L.R. Lazio 1/2007
Disciplina del Consiglio delle autonomie locali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce e disciplina il Consiglio delle autonomie locali del Lazio, organo di rappresentanza e raccordo tra Regione ed enti locali. Regola composizione, elezione dei membri, funzionamento, consultazioni, iniziativa legislativa, pareri obbligatori e concertazione con la Giunta. Prevede la durata coincidente con la legislatura, la sostituzione dei componenti e l’abrogazione della precedente Conferenza permanente dal suo insediamento.
Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Lazio
Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Lazio
La legge istituisce il Consiglio delle autonomie locali (CAL) presso il Consiglio regionale del Lazio e ne definisce composizione, funzioni, procedura di costituzione e rapporti con gli organi regionali. Il CAL opera come organo di rappresentanza istituzionale degli enti locali e come sede di consultazione, concertazione e raccordo con la Regione.
Finalità e ruolo istituzionale
Il CAL è configurato come strumento per garantire il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e per assicurare la partecipazione effettiva degli enti locali ai processi decisionali regionali che incidono sugli interessi dei territori e delle comunità locali.
Composizione e soggetti coinvolti
Il Consiglio è composto da quaranta membri. Ne fanno parte di diritto:
- il Sindaco di Roma Capitale;
- i sindaci dei comuni capoluogo di provincia;
- i presidenti delle province;
- il vice sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale o, se eletto direttamente, il sindaco metropolitano.
Sono inoltre componenti eletti o designati:
- ventitré rappresentanti dei comuni non capoluogo degli enti di area vasta, suddivisi per classi demografiche;
- due rappresentanti delle comunità montane, appartenenti a enti di area vasta diversi, indicati dalle organizzazioni delle autonomie;
- i presidenti di ANCI Lazio, UPI Lazio, UNCEM Lazio, Lega delle autonomie Lazio e AICCRE Lazio, o loro delegati.
Alle sedute partecipano con diritto di parola ma senza voto anche l’assessore regionale competente in materia di enti locali, i rappresentanti degli organi consiliari regionali competenti, i presidenti delle camere di commercio del Lazio, due rappresentanti delle università del Lazio, il presidente dell’Associazione regionale università agrarie del Lazio, gli assessori regionali competenti per materia e tre rappresentanti delle Unioni dei Comuni.
Elezione dei rappresentanti dei comuni non capoluogo
I ventitré rappresentanti dei comuni non capoluogo sono eletti in un collegio unico regionale con voto diretto, libero e segreto su liste concorrenti. La ripartizione dei seggi avviene proporzionalmente tra le tre classi demografiche previste dalla legge.
Possono votare sindaci e consiglieri dei comuni non capoluogo del Lazio, ciascuno limitatamente alla lista della propria classe demografica, con possibilità di esprimere fino a due preferenze di genere diverso. Le liste devono rispettare il principio di equilibrio di genere: nessuno dei due generi può superare i due terzi dei candidati.
Le elezioni sono indette dal Presidente del Consiglio regionale e si svolgono entro trenta giorni dall’insediamento del Consiglio regionale. Le liste devono essere presentate entro i termini fissati dalla legge; i candidati sono proclamati sulla base dei voti ottenuti e, in caso di parità, prevale il candidato del genere meno rappresentato tra gli eletti o, in subordine, il più giovane.
Costituzione, insediamento e ufficio di presidenza
Il CAL è costituito con decreto del Presidente della Regione quando risultano nominati almeno i quattro quinti dei componenti elettivi, salva successiva integrazione. Il Presidente del Consiglio regionale convoca e presiede la seduta di insediamento.
Nella seduta di insediamento il CAL elegge l’Ufficio di presidenza, composto da Presidente, due vice presidenti e tre consiglieri segretari. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti; per vicepresidenti e segretari si procede con votazioni separate. È garantita una equilibrata presenza dei due generi e la rappresentanza dei comuni non capoluogo.
Funzionamento, organizzazione e supporto amministrativo
Il funzionamento del CAL è disciplinato da un regolamento interno approvato a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il regolamento deve assicurare modalità celeri per l’articolazione degli atti e per l’espressione delle posizioni dei componenti e degli enti locali, in raccordo con le procedure tecniche del Consiglio regionale.
Le sedute sono valide:
- in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei componenti del CAL;
- in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza dei componenti eletti di cui all’articolazione dei rappresentanti dei comuni non capoluogo.
Le sedute possono essere richieste dal Presidente della Regione, dal Presidente del Consiglio regionale o da un quinto dei componenti. Per i pareri obbligatori il Presidente del CAL deve convocare l’organo entro cinque giorni dalla comunicazione ricevuta.
Gli atti deliberati dal CAL sono pubblicati in una sezione apposita del sito istituzionale del Consiglio regionale. Il CAL si avvale di una struttura amministrativa di supporto, istituita con deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, dotata di risorse umane, strumentali e finanziarie adeguate; il dirigente della struttura svolge le funzioni di segretario del CAL.
Rapporti con gli enti locali e consultazioni
Il CAL promuove consultazioni periodiche degli amministratori di tutti gli enti locali della Regione e convoca almeno una volta l’anno l’assemblea plenaria dei presidenti di provincia e dei sindaci del Lazio.
L’Ufficio di presidenza svolge l’attività di concertazione con la Giunta regionale sulle questioni d’interesse diretto degli enti locali; per assicurare maggiore rappresentatività può essere integrato da altri componenti del CAL. Tale concertazione è attivata periodicamente e comunque almeno ogni tre mesi dal Presidente della Regione o dall’assessore regionale delegato; del verbale è data trasmissione al Presidente del Consiglio regionale.
È prevista anche una seduta congiunta annuale tra Consiglio regionale e CAL per esaminare lo stato delle autonomie e le prospettive del decentramento amministrativo.
Potere di iniziativa e attività propositiva
Il CAL esercita iniziativa legislativa regionale in materia di:
- revisione dello Statuto regionale;
- conferimento o disciplina delle funzioni degli enti locali;
- disciplina dei rapporti tra enti locali e Regione.
Le proposte devono essere approvate a maggioranza assoluta dei componenti, redatte in articoli e corredate da relazione illustrativa. Il Presidente del CAL nomina il relatore che illustra la proposta alle commissioni consiliari competenti.
Il CAL può inoltre:
- proporre al Presidente della Regione l’impugnazione di leggi statali o di altre Regioni, il conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale e il ricorso alla Corte di giustizia dell’Unione europea, con deliberazione motivata e a maggioranza dei due terzi;
- chiedere al Comitato di garanzia statutaria di pronunciarsi sulla conformità allo Statuto di leggi regionali, proposte di regolamento regionale e sull’interpretazione dello Statuto, con deliberazione a maggioranza assoluta;
- formulare autonomamente proposte al Consiglio regionale e alla Giunta.
Attività consultiva e pareri obbligatori
Il CAL può invitare il Presidente della Regione e gli assessori a riferire su progetti e problemi di particolare interesse per le autonomie locali.
Esprime parere obbligatorio, a maggioranza assoluta dei componenti, sulle proposte di legge regionale relative a:
- revisione dello Statuto;
- bilancio di previsione finanziario;
- stabilità regionale;
- documento di economia e finanza regionale;
- strumenti di programmazione generale socio-economica e di pianificazione territoriale generale;
- modifiche alla stessa legge e altre questioni demandate dallo Statuto o dalla legge regionale.
Esprime inoltre parere obbligatorio, a maggioranza dei due terzi, sulle proposte di legge di conferimento di funzioni agli enti locali o di modifica del riparto di competenze tra Regione ed enti locali. Può anche esprimere pareri facoltativi su richiesta del Presidente della Regione o di almeno un quarto dei consiglieri regionali.
Il termine ordinario per il parere è di quindici giorni dal ricevimento dell’atto; il Presidente del Consiglio regionale può fissare un termine più breve per esigenze di programmazione dei lavori d’Aula. Il CAL può chiedere un’ulteriore proroga non superiore a quindici giorni e richiedere chiarimenti o documenti. Il parere non espresso nel termine si intende favorevole.
Se, sulle proposte di conferimento o riparto di funzioni, il CAL esprime a maggioranza dei due terzi parere negativo o favorevole condizionato a modifiche e l’Aula non si adegua, il Consiglio regionale può approvare la proposta con maggioranza assoluta dei propri componenti.
Durata in carica, decadenza e sostituzioni
La durata del CAL coincide con quella della legislatura del Consiglio regionale; i componenti restano in carica fino all’insediamento del nuovo organo.
La decadenza si verifica quando il componente non è più titolare della carica che ne legittima la partecipazione. Decadono anche i componenti elettivi che non partecipano a tre sedute consecutive, salvo assenza per malattia o motivi di salute.
I componenti elettivi cessati per decadenza, dimissioni o morte sono sostituiti dai candidati successivi in graduatoria appartenenti alla stessa categoria. Per i componenti di diritto, nei casi di impedimento permanente, rimozione, decadenza o morte subentra il vice sindaco o il vice presidente; in caso di scioglimento dell’amministrazione, la rappresentanza spetta al commissario o a un sub commissario delegato. Se viene meno un membro dell’Ufficio di presidenza, il CAL procede alla nuova elezione nella prima seduta utile.
Trattamento economico
Ai componenti del CAL, compresi i membri dell’Ufficio di presidenza, spetta soltanto il gettone di presenza previsto dalla disciplina regionale sugli organi collegiali, oltre agli eventuali rimborsi spese per la partecipazione alle riunioni.
Disposizioni transitorie, abrogazioni e copertura finanziaria
Per la prima attuazione della legge erano previste regole transitorie per convocazione, presentazione delle candidature, fissazione della data elettorale e insediamento del CAL. Fino all’insediamento del nuovo organo continuava a operare la Conferenza permanente Regione-autonomie locali.
Dal giorno dell’insediamento del CAL è stata abrogata la disciplina precedente sulla Conferenza permanente Regione-autonomie locali.
La legge ha previsto per il 2007 un capitolo di spesa dedicato all’istituzione e al funzionamento del CAL, con copertura mediante riduzione di un altro stanziamento di bilancio; successivamente gli oneri sono stati posti a carico di un diverso capitolo dal 1° gennaio 2012.
Valutazione di attualità
Il testo disciplina un organo istituzionale ancora rilevante per i rapporti tra Regione Lazio ed enti locali e contiene regole tuttora operative sulla composizione, sulle funzioni consultive e di concertazione, nonché sulle procedure elettive e di funzionamento. Non risulta, quindi, un atto obsoleto nel suo complesso, pur contenendo norme transitorie originarie ormai esaurite.
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