Sentenza del 22/05/2015 n. 10590 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società chiedeva il rimborso delle somme versate a titolo di saldo IRPEG 2002 e acconto IRAP 2002, sostenendo che la sanzione pecuniaria irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato per un'intesa orizzontale vietata dalla legge n. 287/1990 fosse deducibile dal reddito d'impresa ai sensi dell'art. 75, comma 5, TUIR, oggi art. 109 TUIR. La ricorrente sosteneva che la sanzione fosse collegata al reddito e rientrasse nella normale dinamica imprenditoriale; contestava inoltre l'omessa pronuncia sulla natura dei comportamenti sanzionati e affermava che l'indeducibilità avrebbe aggravato la funzione punitiva della sanzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando l'indeducibilità della sanzione antitrust. La sanzione deriva da un comportamento illecito, autonomo ed esterno rispetto all'esercizio dell'impresa e non costituisce un fattore produttivo né presenta un nesso di inerenza con i ricavi. La sua deduzione fiscale determinerebbe un ingiustificato risparmio d'imposta e attenuerebbe la funzione afflittiva e deterrente della sanzione, trasformando una condotta vietata in un vantaggio fiscale. È stata inoltre esclusa la rilevanza della pretesa normalità imprenditoriale del comportamento sanzionato. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 20.000, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge n. 287/1990, art. 2
Vieta le intese anticoncorrenziali e costituisce il presupposto della sanzione amministrativa irrogata dall'AGCM.
Art. 75, comma 5, TUIR, oggi art. 109 TUIR
la sanzione antitrust non influisce sulla nascita dell'obbligazione tributaria
Il requisito dell'inerenza non è soddisfatto quando il costo deriva da un illecito e non dall'ordinario esercizio dell'impresa; pertanto la sanzione antitrust non è deducibile.
Principi nazionali e comunitari sulla funzione deterrente delle sanzioni antitrust
devono avere il necessario e sufficiente carattere dissuasivo
La deduzione fiscale di una sanzione antitrust ridurrebbe il suo effetto punitivo e deterrente, risultando incompatibile con la finalità di contrastare le condotte anticoncorrenziali.
Massime di principio
- Le sanzioni amministrative e penali derivanti da condotte illecite, comprese quelle antitrust, non sono normalmente deducibili dal reddito d'impresa perché non costituiscono costi inerenti alla produzione del reddito.
- La circostanza che la condotta sanzionata sia stata diffusa o considerata parte della prassi commerciale non la rende fiscalmente deducibile: ciò che rileva è la sua qualificazione come comportamento contra legem.
- Un costo sostenuto in conseguenza di un illecito non può essere trasformato in un vantaggio fiscale, poiché la deduzione attenuerebbe la funzione afflittiva e deterrente della sanzione.
- Per valutare la deducibilità di un esborso occorre distinguere tra costi dell'attività d'impresa lecita e somme derivanti dalla violazione di norme: solo i primi possono soddisfare il requisito dell'inerenza.
- La sanzione resta indeducibile anche se non è dimostrato un incremento effettivo dei ricavi collegato alla condotta anticoncorrenziale, poiché l'illecito interrompe comunque il nesso di inerenza con l'attività produttiva.
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