Deliberazione n. 151 del 13/04/2023
Provvedimento del 13 aprile 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. L’intervento riguarda una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa al possibile utilizzo/diffusione tramite Facebook, Instagram e Telegram di materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito. Il Garante conferma l’ordine di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale e la prescrizione di conservarlo, se acquisito in chiaro, per finalità probatorie per dodici mesi, con tecniche idonee a impedirne la diretta identificabilità.
Facebook, Instagram e Telegram: ratifica di provvedimenti d’urgenza per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di provvedimenti d’urgenza su materiale sessualmente esplicito diffuso su piattaforme digitali
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato i provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. L’intervento rientra nella procedura prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy per i casi di possibile diffusione, senza consenso, di materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Origine della segnalazione e presupposti dell’intervento
La persona interessata ha presentato una segnalazione rappresentando di trovarsi in una delle ipotesi contemplate dall’art. 144-bis del Codice e chiedendo l’intervento del Garante presso le piattaforme Facebook, Instagram e Telegram. La norma richiamata attribuisce all’Autorità la competenza a ricevere segnalazioni da chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che tali contenuti possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi attraverso piattaforme digitali senza consenso.
Adozione dei provvedimenti d’urgenza
Verificata la compatibilità di quanto segnalato con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in data 7 aprile 2023 i provvedimenti nn. 26 e 27. Le determinazioni hanno imposto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di:
- adottare immediatamente misure per impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro, solo a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e comunicare tempestivamente all’Autorità le modalità adottate.
Ratifica finale del Garante
Ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, il Garante ha ratificato i provvedimenti d’urgenza già adottati. Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria, ma conferma le misure urgenti e le prescrizioni di conservazione finalizzate a prevenire la diffusione del materiale segnalato e a preservarne l’eventuale valore probatorio.
Punti principali
Origine della segnalazione e base normativa
La persona interessata ha segnalato di trovarsi in una situazione rientrante nell’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento del Garante nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram. La disciplina richiamata consente all’Autorità di ricevere segnalazioni relative a registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e potenzialmente oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso.
Provvedimenti d’urgenza del dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza i provvedimenti n. 26 e 27 del 7 aprile 2023. Tali determinazioni hanno imposto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.
Prescrizione di conservazione a fini probatori
Le stesse società sono state inoltre invitate a conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente per finalità probatorie, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento. La conservazione deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con tempestiva comunicazione all’Autorità delle modalità adottate.
Ratifica del Garante
Il Garante, richiamato l’art. 33-bis del regolamento n. 1/2019, ratifica i provvedimenti d’urgenza adottati il 7 aprile 2023. La decisione conferma quindi gli ordini e le prescrizioni già impartiti nei confronti dei gestori delle piattaforme, nell’ambito della procedura accelerata prevista per i casi di possibile diffusione di materiale sessualmente esplicito senza consenso.
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