Risoluzione n. 139 del 10/11/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce i codici tributo 6041 e 621E per il versamento dell’IVA dovuta da pubbliche amministrazioni e società in regime di scissione dei pagamenti per acquisti nell’esercizio di attività commerciali. Indica modalità e campi di compilazione dei modelli F24 e F24 EP e richiama i termini di versamento entro il giorno 16 del mese successivo all’esigibilità dell’imposta.
Istituzione codici tributo per IVA split payment su F24 e F24 EP
Istituzione dei codici tributo per l’IVA dovuta in split payment
La risoluzione disciplina il versamento, mediante i modelli F24 e F24 Enti pubblici (F24 EP), dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni e dalle società in applicazione della scissione dei pagamenti di cui all’articolo 17-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. L’intervento nasce dall’estensione dell’ambito applicativo dello split payment operata dall’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, con decorrenza per le fatture emesse dal 1° luglio 2017.
Quadro normativo di riferimento
Il documento richiama:
- l’articolo 1 del D.L. n. 50/2017, che modifica l’articolo 17-ter del DPR n. 633/1972;
- il D.M. MEF 27 giugno 2017, che modifica e integra il D.M. 23 gennaio 2015;
- il comma 01 dell’articolo 5 del D.M. 23 gennaio 2015, introdotto dal D.M. 27 giugno 2017.
In base a tale disciplina, le pubbliche amministrazioni e le società che acquistano beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali, se identificate ai fini IVA, versano l’imposta dovuta con modello F24, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione, utilizzando appositi codici tributo.
Codici tributo istituiti
Per consentire il versamento dell’IVA dovuta in split payment sono istituiti i seguenti codici:
- 6041 per il modello F24: "IVA dovuta dalle PP.AA. e SOCIETA’ identificate ai fini IVA - scissione dei pagamenti per acquisti nell’esercizio di attività commerciali – art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015".
- 621E per il modello F24 EP: medesima denominazione riferita all’IVA dovuta dalle PP.AA. e società identificate ai fini IVA in scissione dei pagamenti.
Modalità di compilazione del modello F24
Il codice tributo 6041 va indicato:
- nella sezione “Erario”;
- esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”;
- con indicazione nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” del mese e dell’anno d’imposta relativi al pagamento, nei formati rispettivamente “00MM” e “AAAA”.
Modalità di compilazione del modello F24 EP
Per il modello F24 Enti pubblici il codice 621E va compilato indicando:
- nella sezione “CONTRIBUENTE”, il codice fiscale e la denominazione/ragione sociale della pubblica amministrazione che effettua il versamento;
- nella sezione “DETTAGLIO VERSAMENTO”:
- campo “sezione”: valore “F” (Erario);
- campo “codice tributo/causale”: il codice tributo;
- campo “riferimento A”: il mese del pagamento nel formato “00MM”;
- campo “riferimento B”: l’anno d’imposta nel formato “AAAA”.
Versamenti per soggetti diversi da quelli indicati
La risoluzione precisa che i soggetti diversi da pubbliche amministrazioni e società che effettuano gli acquisti nei termini sopra descritti versano l’IVA dovuta a seguito della scissione dei pagamenti secondo l’articolo 4 del D.M. 23 gennaio 2015, utilizzando i codici tributo 620E e 6040, già istituiti con la risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015. In alternativa, nei casi previsti dal comma 1, lettera c), del citato articolo 4, il versamento può essere effettuato direttamente all’entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capitolo 1203, articolo 12.
Chiarimenti richiamati
Il documento richiama infine la circolare n. 27/E del 7 novembre 2017, che ha fornito chiarimenti sull’applicazione della nuova disciplina della scissione dei pagamenti, come contesto interpretativo della risoluzione.
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