Ordinanza ingiunzione o revoca n. 137 del 26/02/2026
Provvedimento del 26 febbraio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha esaminato il reclamo di un interessato contro una testata giornalistica online per la permanenza di un articolo del 2016 relativo al suo arresto e per il mancato riscontro alla richiesta di esercizio del diritto all'oblio. La Società ha poi rimosso i dati personali dall'articolo e chiesto la deindicizzazione, ma ha risposto solo dopo l'avvio del procedimento e l'accertamento ispettivo. L'Autorità ha ritenuto illecito il trattamento per violazione degli obblighi di agevolazione ed evasione delle istanze degli interessati e per mancato riscontro alle richieste informative dell'Autorità, ha ingiunto misure organizzative sui canali di contatto e ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro, con pubblicazione del provvedimento.
Radio Immagine Uno S.r.l.: sanzione per mancato riscontro a istanza di diritto all'oblio e a richiesta del Garante su articolo giornalistico online
Radio Immagine Uno S.r.l. - diritto all'oblio, mancato riscontro alle istanze e sanzione
Il provvedimento riguarda la testata giornalistica online "Lunanotizie.it", edita da Radio Immagine Uno S.r.l., nei confronti della quale è stato proposto reclamo per la persistenza online di un articolo del 2016 e per il mancato riscontro a una richiesta di esercizio del diritto all'oblio. L'istruttoria è stata avviata anche a seguito della mancata collaborazione della Società con il Garante.
Fatti e origine del reclamo
L'interessato ha segnalato la reperibilità in rete di un articolo pubblicato il 2 luglio 2016, contenente la notizia del suo arresto e le sue generalità, relativo a un furto d'auto poi definito con sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile. Il reclamante ha chiesto la cancellazione dei dati personali dall'articolo e la deindicizzazione del contenuto, sostenendo che, a distanza di anni, venisse meno l'interesse pubblico alla notizia. Aveva già inviato il 16 dicembre 2023 una richiesta di esercizio del diritto all'oblio agli indirizzi indicati nelle note legali del sito, ma non aveva ricevuto risposta.
Istruttoria e contestazione delle violazioni
Con nota del 20 ottobre 2025 il Garante ha chiesto alla Società chiarimenti ai sensi dell'art. 157 del Codice, ma la richiesta è rimasta priva di riscontro. Per tale ragione è stato adottato l'atto di avvio del procedimento, contestando:
- la violazione dell'art. 157 del Codice, per il mancato riscontro alla richiesta di informazioni dell'Autorità;
- la violazione dell'art. 12, parr. 2 e 3, GDPR, per l'omessa risposta all'istanza dell'interessato entro trenta giorni.
La notifica dell'avvio è avvenuta il 15 dicembre 2025 tramite il Nucleo speciale privacy della Guardia di Finanza, che ha acquisito anche le informazioni utili all'istruttoria.
Difese del titolare e interventi correttivi
La Società ha dichiarato di non aver preso conoscenza della richiesta dell'interessato fino all'accertamento ispettivo. Ha spiegato che l'indirizzo e-mail usato dal reclamante era inattivo da anni e che sarebbe stato rimosso dal sito e sostituito con un indirizzo PEC dedicato; quanto all'altro indirizzo, ha riferito che la posta viene cancellata periodicamente per ragioni organizzative. In seguito, ha affermato di aver rimosso i dati personali dell'interessato dall'articolo, rendendolo di fatto anonimo, e di aver chiesto la deindicizzazione a Google.
Valutazioni del Garante
L'Autorità ha ritenuto che la conservazione dell'articolo, pur privo dei dati personali dell'interessato, fosse compatibile con la finalità giornalistica e di archivio, in quanto idonea a preservare memoria del fatto storico e a soddisfare esigenze di informazione e documentazione. Ha richiamato, a tal fine, gli artt. 17, par. 3, lett. a) e d), 5, par. 1, lett. b), GDPR e l'art. 89 del Codice.
Diversamente, ha considerato integrata la violazione dell'art. 12, parr. 2 e 3, GDPR, poiché il titolare non aveva agevolato adeguatamente l'esercizio dei diritti e non aveva fornito risposta tempestiva all'istanza dell'interessato. La mancata risposta è stata ritenuta espressione di una gestione inadeguata dei canali di comunicazione e di un pregiudizio sostanziale all'autodeterminazione dell'interessato. È stata inoltre confermata la violazione dell'art. 157 del Codice per il mancato riscontro alla richiesta informativa del Garante.
Sanzione e provvedimenti conseguenti
Ai fini della quantificazione della sanzione, il Garante ha valorizzato come aggravanti la gravità delle condotte, la reiterazione dell'omissione, la negligenza, la scarsa cooperazione con l'Autorità e l'inadeguata gestione dei canali dedicati agli interessati. Come attenuanti ha considerato la natura isolata del caso, le finalità giornalistiche, le misure correttive successivamente adottate e l'assenza di precedenti.
È stata quindi applicata a Radio Immagine Uno S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000 ai sensi dell'art. 83, par. 5, GDPR, con richiamo ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività. Il Garante ha inoltre:
- ingiunto di adottare misure tecniche e organizzative adeguate per facilitare l'esercizio dei diritti degli interessati e riscontrare senza ingiustificato ritardo le relative istanze, anche mediante il corretto presidio dei canali di comunicazione dedicati;
- ingiunto di comunicare entro 30 giorni le iniziative intraprese per dare attuazione alla misura;
- disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito dell'Autorità e l'annotazione nel registro interno.
Il provvedimento prevede anche la facoltà di definire la controversia con pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 166, comma 8, del Codice e indica le modalità di opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.
Punti principali
Origine del procedimento e oggetto del reclamo
Il procedimento nasce da un reclamo presentato da un interessato contro la testata online "Lunanotizie.it", edita da Radio Immagine Uno S.r.l. Il reclamante lamentava la persistente reperibilità online di un articolo del 2 luglio 2016 che riportava il suo arresto e le generalità, nonostante la vicenda penale si fosse conclusa con patteggiamento e sentenza divenuta irrevocabile. L'interessato lamentava anche il mancato riscontro alla richiesta di esercizio del diritto all'oblio inviata il 16 dicembre 2023.
Istruttoria e mancata collaborazione del titolare
Il Garante ha chiesto al titolare informazioni ai sensi dell'art. 157 del Codice, ma la richiesta è rimasta senza riscontro. È stato quindi avviato il procedimento contestando sia la violazione dell'art. 157 del Codice sia quella dell'art. 12, paragrafi 2 e 3, del GDPR, per l'omessa risposta all'istanza dell'interessato entro trenta giorni. La notifica dell'avvio è avvenuta con l'ausilio del Nucleo speciale privacy della Guardia di Finanza, che ha anche acquisito le informazioni necessarie all'istruttoria.
Difese della società e misure adottate
La Società ha sostenuto di non aver visto la richiesta dell'interessato e ha spiegato che uno degli indirizzi e-mail indicati nelle note legali era inattivo da anni e sarebbe stato sostituito con un indirizzo PEC. Quanto all'altro indirizzo, ha riferito che i messaggi vengono cancellati con cadenza semestrale. Solo dopo l'accertamento ispettivo e l'avvio del procedimento ha poi rimosso i dati personali dall'articolo e, successivamente, ha chiesto a Google la deindicizzazione del contenuto.
Valutazioni del Garante sulla liceità del trattamento
L'Autorità ha ritenuto legittima la permanenza dell'articolo sul sito, anche se reso anonimo, in quanto funzionale alla conservazione della memoria del fatto storico e alla finalità di archiviazione, informazione e documentazione giornalistica, richiamando gli artt. 17, par. 3, lett. a) e d), 5, par. 1, lett. b), GDPR e l'art. 89 del Codice. Tuttavia, ha accertato la violazione dell'art. 12, parr. 2 e 3, GDPR per il tardivo riscontro alla richiesta di cancellazione/deindicizzazione e la violazione dell'art. 157 del Codice per il mancato riscontro alla richiesta informativa dell'Autorità.
Sanzione, criteri di quantificazione e prescrizioni
Tenuti conto della gravità delle violazioni, della negligenza, della scarsa cooperazione con l'Autorità e della gestione inadeguata dei canali di contatto, il Garante ha applicato una sanzione di 10.000 euro ai sensi dell'art. 83, par. 5, GDPR, ritenendola effettiva, proporzionata e dissuasiva. Ha considerato anche attenuanti come la natura isolata del caso, le finalità giornalistiche, le misure correttive adottate e l'assenza di precedenti. Inoltre, ha ingiunto alla Società di adottare misure tecniche e organizzative adeguate per facilitare l'esercizio dei diritti degli interessati e di comunicare entro 30 giorni le iniziative intraprese; è stata disposta anche la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.
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