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Legge

L.R. Lazio 4/2007

Disciplina delle Università popolari (1)

Normativa regionaleL.R. Lazio 4/2007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale del Lazio riconosce il valore delle Università popolari e ne disciplina requisiti, albo regionale, accesso ai contributi e controlli. Prevede contributi per docenze, materiali didattici, affitti e manutenzione, oltre a possibili sedi e attrezzature in comodato. Le domande seguono una disciplina transitoria e, fino al regolamento attuativo, scadono ogni anno il 30 maggio.

Disciplina e sostegno delle Università popolari nel Lazio

Disciplina delle Università popolari nel Lazio

La legge regionale del Lazio riconosce le Università popolari come realtà associative di valore storico, pedagogico e sociale e ne sostiene l’attività nell’ambito dell’educazione permanente. La disciplina definisce i requisiti per l’accesso ai benefici regionali, istituisce un albo e affida alla Giunta l’adozione del regolamento attuativo.

Finalità e riconoscimento dell’istituto

La Regione riconosce le Università popolari come patrimonio associativo del territorio regionale da sostenere e incrementare. L’obiettivo della disciplina è favorire la diffusione del sapere, la crescita personale e l’integrazione socio-culturale dei cittadini.

Natura delle Università popolari e albo regionale

Le Università popolari sono definite come associazioni o istituzioni volontaristiche senza fini di lucro, dotate di ordinamento autonomo, statuto e regolamenti propri, nonché di autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile.

Sono presentate come centri di educazione permanente aperti a tutti i maggiori di 18 anni, senza esclusioni, e operano anche in raccordo con le Università della terza età per la promozione dello sviluppo della personalità, della socializzazione e dell’integrazione intergenerazionale.

La Regione istituisce un albo specifico per le Università popolari in possesso dei requisiti previsti dalla legge e ne verifica periodicamente la permanenza.

Forme di sostegno regionale

Per il perseguimento delle finalità della legge, la Regione concede contributi a titolo di concorso alle spese alle Università popolari gestite da istituzioni pubbliche o private. Inoltre, nei limiti delle proprie disponibilità, può concedere in comodato gratuito sedi e attrezzature regionali per l’organizzazione e lo sviluppo delle attività.

Requisiti per accedere ai contributi

Per ottenere i contributi regionali i soggetti interessati devono:

  • avere sede associativa nel territorio del Lazio;
  • svolgere da almeno due anni una regolare attività di cicli di lezioni, seminari, laboratori, corsi o attività parallele;
  • disporre di strutture idonee allo svolgimento delle attività;
  • appartenere a una struttura federativa operante a livello nazionale;
  • riservare parte dell’attività allo studio delle realtà culturali, socio-economiche e artistiche del Lazio.

Corsi, docenti e attestati

Per le materie letterarie, storiche e scientifiche i docenti devono possedere una laurea attinente agli argomenti dei corsi. Per i corsi professionalizzanti in arti e mestieri è invece richiesta una comprovata esperienza nel settore.

Al termine dell’anno accademico le Università popolari possono rilasciare attestati di frequenza ai corsi.

Accesso ai corsi e regime delle quote

L’iscrizione è libera, secondo quanto previsto dagli statuti delle singole Università popolari. La frequenza ai corsi è gratuita, salvo il versamento da parte dei soci delle quote associative e di eventuali quote integrative relative ai corsi scelti.

La quota associativa può essere esentata nei casi di indigenza, secondo statuti e regolamenti associativi.

Entità dei contributi regionali

I contributi sono erogati con atto del direttore della direzione regionale competente in materia di istruzione e possono coprire al massimo:

  • il 50% della spesa ammissibile per docenze e attività integrative connesse alle materie dei corsi;
  • l’80% della spesa ammissibile per la pubblicazione di programmi, dispense e altro materiale didattico;
  • il 50% delle spese di affitto e manutenzione delle sedi.

Regolamento attuativo, domande, istruttoria e controlli

La Giunta regionale deve adottare un regolamento di attuazione e integrazione che disciplini:

  • criteri e modalità di presentazione delle domande di contributo e di iscrizione all’albo;
  • iter istruttorio per l’accesso ai contributi;
  • iter istruttorio per la cancellazione dall’albo;
  • criteri e modalità di ripartizione e assegnazione dei contributi;
  • modalità di rendicontazione;
  • controlli regionali.

Disposizioni transitorie per le domande

In prima applicazione, le domande di contributo sono presentate entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Nelle more dell’approvazione del regolamento attuativo, le domande di ammissione ai contributi regionali vanno presentate alla Giunta regionale entro il 30 maggio di ogni esercizio finanziario e devono essere corredate, a pena di inammissibilità, da:

  • statuto dell’Università popolare e indicazione del consiglio direttivo in carica;
  • programma dettagliato delle iniziative previste e relativa relazione di spesa;
  • relazione sulle attività svolte nell’anno accademico precedente, con copie dei programmi, dei sussidi didattici eventualmente prodotti, indicazione del numero dei frequentanti e consuntivo finanziario;
  • indicazione delle strutture utilizzate, come ufficio di segreteria, aule, palestre e laboratori;
  • indicazione dei contributi pubblici e privati eventualmente concessi a sostegno delle attività associative e delle domande di contributo regionale.

Aspetti finanziari e decorrenza

Gli oneri derivanti dall’attuazione della legge sono coperti con legge di bilancio. La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

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