L.R. Lazio 3/2007
Disciplina della professione di accompagnatore di media montagna (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Lazio disciplina l’esercizio della professione di accompagnatore di media montagna, subordinandolo all’iscrizione in un elenco speciale regionale e al possesso dell’abilitazione conseguita con corso e esame. Prevede anche l’istituzione di una commissione regionale, l’adozione di un regolamento attuativo e il possibile reclutamento di tali figure nelle aree naturali protette regionali.
Disciplina della professione di accompagnatore di media montagna nel Lazio
Disciplina della professione di accompagnatore di media montagna
La legge regionale del Lazio regola l’esercizio della professione di accompagnatore di media montagna nel territorio regionale. Il provvedimento definisce la figura professionale, istituisce un elenco speciale per l’abilitazione all’attività, disciplina la formazione e l’esame, prevede una commissione regionale di settore e contempla l’impiego di tali professionalità nelle aree naturali protette regionali.
Finalità e ambito della disciplina
La Regione interviene per promuovere e diffondere le professioni sportive, riconoscendone la funzione sociale, educativa ed economica. La disciplina riguarda solo il territorio della Regione Lazio e non ha portata generale nazionale.
Definizione della figura professionale
È considerato accompagnatore di media montagna chi svolge professionalmente, anche non in via esclusiva o continuativa, attività di:
- accompagnamento di persone in escursioni in montagna che non richiedono l’uso di materiale alpinistico o sciistico per la progressione;
- illustrazione delle caratteristiche culturali, ambientali, naturalistiche e antropiche del territorio montano percorso, anche per favorire una partecipazione attiva delle persone accompagnate;
- affiancamento del corpo insegnante, in ambito scolastico, nelle iniziative e nei programmi di educazione ambientale.
Elenco speciale e requisiti per l’esercizio
L’esercizio della professione è subordinato all’iscrizione in un elenco speciale tenuto presso l’Assessorato regionale competente in materia di formazione professionale dalla commissione regionale.
L’iscrizione abilita all’esercizio della professione nel territorio regionale, fermo restando che è possibile iscriversi anche negli elenchi di altre Regioni secondo le rispettive norme.
Possono chiedere l’iscrizione i soggetti in possesso di:
- cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea;
- età non inferiore a 18 anni;
- idoneità psico-fisica attestata da certificato della competente AUSL;
- diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- abilitazione all’esercizio della professione.
L’iscrizione ha durata triennale ed è rinnovabile alla scadenza previa presentazione:
- del certificato di idoneità psicofisica rilasciato dalla competente AUSL;
- dell’attestato di frequenza degli specifici corsi di aggiornamento professionale.
Agli iscritti è rilasciata dal Presidente della Regione una tessera di riconoscimento e un distintivo, su proposta ed elaborazione grafica della commissione.
Abilitazione professionale, formazione ed esame
L’abilitazione si consegue con il superamento di una prova d’esame, da sostenere dopo la frequenza degli specifici corsi di formazione previsti dalla legge, davanti alla commissione regionale.
L’esame consiste in un accertamento teorico-pratico del possesso di adeguate conoscenze:
- tecniche;
- didattiche;
- culturali.
La Giunta regionale, sentite la commissione consiliare competente in materia di formazione professionale e la commissione regionale, deve stabilire con deliberazione, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge:
- programma e modalità dei corsi di formazione e di aggiornamento professionale;
- programma, modalità di svolgimento e criteri di valutazione dell’esame;
- modalità di copertura assicurativa dei rischi connessi all’esercizio della professione;
- doveri comportamentali e provvedimenti disciplinari;
- tariffe minime e massime delle prestazioni professionali;
- sanzioni amministrative per chi, per le attività di accompagnamento in escursioni in montagna, si avvale di soggetti non iscritti nell’elenco;
- modalità di vigilanza e controllo sull’attuazione della legge;
- contingente di personale con profilo di accompagnatore di media montagna da reclutare presso gli enti di gestione delle aree naturali protette regionali e relativa destinazione;
- natura e ammontare del trattamento economico spettante ai componenti della commissione regionale.
I corsi devono comprendere almeno insegnamenti relativi a:
- aspetti pedagogici, metodologici e tecnici di un’escursione;
- medicina, pronto soccorso, prevenzione incendi, orientamento e meteorologia;
- storia, arte, cultura e tradizioni locali, organizzazione e sviluppo turistico, geologia, geomorfologia, ecologia, flora e fauna.
Commissione regionale per la professione
Presso l’Assessorato regionale competente in materia di formazione professionale è istituita la commissione regionale per la professione di accompagnatore di media montagna.
La commissione è costituita con decreto del Presidente della Regione ed è composta da:
- un dirigente della struttura regionale competente in materia di formazione professionale, che la presiede;
- un dirigente della struttura regionale competente in materia di sport;
- un dirigente della struttura regionale competente in materia di ambiente;
- una guida alpina;
- un accompagnatore di media montagna;
- un medico esperto in medicina dello sport, pronto soccorso, rianimazione, alimentazione ed ambientamento in montagna;
- tre persone particolarmente esperte in una o più materie oggetto dell’esame, di cui una designata dal Club alpino italiano.
La commissione è validamente costituita con almeno sette componenti nominati. Dura in carica per il mandato del Presidente della Regione che l’ha costituita ed è rinnovata entro 45 giorni dall’insediamento della nuova Giunta regionale.
Reclutamento nelle aree naturali protette regionali
Gli enti di gestione delle aree naturali protette regionali devono individuare nella propria dotazione organica, nel rispetto del contingente stabilito dalla Giunta regionale, unità di personale con profilo di accompagnatore di media montagna.
Il reclutamento avviene mediante appositi concorsi unici banditi dalla Regione.
Copertura finanziaria
Gli oneri derivanti dall’attuazione della legge sono coperti con legge di bilancio.
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