Risoluzione n. 136 del 7/11/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che le erogazioni liberali destinate al sostegno della Fondazione X, costituita da un ente pubblico per la gestione del Museo Y, possono beneficiare dell’Art-Bonus. La natura formalmente privata della fondazione non esclude il requisito dell’appartenenza pubblica, in presenza di elementi sostanziali pubblicistici e dell’appartenenza pubblica delle collezioni.
Art-Bonus: erogazioni liberali a sostegno della Fondazione X e del Museo Y
Art-Bonus e sostegno al Museo Y
La risoluzione esamina l’ambito di applicazione del credito d’imposta Art-Bonus di cui all’articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, con particolare riferimento alle erogazioni liberali destinate al sostegno della Fondazione X e del Museo Y. L’obiettivo è stabilire se il Museo possa essere considerato un istituto o luogo della cultura di appartenenza pubblica ai fini del beneficio fiscale.
Quesito posto dalla Fondazione X
La Fondazione X, ente di diritto privato costituito per iniziativa di un ministero, chiede se il proprio status giuridico consenta di considerare il Museo Y tra gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 83/2014. Da tale qualificazione dipenderebbe la possibilità per i soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore del Museo di fruire del credito d’imposta.
La Fondazione precisa che:
- riceve già erogazioni liberali riferite alla prima fattispecie prevista dalla norma, cioè interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
- intende valorizzare anche erogazioni destinate alla seconda fattispecie, cioè il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica.
Elementi evidenziati dal contribuente
A sostegno della tesi favorevole, la Fondazione rappresenta che:
- è stata costituita da una pubblica amministrazione;
- ha ricevuto in uso gratuito, per trent’anni, beni artistici e architettonici di proprietà dello Stato;
- il presidente è nominato dalla medesima fondazione pubblica, e insieme ad altre pubbliche amministrazioni viene nominata la maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione;
- esercita vigilanza sull’ente;
- la Fondazione è sottoposta al controllo della Corte dei Conti.
Sulla base di tali elementi, la Fondazione sostiene di possedere i requisiti per l’applicazione del credito d’imposta.
Disciplina dell’Art-Bonus richiamata nella risoluzione
L’Agenzia ricorda che l’articolo 1 del D.L. n. 83/2014, convertito dalla legge n. 106/2014 e modificato dall’articolo 1, comma 318, della legge n. 208/2015, riconosce un credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e giuridiche per interventi a favore della cultura e dello spettacolo.
In particolare, il comma 1 prevede il beneficio per erogazioni destinate a:
- interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
- sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, come definiti dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- sostegno delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione;
- realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di strutture esistenti di enti o istituzioni pubbliche senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.
Il comma 2 precisa inoltre che il credito d’imposta spetta anche quando le erogazioni liberali per interventi su beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto degli interventi.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
Poiché la questione riguarda l’ambito oggettivo della norma, e in particolare se la fondazione possa qualificarsi come luogo della cultura di appartenenza pubblica ex articolo 101 del Codice dei beni culturali, l’Agenzia acquisisce il parere del competente MiBACT.
Il Ministero esprime parere positivo, affermando che la natura giuridica formalmente privata della Fondazione X non impedisce l’ammissione al beneficio fiscale, poiché essa è stata costituita da un ente pubblico per la gestione di un museo.
Secondo il parere ministeriale, il requisito dell’“appartenenza pubblica” può risultare integrato non solo quando il soggetto appartiene allo Stato, alle Regioni o ad altri enti territoriali, ma anche quando ricorrono altre caratteristiche, tra cui:
- costituzione per iniziativa di soggetti pubblici e mantenimento di una maggioranza pubblica dei soci o partecipanti;
- finanziamento esclusivo con risorse pubbliche;
- gestione di un patrimonio culturale di appartenenza pubblica conferito in uso al soggetto;
- applicazione di regole proprie della pubblica amministrazione, come obblighi di trasparenza o normativa sugli appalti pubblici;
- sottoposizione al controllo analogo di una pubblica amministrazione.
In presenza di una o più di tali caratteristiche, istituti della cultura con personalità giuridica di diritto privato, come le fondazioni, possono essere considerati sostanzialmente pubblicistici e, quindi, idonei a ricevere erogazioni liberali agevolate, fermo restando che le collezioni devono appartenere pubblicamente.
Applicazione al caso concreto
Nel caso della Fondazione X, l’Agenzia richiama diversi elementi che confermano la natura pubblicistica sostanziale dell’ente:
- è stata individuata dallo Stato, con apposita disposizione legislativa, come strumento necessario per la migliore gestione del Museo Y;
- la collezione permanente del Museo Y è di proprietà dello Stato;
- anche il complesso immobiliare che ospita il museo è di proprietà dello Stato;
- la Fondazione riceve, per legge, importanti contributi pubblici;
- è sottoposta alla vigilanza del Ministero e al controllo della Corte dei Conti.
Alla luce di tali circostanze, la risoluzione conclude che le erogazioni liberali destinate al sostegno della Fondazione X, nei termini descritti, sono ammissibili al beneficio fiscale dell’Art-Bonus.
Esito finale
La risoluzione afferma quindi che il Museo Y, gestito dalla Fondazione X, può essere considerato rilevante ai fini dell’Art-Bonus, perché l’ente presenta caratteristiche sostanzialmente pubbliche e gestisce collezioni di appartenenza pubblica. Di conseguenza, le erogazioni liberali in denaro finalizzate al suo sostegno possono fruire del credito d’imposta del 65% previsto dalla normativa richiamata.
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