta in un file munito del codice di autenticazione per Entratel o del codice di riscontro per Fisconline.
Le ricevute sono rese disponibili entro i cinque giorni lavorativi successivi al corretto invio, salvo cause di forza maggiore.
Il file si considera non trasmesso e non viene rilasciata la ricevuta se è scartato per:
- mancato riconoscimento del codice di autenticazione o di riscontro;
- codice duplicato per invio ripetuto dello stesso file;
- file non elaborabile perché non verificato con il software di controllo;
- mancato riconoscimento del soggetto tenuto alla trasmissione, nei casi di invio tramite soggetto abilitato.
Le cause di scarto sono comunicate telematicamente al trasmittente, che deve effettuare un nuovo invio corretto entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto.
Trattamento e sicurezza dei dati
I dati trasmessi all’Anagrafe tributaria sono raccolti e ordinati su scala nazionale per la valutazione della capacità contributiva, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.
I dati sono trattati nel rispetto della normativa sulla riservatezza e sulla protezione dei dati personali e sono inseriti nei sistemi informativi dell’Anagrafe tributaria. Il trattamento avviene secondo il principio di necessità e mediante sistemi di elaborazione che consentono analisi selettive e l’individuazione dei soli soggetti che possiedono i requisiti per i controlli fiscali.
La sicurezza della trasmissione è garantita tramite:
- controllo degli accessi al sistema;
- crittografia;
- cifratura degli archivi.
La sicurezza degli archivi è assicurata da un sistema di autorizzazione agli accessi e dalla conservazione delle copie di sicurezza per il tempo necessario all’attività di controllo fiscale.
Struttura del modello e specifiche tecniche
Il documento contiene il modello di comunicazione e le istruzioni tecniche relative ai record da trasmettere.
Tipologie di comunicazione
Il modello prevede:
- comunicazione ordinaria;
- comunicazione sostitutiva;
- comunicazione di annullamento.
Dati del soggetto cui si riferisce la comunicazione
Devono essere indicati, a seconda che si tratti di persona fisica o di soggetto diverso dalla persona fisica:
- codice fiscale;
- progressivo;
- qualifica;
- tipo soggetto;
- dati anagrafici o denominazione;
- comune o stato estero di nascita;
- sesso;
- provincia;
- codice dello Stato estero di residenza;
- comune e provincia del domicilio fiscale, per i soggetti non persone fisiche.
Il modello contiene anche la sezione di impegno alla presentazione telematica, riservata all’intermediario, con codice fiscale, data dell’impegno, firma e, se del caso, numero di iscrizione all’albo dei CAF.
Dati del soggetto che concede o utilizza il bene
Nel quadro BG vanno riportati i dati del soggetto concedente o utilizzatore, con le seguenti informazioni principali:
- codice fiscale;
- qualifica;
- tipo soggetto;
- dati anagrafici, per le persone fisiche;
- denominazione e domicilio fiscale, per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
- codice fiscale del socio, da compilare solo se il bene è utilizzato dal familiare del socio.
Tipologia di utilizzo
Sono previste tre caselle alternative:
- utilizzo esclusivo;
- utilizzo non esclusivo;
- subentro.
In caso di subentro deve essere indicata la data del subentro.
Dati della concessione, del finanziamento o della capitalizzazione
Il modello distingue tra:
- concessione del bene;
- finanziamento/capitalizzazione.
Per i beni concessi in godimento devono essere indicati:
- data inizio concessione;
- data fine concessione;
- comodato, caso d’uso o altro, come opzioni alternative.
Per finanziamenti e capitalizzazioni devono essere indicati:
- data del finanziamento o della capitalizzazione;
- ammontare dei finanziamenti oppure ammontare delle capitalizzazioni;
- eventuale conferma importo se superiore a 499.999.
Tipologia di bene
Per i beni concessi in godimento, il modello richiede un solo rigo tra quelli previsti per:
- autovettura o altro veicolo, con indicazione del numero di telaio;
- unità da diporto, con indicazione dei metri;
- aeromobile, con indicazione della potenza motore;
- immobile, con indicazione di comune, provincia, foglio e particella;
- altro bene.
Corrispettivo e valore di mercato
Per i beni concessi in godimento è obbligatorio indicare:
- corrispettivo relativo al bene;
- valore di mercato.
È prevista una casella di conferma importo se il corrispettivo supera 499.999.
Sezione finanziamenti e capitalizzazioni
In alternativa ai dati del bene concesso, per finanziamenti e capitalizzazioni va compilato il relativo rigo con:
- ammontare dei finanziamenti;
- ammontare delle capitalizzazioni;
- conferma importo se superiore a 499.999.
Record di controllo e chiusura
Le specifiche tecniche descrivono anche i record di tipo A, B, C e Z, con indicazioni su posizione, lunghezza, formato e valori ammessi.
In sintesi:
- il record A identifica il file e la fornitura;
- il record B contiene i dati del soggetto obbligato e le informazioni sulla tipologia di comunicazione;
- il record C contiene i dati del quadro BG;
- il record Z è il record di coda e riporta il numero di record di tipo B e di tipo C.
Disposizioni finali e riferimenti normativi
Il provvedimento sostituisce quello del Direttore dell’Agenzia prot. n. 166485 del 16 novembre 2011.
Tra i riferimenti normativi richiamati figurano:
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, articoli 67 e 68;
- statuto dell’Agenzia delle entrate, articoli 5 e 6;
- regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, articolo 2;
- decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, articolo 2, commi 36-quaterdecies, 36-sexiesdecies e 36-septiesdecies;
- decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articoli 51 e 54;
- decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
- decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni.
Il provvedimento è datato Roma, 2 agosto 2013, e la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate sostituisce quella in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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