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Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 138 del 26/02/2026

Provvedimento del 26 febbraio 2026

Garante Privacy138

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha accertato l'illiceità del trattamento effettuato dalla società editrice di una testata online per la permanenza di un articolo relativo all'arresto del reclamante, per la diffusione di un'immagine ritenuta lesiva e per la carenza originaria di informazioni e recapiti dedicati all'esercizio dei diritti. È stata invece archiviata la contestazione relativa alle misure tecnico-organizzative e alla mancata risposta all'istanza di oblio, ritenendo plausibili i problemi tecnici documentati. Il Garante ha preso atto della rimozione e deindicizzazione dell'articolo, ma ha vietato l'ulteriore trattamento dell'immagine e di fotografie assimilabili nell'archivio storico online, con obbligo di comunicare entro 30 giorni le iniziative adottate.

StarJoy Comunication & ADV. S.r.l.s.: illecito trattamento in ambito giornalistico per mancata trasparenza, omesso riscontro al diritto all'oblio e diffusione di immagine lesiva

StarJoy Comunication & ADV. S.r.l.s. - illecito trattamento giornalistico e divieto di ulteriore uso dell'immagine

Il provvedimento riguarda la testata online "News-24.it" riconducibile a StarJoy Comunication & ADV. S.r.l.s. e trae origine dal reclamo di un interessato che contestava la persistente reperibilità di un articolo relativo al proprio arresto, la presenza del suo nominativo e di una fotografia associata alla notizia, nonché il mancato riscontro a una richiesta di esercizio del diritto all'oblio.

Origine del reclamo e oggetto dell'articolo

L'articolo oggetto di doglianza riferiva dell'arresto del reclamante per il furto di un'automobile e della successiva definizione del procedimento penale mediante sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., divenuta irrevocabile. L'interessato lamentava che nel testo comparissero le sue generalità e che fosse pubblicata un'immagine che lo ritraeva in manette, oltre a contestare la mancata risposta alla richiesta del 8 gennaio 2025 di rimozione e deindicizzazione.

Istruttoria e posizioni delle parti

La società ha sostenuto di non aver ricevuto l'istanza dell'interessato a causa di un disguido tecnico e di una migrazione dell'hosting e delle caselle di posta, avvenuta nel periodo in questione. Ha inoltre affermato che l'articolo aveva rilievo pubblico e che il nominativo dell'interessato sarebbe stato successivamente rimosso con deindicizzazione. In memoria difensiva ha poi sostenuto che l'immagine contestata non raffigurasse l'interessato ma fosse una foto di repertorio.

Violazioni in materia di trasparenza e informativa

Il Garante ha accertato che l'informativa originariamente presente sul sito non conteneva recapiti specifici per l'esercizio dei diritti degli interessati né informazioni adeguate sul trattamento dei dati personali in ambito giornalistico. I form di contatto presenti nella sezione generale "Contatti" non sono stati ritenuti idonei a sostituire canali dedicati, perché destinati a richieste di carattere generale e non facilmente riconducibili all'esercizio dei diritti privacy. L'Autorità ha richiamato il requisito di facile accessibilità delle informazioni di cui all'art. 12 GDPR e il principio di trasparenza, confermando la violazione degli artt. 12, parr. 1 e 2, e 13 GDPR.

Contestazione sulle misure tecnico-organizzative e archiviazione parziale

Pur prendendo atto del mancato riscontro alla richiesta dell'interessato, il Garante ha accolto la difesa della società sulla specifica contestazione relativa agli artt. 5, par. 2, 24, parr. 1 e 2, GDPR. La documentazione prodotta, relativa alle operazioni di migrazione dell'hosting e delle caselle di posta, è stata ritenuta idonea a giustificare l'archiviazione di tale addebito.

Immagine associata all'articolo e trattamento illecito

Per la fotografia pubblicata a corredo dell'articolo, l'Autorità ha rilevato che la sua diffusione, in quanto ritraente soggetti in evidente stato di costrizione fisica, è incompatibile con i principi di liceità e correttezza di cui all'art. 5, par. 1, lett. a), GDPR, nonché con l'art. 137, comma 3, del Codice privacy e con l'art. 8 delle Regole deontologiche per l'attività giornalistica. Il Garante ha osservato che l'immagine, per il suo impatto visivo, poteva comunque ledere la dignità della persona ritratta e favorire l'associazione con la notizia di arresto, a prescindere dalle contestazioni delle parti sulla reale identità del soggetto raffigurato.

Misure adottate e decisione finale

L'Autorità ha preso atto che la società aveva rimosso l'articolo e ne aveva effettuato la deindicizzazione, ritenendo quindi non necessari ulteriori interventi sul contenuto testuale. Tuttavia, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. f), GDPR, ha disposto il divieto di ulteriore trattamento dell'immagine esaminata e di fotografie assimilabili anche nell'archivio storico online, salvo la mera conservazione per eventuale uso in sede giudiziaria. Inoltre, ai sensi dell'art. 157 del Codice privacy, ha ingiunto alla società di comunicare entro trenta giorni dalla notifica le iniziative adottate per eseguire la misura, avvertendo che l'inosservanza può comportare l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 83, par. 5, GDPR.

Esito complessivo

In conclusione, il Garante ha dichiarato illecito il trattamento per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 12, parr. 1 e 2, e 13 GDPR, dell'art. 137, comma 3, Codice privacy e dell'art. 8 delle Regole deontologiche. Ha invece archiviato la contestazione relativa agli artt. 5, par. 2, 24, parr. 1 e 2, GDPR, e ha adottato una misura inibitoria specifica sull'ulteriore utilizzo dell'immagine contestata.

Punti principali

Origine del procedimento e doglianze del reclamante

Il procedimento nasce da un reclamo presentato dall'interessato contro un articolo pubblicato su una testata online, ancora reperibile in rete, relativo al suo arresto per furto di un'automobile e alla successiva definizione del procedimento penale con patteggiamento. Il reclamante lamentava la presenza delle proprie generalità, di una fotografia che lo ritraeva in manette e la mancata risposta alla richiesta di esercizio del diritto all'oblio inviata alla società editrice.

Contestazioni avviate dall'Autorità

L'atto di avvio del procedimento ha contestato: la violazione degli artt. 12, parr. 1 e 2, e 13 GDPR per l'assenza sul sito di una sezione dedicata al trattamento dei dati in ambito giornalistico e di recapiti idonei per l'esercizio dei diritti; la violazione degli artt. 5, par. 2, 24, parr. 1 e 2, e 25 GDPR per l'asserita inadeguatezza delle misure tecnico-organizzative e dei presidi di continuità operativa; la violazione dell'art. 5, par. 1, lett. a), GDPR, dell'art. 137, comma 3, Codice privacy, e dell'art. 8 delle Regole deontologiche per la diffusione dell'immagine in evidente stato di costrizione fisica.

Valutazioni sulla trasparenza e sull'esercizio dei diritti

Il Garante ha ritenuto che l'informativa originariamente presente sul sito fosse priva di dati di contatto e di indirizzi e-mail dedicati all'esercizio dei diritti degli interessati, oltre a non contenere indicazioni specifiche sul trattamento in ambito giornalistico. La presenza di form generici nella sezione contatti non è stata considerata sufficiente, perché non garantisce la facile accessibilità delle informazioni richiesta dall'art. 12 GDPR e dal principio di trasparenza. È stato quindi confermato l'illecito trattamento per violazione degli artt. 12, parr. 1 e 2, e 13 GDPR.

Archiviazione della contestazione su misure tecniche e mancato riscontro

L'Autorità ha invece accolto la difesa della società sulla contestazione relativa agli artt. 5, par. 2, 24, parr. 1 e 2, GDPR, prendendo atto di elementi documentali che attestavano una migrazione dell'hosting e delle caselle di posta avvenuta nel periodo di invio dell'istanza. Tale circostanza ha indotto il Garante a ritenere archiviabile la contestazione specifica, pur in presenza del mancato riscontro all'interpello dell'interessato.

Valutazioni sull'immagine pubblicata e sul trattamento illecito

Quanto alla fotografia che accompagnava l'articolo, il Garante ha preso atto della rimozione dell'intero contenuto e della deindicizzazione, ma ha rilevato che la pubblicazione di immagini ritraenti soggetti in evidente stato di costrizione fisica è contraria ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, nonché all'art. 137, comma 3, Codice privacy e all'art. 8 delle Regole deontologiche. È stato sottolineato che, a prescindere dall'identità del soggetto ritratto, l'immagine era idonea a ledere la dignità della persona e a creare una indebita associazione con la notizia di arresto.

Misure adottate e prescrizioni finali

Il Garante ha preso atto che l'articolo era stato rimosso e deindicizzato, sicché non sono stati ritenuti necessari ulteriori interventi su quel contenuto. Tuttavia, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. f), GDPR, è stato disposto il divieto di ulteriore trattamento dell'immagine esaminata e di fotografie ad essa assimilabili anche nell'archivio storico online, salvo mera conservazione per eventuale uso in sede giudiziaria. La società è stata inoltre ingiunta, ex art. 157 Codice privacy, di comunicare entro 30 giorni le iniziative adottate per dare esecuzione alla misura.

Come è indicizzato

Materiediritti dell'interessatotrasparenza e informativarapporti con l'attività giornalisticasanzioni gdprimmagini e reputazione online

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