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Risoluzione

Risoluzione n. 137 del 8/11/2017

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione istituisce nuovi codici tributo per il versamento tramite modello F24 dell’imposta comunale sulla pubblicità/canone mezzi pubblicitari e conferma l’uso di codici già esistenti per TOSAP/COSAP e TARSU/TARIFFA. Fornisce inoltre le istruzioni di compilazione della sezione "IMU e altri tributi locali" e indica che le disposizioni sono operative dal 20 novembre 2017.

Istituzione codici tributo e istruzioni F24 per entrate tributarie di comuni ed enti locali

Istituzione di codici tributo per il versamento F24 di entrate locali

La risoluzione disciplina il versamento spontaneo, tramite modello F24, di alcune entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali ai sensi dell’articolo 2-bis del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193. Il provvedimento interviene per consentire tali versamenti senza necessità di specifiche convenzioni con l’Agenzia delle entrate, indicando i codici tributo da utilizzare e le modalità di compilazione del modello F24.

Quadro normativo di riferimento

L’articolo 2-bis, comma 1, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 stabilisce che, a decorrere dal 1° ottobre 2017, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali può essere effettuato anche mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In questo contesto si colloca la presente risoluzione, che rende operativo il pagamento tramite F24 per alcune tipologie di entrate locali.

Codici tributo già esistenti richiamati dalla risoluzione

Per alcune entrate la risoluzione non istituisce nuovi codici, ma richiama l’utilizzo di codici già esistenti:

  • per la “tassa/canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche” (TOSAP/COSAP), nonché per relativi interessi e sanzioni, in favore di tutti i Comuni, Province e Città Metropolitane interessati, si utilizzano i codici tributo “3931”, “3932”, “3933” e “3934”, già previsti dalla risoluzione n. 39/E del 13 maggio 2016;
  • per la “tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani/tariffa per la gestione dei rifiuti urbani” (TARSU/TARIFFA), nonché per relativi interessi e sanzioni, in favore di tutti i Comuni interessati per gli anni d’imposta pregressi, si utilizzano i codici tributo “3920”, “3921” e “3922”, già previsti dalla risoluzione n. 73/E del 18 maggio 2004.

Nuovi codici tributo istituiti

Per consentire il versamento mediante modello F24 delle somme dovute ai Comuni a titolo di imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP DPA), di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ovvero del canone per l’installazione di mezzi pubblicitari (CIMP), di cui all’articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la risoluzione istituisce i seguenti codici tributo:

  • “3964” denominato “Imposta comunale sulla pubblicità/canone per l’installazione di mezzi pubblicitari (ICP DPA/CIMP)”;
  • “3965” denominato “Imposta comunale sulla pubblicità/canone per l’installazione di mezzi pubblicitari (ICP DPA/CIMP) - Interessi”;
  • “3966” denominato “Imposta comunale sulla pubblicità/canone per l’installazione di mezzi pubblicitari (ICP DPA/CIMP) - Sanzioni”.

Compilazione del modello F24

Tutti i codici tributo menzionati, sia quelli già esistenti sia quelli istituiti con la risoluzione, devono essere esposti nella sezione “IMU e altri tributi locali” del modello F24, esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”. La compilazione richiede inoltre:

  • nel campo “identificativo operazione”, l’eventuale codice comunicato dall’ente beneficiario;
  • nel campo “codice ente/codice comune”, il codice che identifica l’ente beneficiario, secondo la tabella “T4 codici catastali dei comuni” e, solo per la TOSAP/COSAP, anche secondo la tabella “T2 sigle delle province italiane”, pubblicate sul sito dell’Agenzia delle entrate;
  • nel campo “anno di riferimento”, l’anno cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”;
  • in caso di pagamento rateale, nel campo “rateazione/mese rif.”, il numero della rata nel formato “NNRR”, dove “NN” indica la rata in pagamento e “RR” il numero complessivo delle rate; in caso di pagamento in unica soluzione, il campo va valorizzato con “0101”.

La risoluzione precisa inoltre che gli altri campi della sezione “IMU e altri tributi locali” non devono essere compilati.

Decorrenza delle disposizioni

L’operatività delle disposizioni contenute nella risoluzione decorre dal 20 novembre 2017. Pertanto, da tale data risultano applicabili le istruzioni e i codici tributo indicati per i versamenti effettuati tramite modello F24.

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