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Provvedimento

Provvedimento del 14/08/2013

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento disciplina come utilizzare in compensazione, tramite modello F24 telematico, le agevolazioni concesse alle piccole e micro imprese della Zona Franca Urbana di L’Aquila. Stabilisce i controlli automatici dell’Agenzia, lo scarto dei modelli F24 in caso di superamento del beneficio residuo o di soggetto non ammesso, e il termine per presentare l’F24 dopo eventuali variazioni comunicate dal Ministero.

Modalità e termini di fruizione delle agevolazioni per le piccole e micro imprese della Zona Franca Urbana del Comune di L’Aquila

Modalità e termini di fruizione delle agevolazioni per la Zona Franca Urbana di L’Aquila

Il provvedimento definisce le regole operative per la fruizione delle agevolazioni riconosciute alle piccole e micro imprese situate nella Zona Franca Urbana del Comune di L’Aquila. L’obiettivo è consentire l’utilizzo del beneficio nei limiti dell’importo concesso dal Ministero dello sviluppo economico, tramite il sistema dei versamenti unitari.

Ambito di applicazione e fonte dell’agevolazione

Le agevolazioni riguardano quelle previste dall’articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni. Tali misure sono destinate alle piccole e micro imprese situate nella Zona Franca Urbana del Comune di L’Aquila, istituita nell’ambito della disciplina sulle zone franche urbane.

Il provvedimento si inserisce nel quadro attuativo del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 26 giugno 2012, che ha stabilito le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle agevolazioni.

Modalità di utilizzo del beneficio

Le agevolazioni sono utilizzate in riduzione dei versamenti da effettuarsi ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24.

Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; in caso contrario, l’operazione di versamento è scartata.

Con separata risoluzione sono istituiti i codici da indicare nel modello F24 e sono impartite le istruzioni per la compilazione.

Flusso informativo tra Ministero e Agenzia delle entrate

Il Ministero dello sviluppo economico trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate:

  • i dati identificativi di ciascun beneficiario;
  • l’importo dell’agevolazione concessa;
  • le eventuali variazioni successive.

Sulla base di tali dati, l’Agenzia effettua i controlli automatizzati su ciascun modello F24 ricevuto.

Controlli, scarto del modello F24 e conseguenze

Il modello F24 viene scartato nei seguenti casi:

  • quando l’importo dell’agevolazione utilizzata supera l’ammontare del beneficio residuo disponibile;
  • quando l’impresa non rientra nell’elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni.

Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 mediante apposita ricevuta consultabile sul sito internet dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Il provvedimento chiarisce inoltre che, se l’agevolazione utilizzata eccede il beneficio residuo, i pagamenti contenuti nel modello scartato si considerano non effettuati.

Termini in caso di variazioni

Se intervengono variazioni dei dati delle imprese ammesse o dell’importo dell’agevolazione concessa, il modello F24 può essere presentato telematicamente all’Agenzia delle entrate a partire dal terzo giorno lavorativo successivo alla comunicazione delle variazioni da parte del Ministero dello sviluppo economico.

Motivazioni e quadro normativo richiamato

Il testo ricostruisce il contesto normativo delle zone franche urbane, richiamando:

  • la legge 27 dicembre 2006, n. 296, che istituisce le zone franche urbane e le agevolazioni per le piccole e micro imprese;
  • il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, che estende tali agevolazioni ai territori comunali della provincia dell’Aquila individuati come zona franca urbana;
  • la delibera CIPE 13 maggio 2010, n. 39, che individua e perimetra la Zona Franca Urbana del Comune di L’Aquila e assegna le risorse;
  • il decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’economia e delle finanze del 26 giugno 2012, che disciplina le condizioni e le modalità di applicazione delle agevolazioni;
  • il decreto ministeriale 6 dicembre 2012, relativo al modello di istanza e ai termini di presentazione;
  • il decreto del 30 luglio 2013, con il quale è stato approvato il primo elenco delle imprese ammesse.

Il provvedimento precisa che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate sostituisce la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Testo integrale

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