Provvedimento del 02/08/2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento attiva dal 2 dicembre 2013 l’invio telematico del certificato di successione e delle note di trascrizione al conservatore dei registri immobiliari. Prevede una fase transitoria dal 1° agosto 2013 e disciplina anche il certificato di eseguita formalità e la conservazione della copia analogica.
Trasmissione telematica del certificato di successione
Trasmissione telematica del certificato di successione
Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate introduce la trasmissione telematica del certificato di successione da presentare al conservatore dei registri immobiliari, con l’obiettivo di semplificare ed efficientare il flusso amministrativo. La disciplina riguarda sia il certificato sia le relative note di trascrizione.
Ambito applicativo e contenuto della trasmissione
A decorrere dal 2 dicembre 2013 è attivata la trasmissione telematica del certificato di successione da parte del competente ufficio dell’Agenzia, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.
La trasmissione telematica ha per oggetto:
- il certificato di successione, integralmente predisposto con strumenti informatici;
- la sottoscrizione mediante firma digitale;
- le relative note di trascrizione.
Il documento richiama espressamente che il certificato di successione è il certificato di eseguita dichiarazione e di pagamento dell’imposta.
Certificato di eseguita formalità
Per le richieste di trascrizione integralmente trasmesse per via telematica ai sensi della disciplina introdotta dal provvedimento, il certificato di eseguita formalità è sottoscritto dal conservatore, oppure da un suo delegato, con firma digitale, che attesta le relative funzioni.
Disposizioni transitorie
È prevista una fase transitoria prima dell’attivazione del canale telematico pieno.
Dal 1° agosto 2013 e fino all’attivazione della trasmissione telematica:
- il certificato di successione, predisposto con strumenti informatici in formato PDF/A o TIFF e sottoscritto con firma digitale, può essere trasmesso al conservatore tramite posta elettronica;
- restano salve, ai fini della trascrizione, le trasmissioni dei certificati di successione non sottoscritti con firma digitale effettuate anteriormente al 1° agosto 2013 tramite posta elettronica, anche certificata.
Conservazione della documentazione
La copia analogica del documento informatico, attestata conforme all’originale dal conservatore o da un suo delegato ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, viene custodita nella raccolta dei titoli di cui all’art. 2664 del codice civile.
Il provvedimento precisa inoltre che i titoli trasmessi telematicamente sono conservati con modalità informatiche secondo le disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, in logica di conservazione sostitutiva.
Motivazioni del provvedimento
Nella parte motivazionale viene richiamato l’art. 5 del decreto legislativo n. 347 del 1990, che disciplina il certificato di successione nel caso di successione ereditaria comprendente beni immobili o diritti reali immobiliari, a chiunque devoluti e qualunque ne sia il valore. L’ufficio del registro redige il certificato in conformità alla dichiarazione di successione o all’accertamento d’ufficio e ne richiede la trascrizione, compilando la nota a spese dei soggetti obbligati al pagamento dell’imposta di successione.
Viene inoltre chiarito che la trascrizione del certificato è richiesta ai soli effetti stabiliti dalla norma e non costituisce trascrizione degli acquisti a causa di morte degli immobili e dei diritti reali immobiliari compresi nella successione.
Inquadramento organizzativo e normativo
Il provvedimento richiama l’incorporazione dell’Agenzia del territorio nell’Agenzia delle entrate, disposta a decorrere dal 1° dicembre 2012, e giustifica l’intervento con l’esigenza di adottare tecnologie dell’informazione e della comunicazione nei rapporti interni e nei rapporti con il conservatore, in un’ottica di semplificazione, efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.
Sono inoltre elencati i principali riferimenti normativi, tra cui:
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per ordinamento e attribuzioni dell’Agenzia delle entrate;
- decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, art. 23-quater, sull’incorporazione dell’Agenzia del territorio;
- legge 27 febbraio 1985, n. 52;
- decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, art. 5;
- legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 15, comma 2;
- decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, codice dell’amministrazione digitale;
- decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, art. 1, comma 3;
- vari provvedimenti dell’Agenzia del territorio e delle entrate del 2006, 2010 e 2012;
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013 sulle regole tecniche per firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali.
Pubblicazione e data del provvedimento
Il provvedimento è datato Roma, 2 agosto 2013, ed è sottoscritto dal Direttore dell’Agenzia, Attilio Befera. Si precisa che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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