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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 117 del 26/02/2026

Provvedimento del 26 febbraio 2026

Garante Privacy117

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha dichiarato illecito il trattamento effettuato da Formez PA, quale responsabile del trattamento per conto del MIMIT, per la pubblicazione online di una graduatoria concorsuale contenente dati eccedenti dei vincitori e degli idonei. In particolare, erano diffusi codice fiscale, punteggi analitici e indicazioni su cause di preferenza/precedenza, in violazione dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione, nonché dell'art. 28, par. 3, GDPR. Il provvedimento richiama la disciplina sulla pubblicazione delle graduatorie nei concorsi pubblici e ribadisce che, per i non vincitori, la diffusione online non è automatica e deve essere limitata ai casi previsti dalla legge.

Formez PA: diffusione online illecita della graduatoria concorsuale con codice fiscale, punteggi e informazioni su preferenze/precedenze

Formez PA: pubblicazione illecita della graduatoria concorsuale con dati eccedenti

Il Garante per la protezione dei dati personali ha esaminato i reclami di due partecipanti a un concorso pubblico gestito dal MIMIT e pubblicato online tramite Formez PA, quale responsabile del trattamento. Il procedimento riguarda la diffusione sul web di una graduatoria contenente dati personali eccedenti rispetto alle finalità di trasparenza.

Origine del procedimento

I reclamanti avevano partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, per 225 posti di personale non dirigenziale di area terza, profilo di funzionario statistico. Hanno segnalato che la graduatoria resa disponibile sul sito di Formez PA riportava dati personali non necessari, tra cui il codice fiscale dei candidati, ed era ancora raggiungibile online tramite link indicati dagli stessi reclamanti.

L'istruttoria ha evidenziato che la graduatoria originaria comprendeva non solo i vincitori ma anche gli idonei, con indicazione di:

  • posizione in graduatoria;
  • nome e cognome;
  • codice fiscale;
  • punteggio totale;
  • punteggio della prova scritta;
  • punteggio della valutazione dei titoli;
  • eventuali cause di preferenza o precedenza.

Trattamenti accertati e vicenda della pubblicazione

È stato accertato che la graduatoria era stata pubblicata online da Formez PA nell'interesse del MIMIT, poi rimossa anche a seguito di una richiesta di cancellazione ex art. 17 GDPR rivolta al Ministero. Successivamente era stata pubblicata una seconda versione senza codice fiscale, ma con gli altri dati, e anche questa era stata rimossa in seguito all'avvio dell'istruttoria del Garante.

La graduatoria successivamente disponibile online, a seguito degli scorrimenti, riportava soltanto nome, cognome e punteggio totale dei vincitori.

Quadro normativo richiamato

Il provvedimento richiama:

  • gli artt. 5, 6, 9, 24, 25, 28, 57, 58 e 83 GDPR;
  • gli artt. 2-ter e 2-septies, comma 8, del Codice privacy;
  • l'art. 19 del d.lgs. 33/2013;
  • la disciplina sui concorsi pubblici e sulla pubblicità delle graduatorie;
  • le Linee guida del Garante del 2014 sulla pubblicità e trasparenza sul web;
  • le Linee guida EDPB 07/2020 su titolare e responsabile del trattamento.

Il Garante ha ricordato che la trasparenza amministrativa non comporta automatica diffusione online di tutti i dati personali e che il principio di minimizzazione impone di pubblicare solo i dati necessari.

Valutazioni sulla trasparenza nei concorsi pubblici

L'Autorità ha ribadito che, per i concorsi pubblici, la pubblicazione online è legittima solo nei limiti previsti dalla legge. In particolare:

  • per i vincitori, sono pubblicabili nome, cognome, posizione e punteggio finale;
  • per gli idonei non vincitori, la pubblicazione online non è dovuta, salvo aggiornamenti con scorrimento della graduatoria;
  • il codice fiscale non è necessario ai fini di trasparenza;
  • i dettagli dei punteggi intermedi non sono indispensabili;
  • l'indicazione delle preferenze/precedenze è eccedente e può far emergere, anche indirettamente, dati particolari o dati relativi alla salute.

Il provvedimento richiama anche precedenti dell'Autorità, gli schemi standard di pubblicazione ANAC e la giurisprudenza amministrativa che conferma la limitazione della diffusione dei dati degli idonei non vincitori.

Responsabilità di Formez PA quale responsabile del trattamento

Formez PA operava in base a una convenzione e a un contratto ex art. 28 GDPR con il MIMIT. Il Garante ha sottolineato che il responsabile del trattamento:

  • può trattare dati solo su istruzione documentata del titolare;
  • deve avvisare il titolare se ritiene che un'istruzione violi il GDPR o altre norme;
  • deve collaborare e fornire le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi.

Nel caso concreto, Formez PA non poteva limitarsi a richiamare l'inerzia del Ministero, poiché aveva un dovere autonomo di diligenza qualificata e avrebbe dovuto segnalare l'illiceità della pubblicazione. Il fatto che il titolare fosse a conoscenza delle pubblicazioni non esclude la responsabilità del responsabile.

Esito del provvedimento

Il Garante ha dichiarato l'illiceità del trattamento effettuato da Formez PA per violazione dell'art. 28, par. 3, GDPR, in relazione alla diffusione online dei dati personali dei candidati. Ha ritenuto che non vi fossero i presupposti per ulteriori misure correttive, considerando che la condotta aveva già esaurito i propri effetti e che la versione attualmente reperibile della graduatoria era conforme al criterio di essenzialità.

È stata disposta:

  • la pubblicazione del provvedimento sul sito dell'Autorità;
  • l'annotazione delle violazioni nel registro interno del Garante.

Non risultano irrogate sanzioni pecuniarie nel testo fornito.

Punti principali

Origine del procedimento e contestazione

Il procedimento nasce da due reclami presentati da partecipanti a un concorso pubblico bandito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e gestito da Formez PA. I reclamanti lamentavano la pubblicazione online della graduatoria con dati personali eccedenti, in particolare il codice fiscale, oltre ad altre informazioni identificative e di dettaglio sui punteggi e sulle preferenze/precedenze.

Esito dell'istruttoria sui dati diffusi

L'istruttoria ha accertato che la graduatoria era accessibile online e conteneva, oltre a nome, cognome e posizione, anche codice fiscale, punteggio totale, punteggio nella prova scritta, punteggio titoli e indicazione di eventuali cause di preferenza/precedenza. È emerso inoltre che una versione successiva, priva dei codici fiscali, era stata comunque pubblicata e poi rimossa, mentre un'ulteriore copia della graduatoria era stata resa disponibile da un soggetto terzo estraneo al rapporto tra MIMIT e Formez PA.

Rapporto titolare-responsabile e istruzioni documentate

Formez PA operava come responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR, sulla base di una convenzione e di un contratto con il MIMIT. Il Garante ha rilevato che il responsabile è tenuto a trattare i dati solo su istruzione documentata del titolare, a informare il titolare se un'istruzione viola il GDPR o altre norme, e a rispettare i principi di minimizzazione e pertinenza previsti nell'accordo. L'eventuale inerzia del titolare non esonera il responsabile dalle proprie responsabilità.

Valutazioni sulla liceità della pubblicazione

L'Autorità ha richiamato la disciplina di settore e i precedenti orientamenti secondo cui, nei concorsi pubblici, la trasparenza non consente la diffusione indiscriminata di tutti i dati dei candidati. Per i vincitori la pubblicazione può riguardare nome, cognome, posizione e punteggio finale; per gli idonei non vincitori la pubblicazione online non è dovuta se non in caso di scorrimento della graduatoria. Le informazioni sulle preferenze/precedenze possono anche rivelare indirettamente dati particolari, inclusi dati relativi alla salute, e comunque risultano non necessarie ed eccedenti.

Conclusione e misure adottate

Il Garante ha dichiarato l'illiceità del trattamento effettuato da Formez PA per violazione dell'art. 28, par. 3, GDPR. Ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per ulteriori misure correttive ex art. 58, par. 2, GDPR, poiché la condotta aveva già esaurito i propri effetti e la graduatoria attualmente reperibile online era limitata a nome, cognome e punteggio totale dei vincitori. È stata disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante e l'annotazione nel registro interno.

Come è indicizzato

Materiepubblica amministrazioneconcorsi pubblicitrasparenza amministrativadiritti dell'interessatosanzioni gdpr

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