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Provvedimento

Provvedimento del 02/08/2013

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate definisce soggetti obbligati, dati da comunicare, modalità telematiche e termini per trasmettere all'Anagrafe tributaria le informazioni su finanziamenti e capitalizzazioni effettuati da soci o familiari dell’imprenditore. Prevede soglia minima di 3.600 euro per anno e per tipologia di apporto, esclusione dei dati già noti all’Amministrazione, scadenza ordinaria al 30 aprile dell’anno successivo e, per gli apporti del 2012, termine speciale al 12 dicembre 2013. Allegato al provvedimento è il modello con le istruzioni tecniche per la trasmissione.

Comunicazione all'Anagrafe tributaria di finanziamenti e capitalizzazioni dei soci o familiari dell'imprenditore

Comunicazione all’Anagrafe tributaria dei finanziamenti e delle capitalizzazioni dei soci o familiari dell’imprenditore

Il provvedimento disciplina modalità, contenuto e termini della comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai finanziamenti e alle capitalizzazioni effettuati dai soci o dai familiari dell’imprenditore nei confronti dell’impresa. La finalità è consentire all’Amministrazione finanziaria di utilizzare tali informazioni, anche ai fini della ricostruzione sintetica del reddito.

Soggetti obbligati e ambito oggettivo

Sono tenuti alla comunicazione i soggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale sia collettiva. Devono essere comunicati i dati delle persone fisiche, soci o familiari dell’imprenditore, che nell’anno di riferimento abbiano concesso finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a 3.600 euro.

L’obbligo riguarda i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuati a decorrere dall’anno 2012.

Esclusioni

Sono esclusi dall’obbligo i dati relativi ad apporti già in possesso dell’Amministrazione finanziaria. Nelle motivazioni viene precisato che l’esclusione può riguardare, ad esempio, finanziamenti effettuati con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Dati da indicare

Nella comunicazione devono essere riportati:

  • codice fiscale;
  • dati anagrafici e, per i non residenti, stato estero;
  • ammontare dei finanziamenti e delle capitalizzazioni.

Il modello allegato prevede inoltre l’indicazione di ulteriori elementi identificativi del soggetto cui si riferisce la comunicazione, del soggetto che concede o utilizza il bene, delle caratteristiche del bene eventualmente concesso in godimento, nonché dei dati relativi ai finanziamenti/capitalizzazioni.

Modalità di trasmissione e termini

La comunicazione deve essere effettuata secondo il modello allegato, compilato con le istruzioni unitarie, e trasmessa per via telematica tramite i servizi Entratel o Internet (Fisconline), in base ai requisiti posseduti dal soggetto obbligato per la presentazione telematica delle dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. È utilizzabile il software messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

È consentito avvalersi degli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998. Gli archivi da trasmettere non devono superare i 3 megabyte.

La comunicazione deve essere presentata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta in cui sono stati ricevuti i finanziamenti o le capitalizzazioni. Per gli apporti ricevuti nell’anno 2012, il termine è fissato al 12 dicembre 2013.

Ricevute, scarti e nuove trasmissioni

La trasmissione si considera effettuata quando l’Agenzia delle Entrate ha completato la ricezione del file. L’Agenzia rilascia una ricevuta telematica con codice di autenticazione o di riscontro, resa disponibile entro cinque giorni lavorativi dal corretto invio, salvo cause di forza maggiore.

La comunicazione si considera non trasmessa se il file viene scartato per:

  • mancato riconoscimento del codice di autenticazione o di riscontro;
  • codice duplicato;
  • file non elaborabile o non verificato con il software di controllo;
  • mancato riconoscimento del soggetto obbligato, in caso di invio da parte di intermediario.

In caso di scarto, il file deve essere rinviato correttamente entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione dello scarto.

Annullamento e sostituzione

La procedura di annullamento dei file inviati e quella di sostituzione di un file già trasmesso con uno nuovo riferito allo stesso periodo restano attive fino a un anno dalla scadenza del termine di presentazione.

Trattamento e sicurezza dei dati

I dati trasmessi all’Anagrafe tributaria sono raccolti e ordinati su scala nazionale per la valutazione della capacità contributiva dei contribuenti, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali. Il trattamento avviene nel rispetto della normativa sulla riservatezza e protezione dei dati personali, secondo il principio di necessità, mediante sistemi di elaborazione che limitano il trattamento ai soli soggetti rilevanti per i controlli fiscali.

La sicurezza nella trasmissione è garantita dal sistema telematico dell’Anagrafe tributaria attraverso controllo degli accessi, crittografia e cifratura degli archivi. La sicurezza degli archivi è assicurata da sistemi di autorizzazione agli accessi e dalla conservazione delle copie di sicurezza per il tempo necessario al controllo fiscale.

Modello e istruzioni tecniche

Al provvedimento è allegato il modello di comunicazione, con specifiche tecniche per i record di tipo A, B, C e Z. Il modello disciplina anche:

  • tipo di comunicazione ordinaria, sostitutiva o di annullamento;
  • dati del soggetto obbligato e dell’intermediario;
  • qualifiche e tipologie di soggetto;
  • dati anagrafici delle persone fisiche e delle persone non fisiche;
  • dati relativi all’utilizzo del bene, alla concessione, ai finanziamenti e alle capitalizzazioni;
  • gestione dei casi di bene concesso in godimento, finanziamento o capitalizzazione.

Il modello richiede, tra l’altro, l’indicazione del codice fiscale del soggetto obbligato e, se presente, dell’intermediario; la firma del soggetto che presenta la comunicazione; l’anno di riferimento; e, nei casi previsti, il protocollo della comunicazione da sostituire o annullare.

Riferimenti normativi richiamati

Il provvedimento richiama, tra le altre, le seguenti fonti:

  • decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, articolo 2, commi 36-quaterdecies, 36-sexiesdecies e 36-septiesdecies;
  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, articolo 7, dodicesimo comma;
  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, articolo 38, quarto e quinto comma;
  • decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, articoli 67 e 68;
  • Statuto e Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate;
  • decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni;
  • legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 361.

Il provvedimento è stato emanato a Roma il 2 agosto 2013 da Attilio Befera.

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