Cassazione Civile, Sentenza n. 30910/2021 del 29/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La resistente aveva svolto incarichi a termine come lettrice/collaboratrice esperta linguistica di madrelingua tedesca con plurimi contratti a tempo determinato e aveva chiesto l'accertamento della conversione del rapporto a tempo indeterminato sin dal primo contratto e il risarcimento del danno. Il Tribunale di Trieste respinse la domanda; la Corte d'appello dichiarò la nullità del termine, convertì i rapporti in tempo indeterminato e condannò l'Università a dare attuazione al rapporto oltre a liquidare un'indennità ex art.32 L. n.183/2010 (2,5 mensilità). L'Università ricorse in Cassazione contestando in particolare l'applicabilità dell'art.36 d.lgs. n.165/2001 e il divieto di conversione per i rapporti instaurati con pubbliche amministrazioni, nonché l'omesso esame di fatti decisivi relativi alla variabilità delle esigenze di personale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il terzo motivo e ha accolto i primi due motivi di ricorso. Ha cassato la parte della sentenza impugnata che aveva ritenuto sussistente un rapporto a tempo indeterminato e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda di conversione dei contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato. La Corte ha però riconosciuto che l'illegittimità del termine non si risolve con la conversione alla luce della natura pubblica dell'ateneo; la tutela adeguata è il risarcimento previsto dall'art.32 della L. n.183/2010 (misura sanzionatoria compresa tra 2,5 e 12 mensilità, con possibilità di maggiore risarcimento a prova di danno più elevato). Per tali ragioni la sentenza d'appello è stata cassata nella parte relativa alla conversione; le spese sono compensate integralmente tra le parti.
Norme richiamate
art. 4 del d.l. 21 aprile 1995, n. 120, conv. L. 21 giugno 1995, n. 236
Norma che disciplina i rapporti con collaboratori/esperti linguistici ed è stata richiamata per affermare la specialità dei contratti universitari; la Corte ritiene che tale disciplina non esclude l'applicazione dei principi riferibili alla natura pubblica dell'amministrazione datrice di lavoro.
art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 (in particolare comma 5)
La Corte interpreta l'art.36 come norma che impedisce, per il settore pubblico, la conversione automatica dei contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato; detta regola si applica anche quando il rapporto sia qualificato di diritto privato se il datore è un ente pubblico non economico.
art. 32 della L. n. 183/2010
Individua l'indennità (tra un minimo e un massimo: 2,5-12 mensilità) quale misura sanzionatoria e di riparazione per l'illegittimo ricorso ai contratti a termine nel settore pubblico; la Corte la considera la misura adeguata ed effettiva prevista dal diritto interno in luogo della conversione.
d.lgs. n. 368/2001
Normativa generale sui contratti a termine la cui conseguenza (conversione in caso di nullità del termine) non è estendibile senza limiti ai rapporti con pubbliche amministrazioni non economiche per i motivi costituzionali richiamati.
Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, clausola 5
Secondo la giurisprudenza comunitaria la clausola 5 non impedisce agli Stati membri di prevedere il divieto di conversione per il settore pubblico purché siano previste misure adeguate ed effettive (es. indennità) per evitare l'abuso dei contratti a termine; la Corte di Cassazione richiama questa linea per ritenere compatibile con il diritto UE il divieto di conversione accompagnato dall'indennità ex art.32 L.183/2010.
Art. 97 Cost.
Principio costituzionale del buon andamento e imparzialità delle pubbliche amministrazioni utilizzato come criterio ermeneutico: le amministrazioni pubbliche devono valutare l'effettivo fabbisogno di personale e le esigenze di bilancio, elementi che ostano a permettere conversioni automatiche che aggirerebbero tali controlli.
Massime di principio
- Nei rapporti di lavoro instaurati con enti pubblici non economici (es. università), la qualificazione privatistica del contratto non implica automaticamente l'applicabilità piena delle regole del lavoro privato: la natura pubblica del datore di lavoro può impedire la conversione automatica del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.
- Se il termine apposto al contratto è illegittimo nel settore pubblico, la tutela primaria non è la conversione in rapporto a tempo indeterminato ma l'indennità prevista dall'art.32 L. n.183/2010 (misura sanzionatoria compresa tra 2,5 e 12 mensilità), salvo prova di un danno maggiore.
- Il diritto dell'Unione, e in particolare la clausola 5 dell'Accordo quadro della direttiva 1999/70/CE, non impedisce allo Stato di vietare la conversione nel settore pubblico a condizione che sia prevista una misura adeguata ed effettiva di riparazione (ad es. indennità e possibilità di risarcimento integrale).
- Le pubbliche amministrazioni devono documentare e motivare chiaramente le ragioni che giustificano l'uso di contratti a termine (esigenze temporanee, risorse, fabbisogni), poiché la mancanza di adeguata motivazione può determinare l'illegittimità del termine e l'obbligo di indennizzo.
- Le impugnazioni per omesso esame di fatto decisivo (art.360, n.5 c.p.c.) sono soggette a rigorosi requisiti di specificazione e allegazione; non ogni critica alla valutazione di merito integra motivo valido in Cassazione.
- In situazioni simili è prudente valutare separatamente la qualificazione formale del rapporto (privatistica) e la realtà sostanziale (natura pubblica dell'ente): la tutela e le conseguenze di illegittimità del termine dipendono soprattutto dalla natura pubblicistica dell'ente datore di lavoro.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 29 ott 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 30788/2021 del 29/10/2021
- Sentenza lavoro · 29 ott 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 30809/2021 del 29/10/2021
- Sentenza lavoro · 29 ott 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 30815/2021 del 29/10/2021
- Sentenza lavoro · 29 ott 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 30904/2021 del 29/10/2021
- Sentenza lavoro · 29 ott 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 30907/2021 del 29/10/2021
- Sentenza lavoro · 29 ott 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 30908/2021 del 29/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →