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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 139 del 26/02/2026

Provvedimento del 26 febbraio 2026

Garante Privacy139

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha esaminato il reclamo di una interessata contro un avvocato che aveva comunicato al presunto datore di lavoro informazioni sul procedimento penale che l’aveva vista coinvolta, al fine di verificare la sua attuale occupazione e la possibile capienza patrimoniale in vista di future azioni risarcitorie. L’Autorità ha ritenuto il trattamento illecito per violazione dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione, perché i dati giudiziari riportati erano eccedenti e non necessari rispetto alla finalità dichiarata. Pur accertando l’illiceità, il Garante non ha irrogato una sanzione pecuniaria, considerati gli effetti già esauriti, il numero limitato di soggetti coinvolti e l’assenza di precedenti pertinenti, ma ha adottato un ammonimento e disposto la pubblicazione del provvedimento.

Ammonimento all’avvocato per comunicazione illecita al datore di lavoro di dati giudiziari della ex assistita in un’istanza di verifica patrimoniale

Ammonimento all’avvocato per comunicazione illecita di dati giudiziari al datore di lavoro

Il Garante ha esaminato il reclamo presentato da un’interessata nei confronti di un avvocato, ritenendo illecito il trattamento di dati personali effettuato mediante comunicazione al presunto datore di lavoro di informazioni relative a un procedimento penale che l’aveva vista coinvolta. Il procedimento è stato avviato a seguito di un’istruttoria preliminare e si è concluso con la dichiarazione di illiceità del trattamento, l’ammonimento del professionista e la pubblicazione del provvedimento.

Origine del reclamo e contenuto della comunicazione contestata

La reclamante ha lamentato che l’avvocato avesse inviato all’ente presso cui riteneva che ella fosse impiegata una richiesta per sapere se fosse ancora dipendente e con quali mansioni. Nella comunicazione il professionista aveva richiamato, tra l’altro, il precedente incarico difensivo svolto in favore dell’interessata, l’imputazione per il reato di calunnia e il procedimento penale definito con sentenza. Secondo la reclamante, tali informazioni erano state diffuse senza necessità e avevano pregiudicato la sua riservatezza e reputazione.

Istruttoria e difese del professionista

L’Ufficio del Garante ha chiesto chiarimenti circa il fondamento giuridico della comunicazione e l’indicazione dei dati giudiziari. L’avvocato ha sostenuto di aver agito per tutelare i propri diritti, in vista di possibili azioni risarcitorie e per verificare la capienza patrimoniale della controparte, spiegando che i dati richiamati servivano a documentare il pregresso rapporto difensivo. Ha inoltre affermato che l’interessata avrebbe già divulgato le vicende processuali in più contesti e che non vi sarebbe stato alcun danno.

Valutazioni del Garante sulla necessità e proporzionalità del trattamento

L’Autorità ha ritenuto non decisive le modalità tecniche della comunicazione, osservando che anche tramite il modulo telematico vi era spazio sufficiente per formulare la richiesta senza riferimenti eccedenti al processo penale. Ha poi chiarito che la comunicazione di dati a soggetti determinati non equivale a diffusione al pubblico e che non risultava provata un’autodivulgazione idonea a rendere legittima la successiva comunicazione al datore di lavoro.

Violazioni accertate e norme applicate

Secondo il Garante, il richiamo al procedimento penale e alla qualità di imputata non era necessario rispetto alla finalità di verificare l’esistenza di un rapporto di lavoro e la possibile capienza patrimoniale. La comunicazione dei dati giudiziari al datore di lavoro è stata quindi ritenuta eccedente e illecita. L’Autorità ha ravvisato la violazione dell’art. 5, par. 1, lett. a) e c), GDPR, per mancanza di liceità, correttezza e trasparenza e per violazione del principio di minimizzazione.

Esito finale, criteri di valutazione e provvedimenti adottati

Pur in presenza di un trattamento illecito, il Garante ha escluso l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. Ha valorizzato, ai fini dell’art. 83 GDPR, che la condotta aveva esaurito i propri effetti, che gli interessati e i terzi coinvolti erano pochi e che non risultavano precedenti violazioni pertinenti. In luogo della sanzione pecuniaria, ha adottato un ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, ha disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale e l’annotazione nel registro interno dell’Autorità.

Indicazioni operative

Il provvedimento conferma che, anche in ambito difensivo, il ricorso a dati giudiziari deve essere strettamente necessario e proporzionato rispetto alla finalità perseguita. La verifica patrimoniale o la prospettazione di future azioni giudiziarie non legittimano, di per sé, la comunicazione di informazioni eccedenti a terzi, specie se idonee a incidere sulla reputazione dell’interessato. Per avvocati e professionisti del contenzioso, il caso evidenzia l’esigenza di limitare al minimo indispensabile i dati condivisi e di privilegiare strumenti leciti di accertamento patrimoniale, evitando comunicazioni a soggetti estranei che espongano l’interessato a indebite divulgazioni.

Punti principali

Origine del procedimento e oggetto del reclamo

Il procedimento nasce da un reclamo per presunto trattamento illecito di dati personali da parte di un avvocato. La reclamante ha contestato che il professionista avesse contattato il suo presunto datore di lavoro per verificare se fosse ancora dipendente e con quali mansioni, riportando nella richiesta informazioni sul suo precedente procedimento penale e sulla sua qualità di imputata.

Difese dell’avvocato

L’avvocato ha sostenuto di aver agito per finalità difensive, al fine di valutare l’opportunità di una futura azione risarcitoria e la capienza patrimoniale della controparte. Ha affermato che i dati giudiziari richiamati erano minimi e necessari per documentare il pregresso rapporto professionale e che l’interessata avrebbe già reso pubbliche tali informazioni in varie sedi.

Valutazione del Garante sull’istruttoria

L’Autorità ha ritenuto irrilevante che la comunicazione fosse avvenuta via email o tramite modulo telematico, poiché lo spazio disponibile consentiva comunque di omettere i riferimenti al procedimento penale o di precisarne l’esito assolutorio. Ha anche escluso che la precedente diffusione dei dati a soggetti determinati equivalga a divulgazione al pubblico, richiamando la distinzione tra comunicazione e diffusione.

Illiceità del trattamento e norme violate

Il Garante ha considerato il trattamento illecito perché la comunicazione dei dati giudiziari al datore di lavoro non era giustificata dalla finalità dichiarata. L’Autorità ha ravvisato la violazione dell’art. 5, par. 1, lett. a) e c) del GDPR, cioè dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e di minimizzazione dei dati. Ha ritenuto che l’esigenza di verificare la capienza patrimoniale non prevalesse sul diritto alla riservatezza, soprattutto con riferimento a dati giudiziari.

Esito e misure adottate

Pur accertando l’illiceità, il Garante ha escluso la sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i) GDPR, valorizzando la cessazione degli effetti della condotta, la limitata platea di interessati e terzi coinvolti e l’assenza di precedenti specifici. Ha quindi adottato un ammonimento ex art. 58, par. 2, lett. b) GDPR, ordinato la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale e l’annotazione nel registro interno.

Come è indicizzato

Materiediritti dell'interessatodati giudiziariminimizzazione dei datirapporto di lavorosanzioni gdpr

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